§ 6.6.15 - Legge 3 maggio 1971, n. 330.
Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:03/05/1971
Numero:330


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dell'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato [...]
Art. 2.      L'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 3.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'art. 2 della presente legge, si applicano anche alle opere da realizzare con i [...]


§ 6.6.15 - Legge 3 maggio 1971, n. 330.

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

(G.U. 12 giugno 1971, n. 147).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni dell'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

     Il Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi già ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e necessarie.

 

          Art. 2.

     L'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori.

     Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

     Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'art. 2 della presente legge, si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.