Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 02/02/1962 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1962, dalle norme [...] |
Art. 2. I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti [...] |
Art. 3. La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente art. 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al [...] |
Art. 4. Alle predette società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, la somma di lire 49 [...] |
Art. 5. All'onere di lire 49 miliardi e 450 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 67.4.94 – L. 2 febbraio 1962, n. 40.
Regime di gestione per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.
(G.U. 24 febbraio 1962, n. 50).
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1962, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio
I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962.
Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.
La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente art. 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anzichè dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1959, come stabilito dall'art. 3 della
Alle predette società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, la somma di lire 49 miliardi e 450 milioni, oltre eventuali ulteriori acconti, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.
Detta somma di lire 49 miliardi e 450 milioni sarà ripartita tra le società di cui all'art. 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.
All'onere di lire 49 miliardi e 450 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto:
quanto a lire 7 miliardi e 500 milioni, in deroga alla
quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo n. 388 del predetto stato di previsione della spesa per l'esercizio 1960-61;
quanto a lire 21 miliardi e 500 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62;
quanto a lire 450 milioni con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblici esercizi agli effetti dell'imposta del registro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.