§ 66.3.48 – D.P.R. 10 aprile 1984, n. 91.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:10/04/1984
Numero:91


Sommario
Articolo 1.      Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto
Articolo 2.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 20,9 miliardi per l'anno finanziario 1984 [...]
Art. 1.  Campo di applicazione e durata.
Art. 2.  Nuovi stipendi.
Art. 3.  Benefici convenzionali.
Art. 4.  Decorrenza dei benefici economici.
Art. 5.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 6.  Liquidazione dei nuovi stipendi.
Art. 7.  Lavoro straordinario.
Art. 8.  Premio di rendimento industriale.
Art. 9.  Compensi di incentivazione alla produttività.
Art. 10.  Diritti d'informazione.
Art. 11.  Orario di lavoro.
Art. 12.  Adeguamento indennità di turno.
Art. 13.  Contrattazione decentrata.


§ 66.3.48 – D.P.R. 10 aprile 1984, n. 91.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 28 aprile 1984, n. 117).

 

     Articolo 1.

     Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

 

          Articolo 2.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 20,9 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 28,1 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

NORME RISULTANTI

DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 9 FEBBRAIO 1984

CONCERNENTE IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

          Art. 1. Campo di applicazione e durata.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale ed ispettore capo ed equiparate, e si riferiscono al periodo 1° luglio 1982-31 dicembre 1984.

     Gli effetti giuridici decorrono dal 1° luglio 1982 e quelli economici dal 1° gennaio 1983 con gli scaglionamenti di cui all'art. 4 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

primo livello

L.

3.300.000

secondo livello

"

3.600.000

terzo livello

"

3.800.000

quarto livello

"

4.470.000

quinto livello

"

5.000.000

sesto livello

"

5.770.000

settimo livello

"

6.400.000

ottavo livello

"

7.700.000

 

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

     La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983, mantenendo lo spezzone di anzianità residua inferiore ai due anni.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

 

          Art. 3. Benefici convenzionali.

     Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 2 e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:

     1) due aumenti per il personale della terza qualifica;

     2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati rispettivamente di un importo pari a L. 160.000 e a L. 190.000.

     Per le alte specializzazioni professionali connesse alle funzioni di cui ai profili professionali di "operatore specializzato meccanico manutentore e di lavorazione", "operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione" e "operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione" sarà attribuito, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo equivalente ad una classe di stipendio, previo accertamento professionale nel limite del fabbisogno risultante dall'applicazione della nuova organizzazione del lavoro e comunque non superiore a trecentocinquanta unità.

     Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, è pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneità o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita.

     Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge n. 312/1980 ha acquisito qualifica superiore mediante accertamento delle professionalità interne, di cui alla tabella I allegata al titolo IV della legge sopracitata, inquadrato al quarto livello con decorrenza 1° febbraio 1981, viene attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1983, un beneficio economico pari ad uno scatto del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita [1].

     L'ammontare dei predetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica [2].

     Sono valutati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, tutti i servizi già valutati come tali per l'attribuzione delle 800 lire mensili per anno di servizio di cui all'art. 105 della legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi i periodi di servizio prestati presso ditte appaltatrici [3].

 

          Art. 4. Decorrenza dei benefici economici.

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 e del quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

     a) dal 1° gennaio 1983 - 35 per cento;

     b) dal 1° gennaio 1984 - 70 per cento;

     c) dal 1° gennaio 1985 - 100 per cento.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 2 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto.

     Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 2 e 3, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio indicato nell'art. 3 ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 5. Effetti dei nuovi stipendi.

     I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui all'art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 6. Liquidazione dei nuovi stipendi.

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 7. Lavoro straordinario.

     Con effetto dal 1° gennaio 1984, i criteri dettati dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910, concernenti la determinazione delle misure dei compensi orari per lavoro straordinario vengono applicati sugli stipendi spettanti alla data del 31 dicembre 1982.

 

          Art. 8. Premio di rendimento industriale.

     Le misure del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 08/7064 del 24 luglio 1980, a decorrere dal 1° gennaio 1984, sono aumentate del 16,83% corrispondente ad una quota aggiuntiva non inferiore a L. 16.000 mensili pro-capite.

     Dalla stessa data è introdotta una terza misura pari alla seconda come sopra aumentata, incrementata dell'8 per cento.

     La misura iniziale sarà attribuita ai meno meritevoli e, in ogni caso, al personale in prova ai sensi dell'art. 3 del citato decreto.

     Il Ministro delle finanze con proprio decreto, su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, determinerà i criteri in base ai quali verrà attribuita ai singoli dipendenti la nuova terza misura.

 

          Art. 9. Compensi di incentivazione alla produttività.

     Gli incrementi di produttività relativi agli anni dal 1983 saranno determinati in base alla seguente formula:

 

 

     Per il computo il costo del personale va indicato a moneta costante.

     L'ammontare della spesa effettivamente sostenuta sul capitolo relativo al premio di rendimento industriale nell'anno di riferimento sarà aumentato in relazione all'indice di incremento di produttività determinato in base alla formula di cui sopra.

