§ 38.3.4 - D.M. 9 marzo 1989, n. 172.
Approvazione del regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo nazionale dei costruttori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.3 costruttori
Data:09/03/1989
Numero:172


Sommario
Art. 1.      In attuazione del disposto di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è approvato l'unito regolamento, con relativi allegati e note esplicative, con il quale vengono fissati i [...]
Art. 2.      L'unito regolamento, con gli atti che lo corredano, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 38.3.4 - D.M. 9 marzo 1989, n. 172.

Approvazione del regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo nazionale dei costruttori.

(G.U. 13 maggio 1989, n. 110, S.O.).

 

Art. 1.

     In attuazione del disposto di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è approvato l'unito regolamento, con relativi allegati e note esplicative, con il quale vengono fissati i requisiti minimi che le Imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle Imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni.

 

     Art. 2.

     L'unito regolamento, con gli atti che lo corredano, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

 

     Articolo 1.

     Comitati Regionali: Competenze

     (Art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 come modificato dall'art. 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768.)

     1. I Comitati Regionali per l'Albo Nazionale dei Costruttori sono competenti a deliberare sulle richieste di iscrizione o di modifica di iscrizione sino all'importo di L. 3 miliardi.

     2. Essi esprimono parere non vincolante sulle richieste di provvedimenti di iscrizione per importo superiore a quello indicato nel precedente punto.

 

     Articolo 2.

     Comitato Centrale: Competenze

     (Art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificato; Art. 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 4 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687; Art. 5 della legge 15 novembre 1986 n. 768.)

     1. Il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale dei Costruttori è competente a deliberare sulle richieste di iscrizione e/o di modifica di iscrizione per gli importi superiori a L. 3 miliardi.

     2. Il Comitato Centrale, inoltre, decide sui ricorsi proposti avverso le delibere adottate dai Comitati regionali nonché sui ricorsi avverso provvedimenti dal medesimo adottati, proposti al Ministro dei Lavori pubblici, che con apposito decreto abbia disposto il riesame delle richieste oggetto di gravame.

     3. Rientrano nella competenza del Comitato Centrale l'avvio della procedura di comunicazione degli addebiti e l'adozione dei provvedimenti di sospensione della efficacia della iscrizione e di cancellazione.

     4. Nel caso di lavori speciali, il Comitato Centrale verifica la mancanza di specifica od analoga categoria di iscrizione di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, e comunica alle Amministrazioni appaltanti, che ne abbiano fatta motivata richiesta, le proprie osservazioni circa la possibilità di ammettere alla gara imprese non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori.

     5. Il Comitato Centrale, infine, adotta il provvedimento di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e dichiara la decadenza della iscrizione per inadempimento ultrabiennale dell'obbligo di versamento della tassa annuale di concessione governativa.

 

     Articolo 3.

     Determinazione della competenza degli organi deliberanti

     (Art. 4 della legge 15 novembre 1986 n. 768.)

     L'organo competente a deliberare viene individuato in base all'importo di iscrizione più elevato richiesto o già conseguito.

 

     Articolo 4.

     Requisiti per le iscrizioni di competenza dei Comitati Regionali

     1. Oltre al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti.

     2. Capacità finanziaria.

     (Art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 17 lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Da dimostrarsi con:

     a) idonee referenze bancarie;

l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di Credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze, in busta chiusa sigillata;

     b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al DM 25 febbraio 1982 n. 770.

     Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo articolo 18;

     c) la cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:

     - delle dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

     - dei bilanci, con nota di deposito in tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

     d) la cifra di affari in lavori dell'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.

     3. Idoneità tecnica.

     (Art. 14 n. 1 della legge 10-2-1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Essa è dimostrata dalla attività svolta dall'impresa nel quinquennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base:

     a) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto in ciascuna di esse;

     b) del singolo importo unitario che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto;

ovvero in alternativa:

     - di due lavori di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto;

     - di tre lavori di importo complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto.

     4. Attrezzatura tecnica.

     (Art. 14 n. 3 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Essa consiste nella dotazione minima stabile e/o nella disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali controlli ritenuti necessari.

     La relativa dichiarazione deve essere resa nelle forme di cui al successivo art. 9.

     5. Organico medio annuo.

     (Art. 18 lett. d) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Da comprovare relativamente al quinquennio antecedente la data della domanda, con la produzione:

     a) dei libri paga e dei libri matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n. 2 lett. b).

Per le Imprese individuali e le società di persone, il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

Alla determinazione di tale percentuale concorrerà, in proporzione alle quote di propria competenza, anche il costo per il personale dipendente delle società e consorzi di cui al punto n. 2 lett. d);

     b) di una dichiarazione in ordine alla consistenza dell'organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa nelle forme di cui al successivo art. 9;

     c) i consorzi possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate; i predetti valori vanno elencati in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al successivo art. 9, attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.

