§ 67.4.38 – D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 665.
Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/05/1947
Numero:665


Sommario
Art. 1.      La tassa di ancoraggio stabilita per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le navi estere equiparate, in virtù dei trattati internazionali, a quelle nazionali, [...]
Art. 2.      La tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 [...]
Art. 3.      La tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertita nella legge 21 [...]
Art. 4.      Il diritto previsto dall'art. 1 sub 23 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che modificava l'art. 23 della [...]
Art. 5.      Il diritto previsto dall'art. 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, [...]
Art. 6.      La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 2 del regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, per le navi [...]
Art. 7.      I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 2, secondo comma, del regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, per la concessione [...]
Art. 8.      Per le navi a propulsione meccanica per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso di validità le tasse di ancoraggio pagate sotto [...]


§ 67.4.38 – D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 665. [1]

Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.

(G.U. 26 luglio 1947, n. 169).

 

     Art. 1.

     La tassa di ancoraggio stabilita per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le navi estere equiparate, in virtù dei trattati internazionali, a quelle nazionali, dall'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1903, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, e dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, è aumentata come segue:

     A) per approdo:

     a) a lire 43 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

     b) a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato;

     B) per abbonamento:

     a) a lire 100 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

     b) a lire 30 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

 

          Art. 2.

     La tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, è aumentata come segue:

     a) a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento;

     b) a lire 15 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento.

 

          Art. 3.

     La tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertita nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le navi a vela nazionali e per le navi estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione del Mare Mediterraneo, in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le cinquanta.

     Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

 

          Art. 4.

     Il diritto previsto dall'art. 1 sub 23 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che modificava l'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 38, è aumentato come segue:

     a) a lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta:

     b) a lire 120 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;

     c) a lire 400 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

 

          Art. 5.

     Il diritto previsto dall'art. 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116, e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186, per le navi nazionali e per quelle estere equiparate, è portato a lire 150 per ogni passeggero.

     Il deposito, di cui al penultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, è elevato a lire 250 per ogni passeggero.

 

          Art. 6.

     La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 2 del regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiaggie dello Stato è aumentato a lire 15 per ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine.

 

          Art. 7.

     I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 2, secondo comma, del regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, per la concessione delle patenti di sanità, sono aumentati come segue:

     a) a lire 20 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate;

     b) a lire 50 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate;

     c) a lire 150 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate;

     d) a lire 250 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.

 

          Art. 8.

     Per le navi a propulsione meccanica per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso di validità le tasse di ancoraggio pagate sotto l'impero delle precedenti leggi, la misura della tassa, quale è prevista dall'art. 1, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza della tassa già corrisposta, sotto deduzione della tassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo. In modo analogo sarà determinato l'ammontare del supplemento della tassa per le navi addette al servizio di rimorchio di cui all'art. 6.

     Le navi a propulsione meccanica abbonate alla tassa di ancoraggio possono rinunciare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in isconto della tassa di ancoraggio dovuta in base al precedente art. 1, sia computata la tassa già pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra il giorno in cui la nuova tassa di ancoraggio comincia ad essere dovuta e la scadenza dell'abbonamento.

     Per le navi a vela le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 saranno applicate a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse corrispondenti pagate sotto l'impero delle leggi precedenti.

     Nessun aumento sarà apportato ai diritti di patente sanitaria durante il periodo di validità delle patenti stesse.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.