§ 69.2.10 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 400.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:27/04/1955
Numero:400


Sommario
Art. 1.      Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal [...]
Art. 2.      Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 69.2.10 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 400.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 20 maggio 1955, n. 115)

 

 

     Art. 1.

     Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate, in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, dal decreto Ministeriale 23 giugno 1952, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette e secondo le seguenti classi di retribuzione mensile di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dello stesso decreto Ministeriale 23 giugno 1952:

     retribuzione fino a L. 15.000 : L. 3000;

     retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000;

     retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.

 

          Art. 2.

     Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

     Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.