     6. Limitatamente alle iscrizioni o modifiche di iscrizione fino all'importo di L. 1,5 miliardi, non sono richiesti i requisiti relativi alla cifra di affari ed all'organico medio annuo di cui ai punti n. 2 lett. b) e n. 5.

     7. Fino all'importo di L. 1,5 miliardi la idoneità tecnica può essere comprovata anche con i lavori diretti dal direttore tecnico per conto di altre imprese esecutrici.

 

     Articolo 5.

     Requisiti per le iscrizioni di competenza del Comitato Centrale

     A) Iscrizioni negli importi superiori a L. 3 miliardi e sino a L. 15 miliardi.

     1. Oltre il possesso dei requisiti di carattere generale di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti concorrenti, requisiti:

     2. Capacità finanziaria.

     (Art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 17 lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Da dimostrarsi con:

     a) idonee referenze bancarie;

l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze in busta chiusa sigillata;

     b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770.

Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18;

     c) la cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:

     - delle dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

     - dei bilanci, con nota di deposito in Tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

     d) la cifra di affari in lavori della attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.

     3. Idoneità tecnica.

     (Art. 14 n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Essa è dimostrata dalla attività svolta dall'impresa nel quinquennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base:

     a) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto in ciascuna di esse;

     b) del singolo importo unitario che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto;

ovvero in alternativa:

     - di due lavori di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto;

     - di tre lavori di importo complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto.

     4. Attrezzatura tecnica.

     (Art. 14 n. 3 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Essa consiste nella dotazione minima stabile e/o nella disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali controlli ritenuti necessari.

     La relativa dichiarazione deve essere resa nelle forme di cui al successivo art. 9.

     5. Organico medio annuo.

     (Art. 18 lett. d) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Da comprovare relativamente al quinquennio antecedente la data della domanda, con la produzione:

     a) dei libri paga e dei libri matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n. 2 lett. b).

Per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari a 5 volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail.

Alla determinazione di tale percentuale concorrerà, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente delle società e consorzi di cui al punto n. 2 lett. d);

     b) di una dichiarazione in ordine alla consistenza dell'organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa nelle forme di cui al successivo art. 9;

     c) i consorzi possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate.

I predetti valori vanno elencati in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al successivo art. 9, attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.

     B) Iscrizione nell'importo illimitato.

     Per la determinazione del valore convenzionale da assegnare all'importo illimitato, ai fini degli accertamenti di cui al paragrafo A punto n. 1 del presente articolo, si deve fare riferimento al valore della classe di iscrizione che precede, aumentato del 60%.

Oltre a quanto disposto nel precedente paragrafo A ai punti n. 4 e n. 5, per le iscrizioni nell'importo illimitato deve essere comprovato il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti:

     1. Capacità finanziaria.

     (Art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57;

Art. 17 lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Da dimostrarsi con:

     a) idonee referenze bancarie:

l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di Credito presso i

quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare

alla istanza tali referenze, in busta chiusa sigillata;

     b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770.

Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18;

     c) la cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:

     - di dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

     - dei bilanci, con nota di deposito in tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

     d) la cifra di affari in lavori della attività indiretta in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.

     2. Idoneità tecnica.

     (Art. 14 n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     Essa è dimostrata dalla attività svolta dall'impresa nel quinquennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base:

     a) dell'importo globale minimo dei lavori eseguiti che deve essere non inferiore al 50% del valore convenzionale assegnato all'importo illimitato di cui al I comma del paragrafo B), moltiplicato per cinque;

     b) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nella specifica categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto di richiesta di iscrizione per importo illimitato, che deve essere non inferiore al 50% dell'importo globale, come determinato alla precedente lett. a);

     c) dell'importo di un singolo lavoro, che deve essere non inferiore al 40% dell'importo di cui alla precedente lettera b); in alternativa, dell'importo di due lavori la cui somma deve risultare non inferiore al 60% dell'importo di cui alla precedente lettera b).

 

     Articolo 6.

     Composizione dell'importo unitario

     L'importo unitario complessivo del singolo lavoro di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è costituito dalla somma:

     - dell'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta;

     - del relativo importo per revisione prezzi.

 

     Articolo 7.

     Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

     1. E' consentito rivalutare gli importi dei lavori ultimati, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, relativi a tutte le categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di presentazione della domanda all'Organo competente.

     2. L'importo di ciascun lavoro può essere rivalutato una sola volta.

 

     Articolo 8.

     Determinazione del periodo di attività documentabile

     (Art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     1. Il periodo di attività da prendere in esame è quello corrispondente al quinquennio antecedente la data della domanda del provvedimento di iscrizione o modifica di iscrizione.

     2. I lavori da valutare sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente paragrafo, ovvero la parte di essi ultimata nel quinquennio per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita nel caso di lavori in corso di esecuzione alla data della domanda. Possono essere considerati i lavori già utilizzati per istanze precedenti, purché si tratti di lavori rientranti nel quinquennio antecedente la data della domanda.

