§ 67.4.378 - D.P.R. 2 maggio 2006, n. 246.
Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:02/05/2006
Numero:246


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 67.4.378 - D.P.R. 2 maggio 2006, n. 246. [1]

Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

(G.U. 10 agosto 2006, n. 185).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'allegato C;

     Viste le direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 e 2005/23 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro;

     Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;

     Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

     Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

     Vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

     Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), che accentra i compiti del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/25/CE;

     Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato gli articoli 1, punti 16, 17, 18, 21, 23 e 24, 22 e 23 della direttiva 2001/25/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, recepita con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119;

     Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

     Viste le risoluzioni MSC. 66(68) e MSC. 67(68) del Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999;

     Considerato che la risoluzione MSC 66(68) ha aggiunto alla Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata, la nuova regola V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;

     Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Acquisito il parere della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 29 marzo 2006;

     Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

     Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, di seguito denominato: «decreto», dopo la lettera qq), sono aggiunte le seguenti:

     «qq-bis) "Comitato" Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;

     qq-ter) "Agenzia" l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».

     2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto è sostituito dal seguente:

     «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purchè sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.».

     3. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto è sostituito dal seguente:

     «5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.».

     4. Il punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto è sostituito dal seguente:

     «3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.».

     5. Dopo la Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto è inserita la seguente:

     «Regola V/2-bis

     (Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro).

     1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

     2. Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

     3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

     4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del Codice STCW.

     5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del Codice STCW.

     6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del Codice STCW.

     7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del Codice STCW.

     8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del Codice STCW.

     9. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».

     6. L'allegato II del decreto è sostituito dal seguente:

     «Allegato II.

     PROCEDURE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, NONCHÈ PER IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI, ENTI O SOCIETÀ DI FORMAZIONE MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 13.

     A) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.

     I. Un istituto, ente o società di formazione marittima, al fine di ottenere l'idoneità a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:

     1. aver assunto insegnanti che:

     1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;

     1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;

     1.3. se sono utilizzati simulatori:

     1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;

     1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

     2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o società, che hanno una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;

     3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:

     3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;

     3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;

     3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;

     3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,

     3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;

     4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o società contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;

     5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;

     6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente o società, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;

     7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o società, sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.

     II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:

     1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza;

     2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.

     B) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

     1. il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW;

     2. il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW;

     3. la Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano, pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW;

     4. lo Stato membro ha avviato con il Paese terzo interessato le procedure di stipula di un accordo contenente la clausola in base alla quale ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sarà tempestivamente notificato;

     5. gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere;

     6. se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.

     C) Procedure per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

     1) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo ad un comandante, ufficiale o radioperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento del Paese terzo in questione.

     La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui al punto B) del presente allegato e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

     2) La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatte salve le prescrizioni di cui alla lettera D).

     3) Se, entro il termine di cui al punto 2), non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE.

     4) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni di cui alla lettera B) del presente allegato, punti 4 e 5.

     5) Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il 13 giugno 2005. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione europea non li revochi successivamente in virtù della lettera E) del presente allegato.

     6) La Commissione europea elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

     D) Procedura di revoca dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

     1) Fatti salvi i criteri stabiliti nella lettera B), le amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, qualora ritengano che un Paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della Convenzione STCW, ne informano quanto prima la Commissione europea, precisando i motivi.

     2) Quando le amministrazioni competenti per materia intendano revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo ne informano immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.

     3) Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfi più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.

     4) La decisione in merito alla revoca del riconoscimento è presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.

     5) Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 4, comma 5, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata qualora tale rivalutazione sia fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

     E) Procedura per la rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti.

     1) La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui alla lettera C), punto 2, compresi quelli indicati alla lettera C), punto 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dalla lettera B) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.

     2) La Commissione europea definisce i criteri di priorità per la valutazione dei Paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 18 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.».

 

     Art. 2. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136.