Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.15 trasporto marittimo |
Data: | 25/05/1970 |
Numero: | 362 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è prorogato al 31 dicembre 1971. |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è cosi modificato: |
Art. 3. Il contributo di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è concesso anche quando il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trovi in corso di [...] |
Art. 4. Il primo comma dell'art. 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è cosi modificato: |
Art. 5. Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni e [...] |
Art. 6. All'onere di lire 1.300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di [...] |
§ 93.15.B - Legge 25 maggio 1970, n. 362.
Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità.
(G.U. 19 giugno 1970, n. 152)
Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e3 della
Il secondo comma dell'art. 3 della
"Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire".
Il contributo di cui all'art. 3 della
Il primo comma dell'art. 8 della
"I proprietari di cui all'art. 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della
Il terzo comma dello stesso art. 8 della
"Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati".
Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal capo X della
I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.
All'onere di lire 1.300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.