Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena |
Data: | 02/07/1960 |
Numero: | 660 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, è stabilita per i funzionari [...] |
Art. 2. All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello [...] |
§ 69.2.14 - Legge 2 luglio 1960, n. 660. [1]
Adeguamento delle indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 15 luglio 1960, n. 172)
L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal
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Celibi |
Coniugati |
Ispettore generale |
L. |
156.000 |
228.000 |
Direttore capo |
" |
144.000 |
216.000 |
Direttore superiore |
" |
132.000 |
204.000 |
Direttore |
" |
120.000 |
192.000 |
Vice direttore |
" |
102.000 |
180.000 |
Vice direttore aggiunto |
" |
84.000 |
168.000 |
All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello stanziamento del capitolo 71 ("spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia") dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il suddetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del