| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 69. Norme penalistiche | 
| Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena | 
| Data: | 11/01/1956 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le tabelle dalle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, [...] | 
| Art. 2. Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale [...] | 
| Art. 3. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al [...] | 
| Art. 4. Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente art. 3, che, ai sensi [...] | 
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] | 
§ 69.2.11 - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 10.
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14)
     Le tabelle dalle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio 
     Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del 
     Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del 
Restano ferme le norme dell'art. 8 dei decreti Ministeriali 6 luglio 1948 e 23 giungo 1952, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1948, n. 197, e del 3 novembre 1952, n. 255.
Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente art. 3, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano, riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti e riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.
Tabelle
(Omissis