     3. Per il caso di lavori iniziati prima del quinquennio, verrà stralciato l'importo relativo al periodo anteriore presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

     4. I relativi certificati dovranno contenere la espressa dichiarazione che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, dovrà essere indicato il loro esito.

 

     Articolo 9.

     Modalità di presentazione della documentazione

     1. Le dichiarazioni IVA, i bilanci con relativa nota di deposito in Tribunale, i libri paga o i libri matricola di cui agli artt. 4 e 5, debbono essere prodotti in originale oppure in copia autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come successivamente modificata.

     2. Le riclassificazioni dei bilanci, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, devono essere corredate da una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la loro corrispondenza alle risultanze dei bilanci.

     3. Le dichiarazioni relative alla attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, all'organico medio annuo di cui agli artt. 4 e 5, nonché le altre dichiarazioni necessarie debbono essere rese dal titolare delle imprese individuali o dal rappresentante legale delle società, con sottoscrizione autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata.

     4. I certificati attestanti la esecuzione dei lavori, da produrre per comprovare la idoneità tecnica di cui agli artt. 4, 5, 8 e 13, debbono essere redatti in conformità allo schema di cui all'allegato n. 1; essi debbono essere presentati in copia autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come successivamente modificata.

     5. I certificati attestanti la esecuzione dei lavori, presentati a corredo della relativa richiesta, debbono rimanere agli atti della Segreteria del Comitato competente.

 

     Articolo 10.

     Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

     (Art. 14 n. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1962 n. 57 come successivamente modificata).

     Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia il richiedente dovrà produrre:

     - il certificato rilasciato dal Consolato competente dal quale dovranno risultare, previo espletamento delle indagini di cui all'art. 14 comma 5 della legge 57/1962, i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;

     - ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei lavori eseguiti, come copia del contratto, altro atto equivalente, dichiarazione del committente estero.

 

     Articolo 11.

     Applicazione del principio della categoria prevalente

     (Art. 1, 2° comma della legge 15 novembre 1986 n. 768; Art. 7 ultimo comma della legge 10 dicembre 1981 n. 741; Art. 9, 3° comma della legge 8 ottobre 1984 n. 687.)

     1. Per «Categoria prevalente» si intende la categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 che identifica l'opera da eseguire.

     2. L'iscrizione nella categoria prevalente costituisce titolo necessario e sufficiente per la ammissione alla gara, salvo che l'importo delle lavorazioni in ciascuna delle categorie specialistiche di cui al D.M. sopra citato superi il 20% del prezzo di appalto.

     3. Le lavorazioni nelle categorie specialistiche di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, da eseguire nell'ambito dell'appalto principale, dovranno essere realizzate da ditte iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori in categorie ed importi adeguati, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia titolare di idonea iscrizione.

     4. I lavori eseguiti nelle categorie specialistiche di cui al precedente paragrafo, l'importo di ciascuno dei quali sia contenuto nel 20% del valore complessivo dell'opera, non costituiscono per l'impresa aggiudicataria titolo per la iscrizione nelle categorie corrispondenti.

 

     Articolo 12.

     Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice

     (Art. 1, 2° comma della legge 15 novembre 1986 n. 768.)

     Ai fini della iscrizione delle imprese che hanno affidato lavori in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavori in regime di subappalto, valgono i seguenti principi:

     a) i lavori assunti in regime di subappalto debbono essere classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n. 770; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la iscrizione il quantitativo dei lavori eseguiti aventi le caratteristiche predette e, ove prescritto, gli estremi della autorizzazione concessa debbono essere indicati nei certificati attestanti i lavori eseguiti in subappalto, di cui all'allegato n. 1. Le semplici forniture, non assimilabili ad attività costruttiva, non possono costituire titolo per l'iscrizione, salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale sopracitato;

     b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare per l'iscrizione l'importo complessivo dei lavori, ove l'importo di quelli subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo. In caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta.

 

     Articolo 13.

     Criteri di valutazione degli importi dichiarati

     (Art. 14 n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584.)

     1. Nel caso di lavori il cui committente non sia una Amministrazione dello Stato, un Ente pubblico o un soggetto comunque tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo dei lavori deve essere desunto dal contratto di appalto, regolarmente registrato.

     2. Nel caso di lavori in proprio si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali.

     3. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal Comitato per l'Edilizia residenziale - CER.

     4. Nei casi indicati, le relative dichiarazioni debbono essere vistate dal competente ufficio del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, il quale deve confermare l'avvenuta esecuzione delle opere nonché il corrispondente importo.

A questo fine, le Imprese debbono esibire al suddetto ufficio la seguente documentazione:

     a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

     b) copia del contratto stipulato;

     c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti.

 

     Articolo 14.

     Direzione tecnica

     (Art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata - artt. 19, 20 n. 7 e 21 n. 5 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata).

