§ 67.4.91 – L. 2 febbraio 1961, n. 32.
Regime di gestione per il periodo 1° luglio 1959 - 31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:02/02/1961
Numero:32


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dalle norme contenute [...]
Art. 2.      I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti [...]
Art. 3.      La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente art. 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al [...]
Art. 4.      Alle predette Società sarà corrisposto a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, la somma complessiva di [...]
Art. 5.      All'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 67.4.91 – L. 2 febbraio 1961, n. 32.

Regime di gestione per il periodo 1° luglio 1959 - 31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

(G.U. 1 marzo 1961, n. 53).

 

     Art. 1.

     L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959.

     Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

 

          Art. 3.

     La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente art. 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anzichè dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1959, n. 351.

 

          Art. 4.

     Alle predette Società sarà corrisposto a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, la somma complessiva di lire 7,5 miliardi, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959.

     Detta somma di lire 7,5 miliardi sarà ripartita tra le Società di cui all'art. 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.