§ 67.4.187 – D.M. 5 settembre 1989, n. 339.
Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/09/1989
Numero:339


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Tasse e diritti sostitutivi applicabili nel porto franco.
Art. 3.  Tassa di ancoraggio e diritto sostitutivo.
Art. 4.  Estensione della validità della tassa di ancoraggio in abbonamento annuale per l'estero.
Art. 5.  Modalità di applicazione della tassa di ancoraggio.
Art. 6.  Soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta.
Art. 7.  Tassa supplementare di ancoraggio.
Art. 8.  Tassa erariale.
Art. 9.  Tassa portuale.
Art. 10.  Esenzioni.
Art. 11.  Tassa sui passeggeri.


§ 67.4.187 – D.M. 5 settembre 1989, n. 339.

Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste.

(G.U. 10 ottobre 1989, n. 237).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Nell'ambito della circoscrizione del porto di Trieste, come definita dall'art. 2 della legge 9 luglio 1967, n. 589, le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente alle attività svolte ed alle operazioni compiute nel porto franco, formato dall'insieme dei comprensori dei punti franchi istituiti o che saranno istituiti secondo norme di legge.

     2. Si applicano nel porto franco, per quanto non disposto dal presente regolamento, le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e degli articoli da 6 a 10 della legge 4 agosto 1971, n. 822.

 

          Art. 2. Tasse e diritti sostitutivi applicabili nel porto franco.

     1. Sono applicate nel porto franco, secondo le disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento, le seguenti tasse e relativi diritti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

     a) tassa di ancoraggio e diritto sostitutivo per le navi in crociera turistica e per le navi e galleggianti esenti dalla tassa medesima;

     b) soprattassa di ancoraggio;

     c) tassa supplementare di ancoraggio;

     d) tassa erariale sulle merci;

     e) tassa portuale sulle merci;

     f) tassa sui passeggeri.

     2. All'accertamento e alla riscossione delle tasse e dei diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

 

          Art. 3. Tassa di ancoraggio e diritto sostitutivo.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 e 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, come modificate dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, si applicano a tutte le navi, di qualunque nazionalità, che compiono operazioni commerciali nel porto franco.

     2. Non si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

 

          Art. 4. Estensione della validità della tassa di ancoraggio in abbonamento annuale per l'estero.

     Le navi di qualunque nazionalità che hanno pagato nel porto franco la tassa di abbonamento annuale per l'estero, possono effettuare viaggi per tutto il tempo dell'abbonamento tra il porto franco e gli altri porti dello Stato.

 

          Art. 5. Modalità di applicazione della tassa di ancoraggio.

     Si applicano nel porto franco tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

 

          Art. 6. Soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta.

     Si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

 

          Art. 7. Tassa supplementare di ancoraggio.

     Si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 14 agosto 1971, n. 822.

 

          Art. 8. Tassa erariale.

     1. La tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta sulle merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:

     L. 20: olii minerali e loro derivati;

     L. 16: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio;

     L. 24: materiale da costruzione muraria;

     L. 40: cereali;

     L. 80: altre merci.

     2. Quando viene riscontrato un aumento del 5% del volume di traffico delle merci di cui al comma 1, ad eccezione degli olii minerali e loro derivati, rispetto all'anno precedente si procede ad un'ulteriore diminuzione, pari all'1% dell'ammontare della tassa erariale. L'aliquota complessiva di diminuzione non può comunque superare l'80% dell'aliquota normale della tassa erariale.

 

          Art. 9. Tassa portuale.

     1. La tassa portuale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è dovuta, sulle merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:

     a) L. 30: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio;

     b) L. 70: sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di sodio;

     c) L. 180: cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi;

     d) L. 360: articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resine, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina;

     e) L. 240: per le merci diverse da quelle sopra indicate [1].

     2. La tassa portuale si applica agli olii minerali e loro derivati nella misura vigente ridotta di un terzo, ma non può essere inferiore a 180 lire per tonnellata.

     3. L'Ente autonomo del porto di Trieste, avvalendosi del gettito della tassa di cui al comma 1, ha facoltà di adottare provvedimenti incentivanti, quali ristorni sugli introiti per tasse o tariffe relative a servizi prestati, per i quantitativi che risultino eccedenti il volume di traffico delle merci, anche per singole categorie, registratosi nel porto franco nell'anno precedente.

     4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dall'Ente autonomo del porto di Trieste previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 10. Esenzioni.

     Alle tasse di cui agli articoli 8 e 9 si applicano, nel porto franco:

     a) le esenzioni previste dagli articoli 29, lettere a), c), f), g) ed h), 40, 42 e le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988, n. 153, quando si tratta di merci di provenienza estera caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto, nei viaggi tra il porto franco di Trieste e gli altri porti dello Stato, nonchè quando le medesime merci di provenienza estera sono contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori colleganti il porto franco di Trieste con altri porti dello Stato, qualunque sia la bandiera delle navi.

 

          Art. 11. Tassa sui passeggeri.

     La tassa sui passeggeri è regolata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 11 aprile 1996, n. 372.