§ 70.1.23 - R.D. 13 luglio 1939, n. 1260.
Variante al regio decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, riguardante la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:13/07/1939
Numero:1260


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, è sostituito dal seguente:


§ 70.1.23 - R.D. 13 luglio 1939, n. 1260. [1]

Variante al regio decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, riguardante la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

(G.U. 5 settembre 1939, n. 207)

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, è sostituito dal seguente:

     "Esse debbono essere trasmesse all'amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.