§ 67.4.109 – L. 21 giugno 1964, n. 467.
Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:21/06/1964
Numero:467


Sommario
Art. 1.      La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, ed integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio [...]
Art. 7.      All'onere di lire 2,5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà [...]


§ 67.4.109 – L. 21 giugno 1964, n. 467.

Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.

(G.U. 6 luglio 1964, n. 163).

 

     Art. 1.

     La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, ed integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1604, è estesa al periodo dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1966.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 6 e 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, e l'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1604, sono abrogati. L'art. 49 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è sostituito dall'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 2. [1]

     Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonché di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'art. 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50% del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile. Le navi in possesso dei requisiti di cui al primo comma, la cui iscrizione sia posteriore al 1° gennaio 1962, possono fruire dei benefici della presente legge, purché alla data di inizio della demolizione siano state complessivamente in esercizio per almeno cinque anni sotto bandiera italiana, a meno che il difetto di tale ultima condizione sia dovuto a sinistro.

Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni, i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea

 

 

          Art. 3. [2]

     Fino al 31 dicembre 1968 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa [3].

Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire.

 

          Art. 4. [4]

     Coloro che intendono demolire il naviglio di cui all'articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministro della marina mercantile entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonché l'epoca presunta di inizio dei lavori del naviglio di nuova costruzione.

     Ai fini del calcolo del contributo devono altresì indicare la stazza lorda ed il peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.

     Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purché documentate e redatte a norma dei commi precedenti.

     L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui allo art. 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

     Il Ministro per la Marina mercantile, salvo quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 6 della presente legge, nonché dall'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione.

     Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purché alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.

 

          Art. 5. [5]

     I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati.

 

          Art. 6.

     Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966.

     I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 2,5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 24 maggio 1967, n. 389, nel testo risultante dall’art. 2 della L. 28 gennaio 1974, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 24 maggio 1967, n. 389, nel testo risultante dall’art. 2 della L. 25 maggio 1970, n. 362.

[3] Il termine del 31 dicembre 1968 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1971 per effetto dell’art. 1 della L. 25 maggio 1970, n. 362.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L. 24 maggio 1967, n. 389, nel testo risultante dall’art. 3 della L. 23 dicembre 1975, n. 720.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L. 24 maggio 1967, n. 389, nel testo risultante dall’art. 4 della L. 25 maggio 1970, n. 362.