| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile | 
| Data: | 22/02/1952 | 
| Numero: | 99 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1950 la misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è elevata a lire [...] | 
| Art. 2. La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950 - 51, a carico e nei [...] | 
§ 67.4.5d - Legge 22 febbraio 1952, n. 99. [1]
Modificazioni alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.
(G.U. 12 marzo 1952, n. 62).
     A decorrere dal 1° luglio 1950 la misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del 
La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950 - 51, a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto.
[1] Abrogata dall'art. 1 del