§ 67.4.5d - Legge 22 febbraio 1952, n. 99.
Modificazioni alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:22/02/1952
Numero:99


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1950 la misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è elevata a lire [...]
Art. 2.      La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950 - 51, a carico e nei [...]


§ 67.4.5d - Legge 22 febbraio 1952, n. 99. [1]

Modificazioni alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.

(G.U. 12 marzo 1952, n. 62).

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1950 la misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è elevata a lire 150 per i reggenti di un ufficio locale marittimo, e a lire 80 per i reggenti di una delegazione di spiaggia.

 

          Art. 2.

     La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950 - 51, a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.