Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 05/03/1963 |
Numero: | 323 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la [...] |
Art. 2. Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia |
Art. 3. Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico [...] |
Art. 4. All'onere di cui al precedente art. 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e [...] |
§ 51.4.26 – L. 5 marzo 1963, n. 323.
Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 30 marzo 1963, n. 86).
E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio
Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.
Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220 [1].
Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.
All'onere di cui al precedente art. 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma già sostituito dall'art. 2 del