Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 13/07/1939 |
Numero: | 1260 |
Sommario |
Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, è sostituito dal seguente: |
§ 70.1.23 - R.D. 13 luglio 1939, n. 1260. [1]
Variante al regio decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, riguardante la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.
(G.U. 5 settembre 1939, n. 207)
L'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, è sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere trasmesse all'amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del