     (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1985 n. 382).

     1. La direzione tecnica è l'organo, costituito da uno o più soggetti, responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; la direzione tecnica dell'impresa compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.

     2. Titolari della direzione tecnica sono le persone investite dei poteri di cui al precedente paragrafo n. 1; essi possono coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.

     3. Salve le situazioni pregresse, almeno una persona nell'ambito della direzione tecnica deve essere dotata di adeguato titolo di studio, quale la laurea in ingegneria, architettura o geologia, il diploma di geometra od equivalente titolo di studio, ovvero del titolo professionale, inteso come esperienza acquisita nel settore delle costruzioni.

     4. I soggetti designati all'incarico di direttore tecnico sprovvisti del titolo di studio di cui al precedente n. 3, debbono comprovare il loro titolo professionale, dimostrando di aver diretto lavori classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, per conto di imprese di costruzione, con i poteri di cui al punto 1.

     5. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori; essi debbono produrre una dichiarazione di unicità di incarico, resa nei modi di cui al precedente art. 9, in conformità all'allegato n. 3.

     6. Entro gli importi previsti, l'inserimento nella direzione tecnica dell'impresa potrà consentire l'iscrizione o la modifica d'iscrizione nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, soltanto nel caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per un periodo complessivo non inferiore ai due anni, per conto di una impresa iscritta nell'Albo Nazionale dei Costruttori.

Lo svolgimento delle funzioni di cui sopra deve essere dimostrato con l'esibizione di idonei certificati.

     7. La valutazione dei lavori oggetto di direzione, da comprovare con la prescritta certificazione di cui all'allegato n. 1, è effettuata abbattendo ad un quarto l'importo complessivo di essi.

L'importo così ottenuto non potrà superare utilmente L. 1,5 miliardi.

     8. L'iscrizione nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 deve essere collegata al direttore o ai singoli direttori tecnici che l'hanno consentita.

     9. L'iscrizione può essere confermata per categorie ed importi corrispondenti, ovvero ridotta, sulla base di autonoma e specifica valutazione, se l'impresa provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, con soggetti aventi analoga o minore idoneità.

     10. Nel caso in cui l'impresa non provveda alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si disporrà:

     - la cancellazione delle iscrizioni nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

     - la conferma o la riduzione delle iscrizioni nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

     11. Nei casi in cui la variazione della direzione tecnica sia influente per la iscrizione conseguita, ovvero nel caso in cui la medesima sia costituita da una sola persona, l'impresa deve darne comunicazione all'Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori del Ministero dei Lavori Pubblici nonché ai Comitati Regionali territorialmente competenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le corrispondenti annotazioni sui certificati di iscrizione, pena la sospensione della efficacia della iscrizione per un periodo non inferiore ai tre mesi, o la cancellazione nei casi di accertata recidiva.

 

     Articolo 15.

     Procedimenti penali pendenti e definiti

     (Art. 28 n. 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; artt. 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata).

     1. Fermo il disposto dell'art. 28 n. 2 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 per quanto riguarda i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per reati, contestati al titolare o al rappresentante legale o al direttore tecnico dell'impresa, che incidono sull'affidabilità morale delle persone suddette, costituiscono cause ostative per l'iscrizione ovvero cause di sospensione della efficacia della iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori.

     2. I reati di cui al precedente punto debbono consistere in delitti che per la loro natura dolosa e per la loro particolare gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico (compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis aggiunto al Codice Penale), la fede pubblica ed il patrimonio.

     3. Ai fini della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per i delitti di cui al precedente punto n. 2, è necessario che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato o emesso altro provvedimento equivalente.

     4. La sentenza definitiva di condanna inflitta al titolare dell'impresa al legale rappresentante della società o al direttore tecnico per i delitti di cui al precedente punto n. 2 determina la cancellazione dell'impresa dall'Albo Nazionale dei Costruttori.

     5. I provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e di cancellazione dall'Albo, di cui ai punti precedenti, devono essere preceduti dalla procedura di contestazione dei fatti addebitati, con assegnazione all'impresa di un termine non minore di 15 giorni, per la presentazione delle deduzioni difensive.

 

     Articolo 16.

     Cancellazione nei casi previsti dell'articolo 21 n. 3 e n. 4 della legge 10 febbraio 1962 n. come successivamente modificata

     1. Nei casi di fallimento o di altra procedura concorsuale avente analoghi effetti a carico di imprese, di cessazione di attività formalmente registrata e di formale messa in liquidazione di società, il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei Costruttori è adottato sulla base della certificazione degli Uffici competenti.

     2. Le domande di cancellazione debbono essere presentate nelle forme di cui al precedente articolo 9.

 

     Articolo 17.

     Revisione: organi competenti

     (Art. 6, 20 comma della legge 15 novembre 1986 n. 768.)

     1. Le imprese iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori sono soggette alla revisione delle iscrizioni conseguite con le modalità di cui agli articoli seguenti.

