§ 51.4.26 – L. 5 marzo 1963, n. 323.
Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:05/03/1963
Numero:323


Sommario
Art. 1.      E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la [...]
Art. 2.      Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia
Art. 3.      Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico [...]
Art. 4.      All'onere di cui al precedente art. 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e [...]


§ 51.4.26 – L. 5 marzo 1963, n. 323.

Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 30 marzo 1963, n. 86).

 

     Art. 1.

     E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unità.

 

          Art. 2.

     Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 3.

     Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220 [1].

     Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

 

          Art. 4.

     All'onere di cui al precedente art. 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 752, dall'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 5 maggio 1976, n. 207.