Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 31/07/1984 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 512. - del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 4. Il n. 2 dell'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 5. Il terzo comma dell'art. 63 del codice penale è sostituito dal seguente |
Art. 6. Il quarto comma dell'art. 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 7. Nell'ultimo comma dell'art. 506 del codice di procedura penale, le parole: "procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 8. L'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è [...] |
Art. 9. Nell'art. 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso |
Art. 10. Il primo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente |
Art. 11. L'art. 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 12. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di [...] |
§ 51.4.44 – L. 31 luglio 1984, n. 400.
Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.
(G.U. 31 luglio 1984, n. 210).
All'art. 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Il secondo comma dell'art. 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L'art. 512. - del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il n. 2 dell'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il terzo comma dell'art. 63 del codice penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il quarto comma dell'art. 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Nell'ultimo comma dell'art. 506 del codice di procedura penale, le parole: "procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
L'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con
(Omissis).
Nell'art. 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.
Il primo comma dell'art. 21 della
(Omissis).
L'art. 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.