     2. Il Comitato Centrale ed i Comitati Regionali per l'Albo Nazionale dei Costruttori provvedono ad effettuare la revisione delle iscrizioni nell'ambito dei valori di rispettiva competenza.

 

     Articolo 18.

     Modalità di calcolo della revisione

     1. Per effettuare la revisione delle iscrizioni si deve fare riferimento alla cifra di affari globale in lavori derivante da attività diretta ed indiretta dell'impresa, di cui agli artt. 4 e 5, relativa al quinquennio antecedente la data di revisione.

     2. L'ammontare globale delle attività di cui al paragrafo precedente deve essere non inferiore al 40% della somma degli importi di iscrizione conseguiti nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770.

     3. Per effettuare il calcolo delle iscrizioni di cui al precedente paragrafo, alle iscrizioni per importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di cui all'art. 5, punto B.

     4. Occorre, altresì, prendere a riferimento il costo del personale dipendente relativo al quinquennio antecedente la domanda, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, relativo alla attività dell'impresa, sia diretta sia indiretta, che deve essere non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al precedente paragrafo n. 2.

     5. Nel caso in cui il rapporto fra il costo del personale dipendente e la cifra di affari globale anzidetta sia inferiore alla percentuale di cui al paragrafo precedente, la cifra di affari globale stessa deve essere convenzionalmente ridotta in misura proporzionale, in modo da ristabilire la percentuale richiesta.

     6. Alla determinazione di tale percentuale concorrerà, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente delle società e consorzi di cui all'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977 n. 584. I consorzi possono dimostrare il requisito relativo, richiesto al precedente n. 4, attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate, con dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, resa nelle forme di cui al precedente art. 9 attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.

 

     Articolo 19.

     Effetti della revisione

     1. Nel caso in cui l'impresa comprovi le condizioni di cui all'articolo 18 l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori, per categorie ed importi corrispondenti conseguiti, verrà confermata.

     2. In caso contrario, l'impresa indicherà - in modo non vincolante - nella relativa domanda, motivandola, in quali categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 intende ridurre gli importi corrispondenti o cancellare l'iscrizione, in modo da rientrare nelle condizioni generali stabilite.

 

     Articolo 20.

     Riduzione di ufficio

     Nel caso in cui l'impresa abbia realizzato nel quinquennio antecedente un fatturato quale indicato negli articoli 4 e 5 inferiore all'importo di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1986 n. 768, la relativa iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo anzidetto, con delibera dell'Organo competente.

 

     Articolo 21.

     Periodicità della revisione

     1. La revisione delle iscrizioni sarà effettuata a scadenza quinquennale, ovvero in occasione di ogni richiesta di aumento di importo o estensione di categorie od altra modifica riguardante l'impresa iscritta, con conseguente aggiornamento della data per la successiva revisione.

     2. Non si procederà alla revisione nei soli casi di richieste concernenti variazioni della rappresentanza legale o della direzione tecnica che non comporti modifica di iscrizione, nonché di variazioni di denominazione o ragione sociale dell'impresa.

 

     Articolo 22.

     Documentazione per la revisione

     Alla domanda di revisione occorre allegare la seguente documentazione:

     a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

     b) certificato del Tribunale competente, attestante l'assenza nel quinquennio precedente di procedure concorsuali;

     c) dichiarazioni IVA o bilanci o riclassificazione dei bilanci resa nelle forme di cui all'art. 9, relativi al quinquennio antecedente la domanda di revisione, necessari per dimostrare la cifra di affari globale in lavori di cui all'art. 18;

     d) certificati del Casellario giudiziale, della Procura della Repubblica e della Pretura competenti, nonché il certificato di residenza e stato di famiglia per la rappresentanza legale e la direzione tecnica dell'impresa;

     e) la documentazione indicata all'art. 4 n. 5 lett. a) o all'art. 5 n. 5 lett. a) e, per i consorzi la documentazione indicata all'art. 18 n. 6, ove occorrente per l'accertamento del requisito richiesto al punto 4 dell'art. 18.

 

     Articolo 23.

     Termini di presentazione della domanda di revisione

     1. Entro il termine di 18 mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le imprese iscritte dovranno presentare la domanda di revisione corredata dalla documentazione richiesta.

     2. All'atto di presentazione della domanda di revisione, l'Ufficio competente a riceverla rilascerà all'interessato apposita ricevuta.

     3. La domanda potrà altresì essere inoltrata a mezzo plico raccomandato senza avviso di ricevimento. Ai fini della tempestività della domanda, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     4. La revisione sarà effettuata con riferimento all'ordine cronologico di presentazione o di ricezione della relativa domanda.

 

     Articolo 24.

     Mancata presentazione della domanda: conseguenze

     1. Nel caso in cui l'impresa non richieda, entro il termine stabilito dal precedente articolo, la revisione della propria iscrizione, viene sospeso il rilascio dei certificati di iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori.

