§ 6.3.10 – D.Lgs.Lgt. 11 giugno 1945, n. 427.
Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:11/06/1945
Numero:427


Sommario
Art. 1.      A modifica di quanto dispone l'art. 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno


§ 6.3.10 – D.Lgs.Lgt. 11 giugno 1945, n. 427. [1]

Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.

(G.U. 9 agosto 1945, n. 95).

 

     Art. 1.

     A modifica di quanto dispone l'art. 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro od a Cooperative agricole di produzione ed a Consorzi di cooperative, è rispettivamente elevato a lire 5 milioni ed a lire 25 milioni.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.