| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 69. Norme penalistiche | 
| Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena | 
| Data: | 05/06/1965 | 
| Numero: | 752 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è [...] | 
| Art. 2. Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, è sostituito dal seguente | 
| Art. 3. Le nuove misure delle retribuzioni, risultanti dalla applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla gratificazione a titolo di [...] | 
| Art. 4. L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, è soppresso | 
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...] | 
§ 69.2.20 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 752.
Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
(G.U. 9 luglio 1965, n. 168)
     La tabella allegata alla 
     Il primo comma dell'art. 3 della 
"Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.383.300".
     Le nuove misure delle retribuzioni, risultanti dalla applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del 
     Esse sono altresì utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del 
L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, è soppresso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.
Tabella unica delle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena [1]
| 
						 Gruppi o qualifiche  | 
					
						 Cappellani  | 
					
						 Suore  | 
					
						 Maestri ed insegnanti diversi  | 
				
| 
						 I  | 
					
						 571.100  | 
					
						 592.700  | 
					
						 571.100  | 
				
| 
						 II  | 
					
						 592.700  | 
					
						 603.500  | 
					
						 604.700  | 
				
| 
						 III  | 
					
						 603.500  | 
					
						 615.500  | 
					
						 628.700  | 
				
| 
						 IV  | 
					
						 615.500  | 
					
						 628.700  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 V  | 
					
						 628.700  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 VI  | 
					
						 647.900  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				
[1]  Tabella così sostituita dall'art. 33 del