     2. Decorso inutilmente il termine di mesi 18 dalla suddetta scadenza, l'iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo di cui all'articolo 20, con delibera dell'Organo competente.

 

     Articolo 25.

     Recupero di iscrizione

     1. E' ammesso il recupero totale o parziale dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori posseduta da un'impresa in favore di altra impresa nell'ipotesi di decesso del titolare di impresa individuale, ovvero per effetto di atto di fusione, di conferimento, di cessione di complesso aziendale, anche in amministrazione straordinaria, sempre che sussistano specificatamente i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti, che il complesso aziendale cui le iscrizioni si riferiscono mantenga al momento del trasferimento le capacità operative finanziarie e tecniche e che detti requisiti vengano acquisiti dall'impresa richiedente.

     2. Il recupero dell'iscrizione potrà essere riconosciuto previa revisione, sulla base dei criteri di cui all'art. 18 e successivi del presente regolamento, delle iscrizioni possedute e l'accertamento delle seguenti condizioni:

     - capacità finanziaria dell'impresa che trasferisce l'iscrizione e dell'impresa che acquisisce l'iscrizione;

     - trasferimento dei mezzi d'opera;

     - trasferimento del personale dipendente;

     - trasferimento di eventuali contratti in corso;

     - richiesta di cancellazione dall'Albo Nazionale dei Costruttori dell'Impresa che trasferisce le proprie iscrizioni.

     3. Sulla richiesta di cancellazione dell'impresa che trasferisce le proprie iscrizioni i Comitati, nell'ambito delle proprie competenze, assumono apposita delibera contestualmente alla decisione dell'iscrizione delle categorie riconosciute in capo alla società richiedente.

 

     Articolo 26.

     Norme procedurali per il funzionamento degli organi deliberanti dell'Albo Nazionale dei Costruttori

     (Art. 9 della legge 3 gennaio 1978 n. 1.)

     1. A cura delle competenti Segreterie, le convocazioni sono inviate ai singoli componenti il Comitato, almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente all'ordine del giorno ed ai fascicoli relativi agli argomenti da relazionare.

     2. L'ordine del giorno relativo agli argomenti da esaminare in ogni singola riunione deve essere formato con l'osservanza delle date di arrivo nella sede competente dei relativi fascicoli, completi della documentazione di rito, salvo i casi di obiettiva urgenza, puntualmente motivati.

     3. La documentazione relativa agli argomenti da esaminare deve essere posta a disposizione di tutti i componenti il Comitato che intendano prenderne visione nei 10 giorni precedenti la data della convocazione.

     4. I relatori, designati dai Presidenti dei comitati, debbono dettagliatamente compilare in ogni sua parte, e sottoscrivere in modo chiaro e leggibile, il foglio di relazione, di cui all'allegato n. 2.

     5. Le riunioni dei Comitati sono valide con la partecipazione di un terzo dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

 

     Articolo 27.

     Disposizioni finali

     1. Restano applicabili tutte le disposizioni impartite in materia dal Ministero dei Lavori Pubblici, compatibili con il presente Regolamento.

     2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle domande di iscrizione e/o modifica di iscrizione presentate dopo la sua entrata in vigore.

 

     Articolo 28.

     Entrata in vigore

     Il presente Regolamento - unitamente alle note esplicative alla tabella delle categorie di iscrizione ed ai quattro allegati - verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

APPENDICE

 

Note esplicative relativamente ad alcune categorie di iscrizione nell'Albo

Nazionale dei Costruttori contenute nella tabella approvata con decreto

ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.

 

     Categoria 2.

     Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

     La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica, residenziale, monumentale ecc.).

 

     Categoria 3A.

     Restauro di edifici monumentali.

     Trattasi di lavori volti ad assicurare la conservazione, il ripristino, la reintegrazione delle caratteristiche artistiche e/o monumentali e il consolidamento statico di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, di competenza della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

     Nel caso altri soggetti debbano provvedere alla esecuzione di questo tipo di opere, è indispensabile che la locale Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione su immobile protetto dalla legge n. 1089/1939.

     Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati da leggi speciali, assimilabili alla legge n. 1089/1939.

 

     Categoria 4.

     Opere speciali in cemento armato.

     Trattasi di opere che richiedono da parte dell'impresa esecutrice competenza tecnica particolare nella loro realizzazione. Dovrà essere dimostrato:

     - che l'opera ha richiesto elaborati progettuali e calcoli di particolare impegno;

     - che in sede esecutiva sono state necessarie attrezzature di cantiere e di controllo delle qualità dei materiali, nonché l'impiego di manodopera qualificata specificamente richiesta per l'opera di che trattasi.

     A titolo esemplificativo, possono considerarsi «opere speciali in cemento armato»:

     - ponti di luce considerevole a struttura complessa: si intendono ponti e/o viadotti stradali e/o autostradali e/o ferroviari aventi le seguenti caratteristiche:

     a) altezza delle pile non inferiore a 40 metri;

     b) ampiezza delle luci non inferiore a 40 metri;

     c) esecuzione in cantiere delle travi;

le condizioni di cui ai punti a), b) debbono ricorrere entrambe sulla stessa opera;

     - coperture speciali: si intendono volte sottili;

     - cupole;

     - grandi serbatoi pensili;

     - silos;

     - edifici con strutture di particolare complessità e specifiche caratteristiche.

     Le opere che non abbiano le caratteristiche indicate sono collocabili nella categoria che caratterizza l'appalto (lavori stradali, opere di edilizia ecc.).

 

     Categorie 5A - A1 - B - C - D - D1 - E - F1 - F2 - F3 - G - H.

     Impianti tecnologici e speciali - Impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale.

     Per l'iscrizione occorre dimostrare:

     - esecuzione diretta degli impianti;

     - personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;

     - specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

 

     Categoria 6.

     Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

     Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade, rilevati ferroviari ed aeroportuali.

     Nella categoria si collocano le opere d'arte aventi caratteristiche diverse da quelle indicate nella categoria 4.

 

     Categoria 8.

     Pavimentazioni con materiali speciali.

     E' opportuno che i certificati attestanti la esecuzione dei lavori forniscano indicazioni in ordine ai materiali speciali impiegati nella realizzazione delle pavimentazioni.

     Deve intendersi la costruzione di piste aeroportuali in calcestruzzo, la pavimentazione stradale in cubetti in porfido o altro analogo materiale, la costruzione di piste in tartan, o altro materiale speciale (cfr. anche Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 4162 del 16 luglio 1982).

 

     Categoria 9: Lavori ferroviari.

     Categoria 9A.

     Lavori di manutenzione sistematica dell'armamento.

     Comprende lavorazioni connesse alla manutenzione del binario, che non comportano completi interventi sull'intera struttura (rotaie, traverse, massicciata):

     - livellamento del binario e/o deviatoi;

     - revisione del binario e/o deviatoi;

     - risanamento saltuario della massicciata o per brevi tratti continui;

     - ricambi saltuari delle rotaie;

     - interventi complementari e accessori (stradelli, giunti isolanti incollati, carico e scarico materiali ecc.).

     Generalmente i lavori di Manutenzione Sistematica dell'Armamento (M.S.A.) rientrano nella categoria 9A.

     Le principali attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione sistematica dell'armamento sono:

     - rincalzatrici;

     - profilatrici;

     - locomotori;

     - risanatrici;

     - caricatori;

     - carrelli;

     - attrezzatura minuta (incavigliatrice, foratraverse, sfilatraverse, piccola attrezzatura per saldatura ecc.).

 

     Categoria 9B.

     Lavorazioni speciali del binario.

     Comprende lavorazioni che comportano il completo e sistematico intervento sull'intera struttura (rotaie, massicciata, traverse):

     - rinnovo del binario e/o deviatoi - ricambio rotaie con sostituzione totale delle traverse, contemporaneo risanamento della massicciata;

     - sostituzione totale delle traverse con contemporaneo risanamento della massicciata;

     - costruzione a nuovo del binario e/o deviatoi (per linee fuori esercizio, da attivare).

     I lavori di rinnovamento del binario, o di costruzione ex novo del binario rientrano sempre nella categoria 9B.

     Le principali attrezzature per l'esecuzione dei lavori speciali del binario sono:

     - profilatrici;

     - treno rinnovamento e/o portali per varo binario

     - posizionatrice (il possesso del treno rinnovamento costituisce elemento preferenziale);

     - risanatrice della massicciata;

     - portali per varo deviatorio;

     - attrezzi per saldatura e/o motosaldatrice;

     - rincalzatrici, livellatrici, allineatrici.

 

     Categoria 10A.

     Acquedotti, fognature, impianti di irrigazione.

     Deve trattarsi della costruzione delle opere indicate.

 

     Categoria 10B.

Lavori di difesa e sistemazione idraulica.

     Comprendono: lavori di difesa, sistemazione e regimazione idraulica di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni, sistemazioni di foci di fiume non ricadenti nel demanio marittimo, opere di diaframmatura sistemi arginali, opere di consolidamento strutture d'alveo, opere di costruzione bacini di espansione (casse), traverse per derivazioni.

 

     Categoria 10C.

     Gasdotti - Oleodotti.

     Deve trattarsi della costruzione delle opere indicate.

 

     Categoria 12A.

     Impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque.

     Deve trattarsi della costruzione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, comprendenti sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica.

 

     Categoria 12B.

     Impianti di trattamento di rifiuti.

     Deve trattarsi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti. Deve intendersi la costruzione completa dell'impianto, comprendente sia le opere edili sia gli impianti tecnologici.

 

     Categoria 13A.

     Costruzioni di moli, bacini, banchine ecc.

     Comprende la realizzazione di: moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese costiere, sistemazione di foci di fiumi su demanio marittimo, scogliere, pennelli, piattaforme a mare, manufatti per ormeggi, manufatti per segnalazioni a mare, opere di presa a mare, opere di scarico a mare, scali d'alaggio, bacini di carenaggio, opere di recupero strutture marittime esistenti, isole artificiali.

 

     Categoria 13B.

     Lavori di dragaggio.

     Comprende la realizzazione di: dragaggio, escavazioni rocciose, demolizioni subacquee, formazioni di rilevati e banchettoni di fondazione subacquei, in mare, in laguna, laghi e stagni, ripasciamento di spiagge, dissabbiamento laghi artificiali.

 

     Categoria 14.

     Dighe.

     Deve trattarsi della costruzione di dighe localizzate in corso d'acqua e bacini interni, comprendenti sia dighe di terra sia dighe in cemento armato.

 

     Categoria 15.

     Gallerie.

     Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali.

 

     Categorie 16A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M.

     Impianti per la produzione e distribuzione di energia.

     Per l'iscrizione occorre dimostrare:

     - esecuzione diretta degli impianti;

     - personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;

     - specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

     Comprende soltanto attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la produzione e la distribuzione di energia.

 

     Categoria 17.

     Carpenteria metallica.

     E' necessario dimostrare la dotazione almeno di una officina attrezzata per adattare gli elementi in carpenteria metallica da assemblare e montare alle esigenze delle costruzioni da realizzare.

 

     Categoria 18.

     Impianti di telecomunicazioni.

     Consistono nella fornitura e posa in opera di:

     - impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex e dati;

     - impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici, su satelliti;

     - impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex dati e video su cavi in fibra ottica;

     - impianti di rete locale e interurbana su cavi in rame;

     - impianti di rete locale e interurbana su cavi in fibra ottica;

     - terminali per telefonia, telex e dati;

     - impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video.

 

     Categoria 19: Lavori ed opere speciali vari.

     Categoria 19A.

     Rilevamenti topografici speciali.

     Comprende i lavori di rilievo topografico non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei cantieri.

 

     Categoria 19B.

     Esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali.

     Riguarda le indagini geognostiche (in terreni lapidei e sciolti), effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro, e saltuariamente con scavo di pozzi e cunicoli.

     L'indagine comporta, nella sua espressione più generale:

     - il recupero dei testimoni, anche indisturbati e continui;

     - la misura diretta o indiretta di grandezze geometriche e fisiche significative, in fase sia statica che dinamica;

     - l'esecuzione di prove in situ meccaniche, idrauliche, termiche, geofisiche, geosismiche;

     - la registrazione dei dati tratti dalle misure e dalle prove, attraverso restituzione discreta o in continuo sotto forma grafica, fotografica, televisiva;

     - la relazione analitica dello svolgimento della campagna di indagine e delle tecnologie impiegate, insieme con la documentazione ragionata dei risultati.

 

     Categoria 19C.

     Fondazioni speciali.

     Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, a strati di terreno più profondi e resistenti, quali:

     - i micropali speciali;

     - i pali;

     - i diaframmi;

     - gli ancoraggi.

 

     Categoria 19D.

     Consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo.

     Trattasi di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi stabile l'imposta di manufatti e di infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o il recupero di dissesti geologici (a grande e a piccola scala), quali:

     - le iniezioni di malte o prodotti consolidanti diversi, introdotti nel terreno a bassa, alta e altissima pressione per trattamenti di impregnazione o formazione di strutture colonnari;

     - i sistemi di dreni profondi (da verticali e suborizzontali) e i diaframmi drenanti;

     - gli abbassamenti di falda per punti;

     - il congelamento (per opere provvisionali);

     - la vibroflottazione;

     - gli ancoraggi applicati a muri e contrafforti;

     - gli infilaggi;

     - i pozzi strutturali;

     - gli interventi di ripresa e di riequilibrio statico di edifici e manufatti dissestati per effetto di importanti cedimenti.

 

     Categoria 19E.

     Impermeabilizzazione dei terreni.

     Trattasi di lavori di formazione nel terreno di strutture capaci di ridurre stabilmente la permeabilità del terreno stesso, quali:

     - i diaframmi continui e monolitici (diaframmi e pannelli, a pali accostati, a pali secanti di calcestruzzo normale o plastico, di malte cosiddette autoindurenti e palancolato metallico) con spessore da pochi centimetri a un metro ed oltre;

     - le iniezioni di prodotti impermeabilizzanti a bassa, media, alta e altissima pressione, con tecniche di localizzazione puntuale e differenziata dell'iniezione ai vari orizzonti stratigrafici.

 

     Categoria 19F.

     Trivellazione e pozzi.

     Comprende lo scavo dei pozzi, con attrezzature a rotazione o a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche, al riciclo di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi, linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.