     Tale incremento sarà per intero attribuito in aggiunta al compenso incentivante di cui all'art. 130 della legge n. 312/1980, da corrispondersi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di parificazione del rendiconto dello Stato (consuntivo finanziario e conto patrimoniale).

 

          Art. 10. Diritti d'informazione.

     Ferme restando le attuali modalità sui flussi d'informazione a livello centrale e periferico, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarà assicurata una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti nonchè i bilanci annuali e pluriennali.

 

          Art. 11. Orario di lavoro.

     La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 38 ore dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Per il personale addetto ai doppi turni la durata del lavoro settimanale è ridotta, a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di un'ora. Nulla è innovato per quanto riguarda la durata dell'orario per il personale addetto ai cicli continui.

     L'intervallo per la refezione non è considerato periodo di lavoro.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, procederà in relazione alle linee della nuova organizzazione del lavoro ad armonizzare il miglior utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione dell'orario settimanale sopraindicata non comporti nuovi oneri, nè incremento di personale, nè maggior ricorso al lavoro straordinario.

 

          Art. 12. Adeguamento indennità di turno.

     Allo scopo di estendere il ricorso a più turni di lavoro nelle unità produttive e conseguire il massimo sfruttamento delle tecnologie, l'indennità di doppio e triplo turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, viene elevata rispettivamente dal 12% al 15% e dal 24% al 28%.

 

          Art. 13. Contrattazione decentrata.

     La contrattazione decentrata resta confermata nelle modalità già in atto nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nel rispetto dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

 

Allegato 1

CGIL-CISL-UIL MONOPOLI

 

     Norme generali di autoregolamentazione del diritto di sciopero

     Punto 1 - Gli organismi competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli, sono:

     per il livello nazionale: la Federazione nazionale dei monopoli CGIL-CISL-UIL o le singole organizzazioni;

     per il livello regionale: la Federazione regionale dei monopoli CGIL-CISL-UIL o le singole organizzazioni o i coordinamenti;

     per il livello territoriale la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL o le strutture unitarie di base o le singole organizzazioni.

     Punto 2 - La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.

     Punto 3 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo di garantire la conservazione e la funzionalità degli impianti, l'integrità della materia prima, la sorveglianza e la custodia.

     Punto 4 - L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

 

 

Allegato 2

C.I.D.A. - Fe.N.D.E.P. A.N.D.A.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E DIRETTIVI AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO

 

     Norme generali di autoregolamentazione del diritto di sciopero

     Punto 1 - L'organismo competente a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli, sono:

     per le vertenze a carattere nazionale la segreteria nazionale A.N.D.A.M.S.;

     per le vertenze a carattere regionale la segreteria regionale A.N.D.A.M.S.

     Punto 2 - La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima della effettuazione.

     Punto 3 - La prima azione di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza è proclamata per un massimo di 24 ore; le successive azioni di sciopero per la stessa vertenza non possono superare le 48 ore.

     Punto 4 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo di garantire tutte le prestazioni correlate a servizi essenziali, e in particolare, la conservazione e la funzionalità degli impianti, la integrità della materia prima, la sorveglianza e la custodia, nonchè si assicureranno i servizi necessari al funzionamento dei presidi sanitari e delle sale materne.

     Punto 5 - L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

 

 

Allegato 3

SNAMS - CISAL - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MONOPOLI STATO

 

     Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero

     Punto 1 - Lo SNAMS-CISAL assume l'impegno formale di astenersi, a partire dalla firma del rinnovo contrattuale 1982-84 dal proclamare astensioni dal lavoro nei periodi sotto indicati:

     dal 10 dicembre al 15 gennaio e dal 1° luglio al 31 agosto.

     Il sindacato si riserva la più ampia facoltà di intervento quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili, sindacali, della democrazia e della pace.

     Punto 2 - La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservato:

     per le vertenze a carattere nazionale alla segreteria nazionale SNAMS-CISAL;

     per le vertenze a carattere regionale alla segreteria regionale SNAMS-CISAL.

     Punto 3 - Ad eccezione degli scioperi di carattere generale si cercherà di evitare scioperi concomitanti con altri del settore P.I.

     Punto 4 - I preavvisi alle azioni di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza sono fissati in un minimo di quindici giorni prima dell'effettuazione.

     Punto 5 - Nella fase che segue la rottura delle trattative nel periodo di preavviso della dichiarazione delle azioni di sciopero, lo SNAMS-CISAL ribadisce la validità del ricorso a tentativi di conciliazione messi in atto dalle competenti autorità.

     Punto 6 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo di garantire tutte le prestazioni correlate ai servizi essenziali, e in particolare, la conservazione e la funzionalità degli impianti, la integrità della materia prima, l'integrità del prodotto in lavorazione, la sorveglianza e la custodia, nonchè si assicureranno i servizi necessari al funzionamento dei presidi sanitari e delle sale materne.

     Punto 7 - Qualora dovessero verificarsi eventi calamitosi e di forza maggiore, spetta allo SNAMS-CISAL di intesa con i competenti organi dell'Amministrazione disporre che il personale richiesto per il pronto intervento, sospenda l'effettuazione dello sciopero e riprenda subito servizio.


[1] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 maggio 1984, n. 125.

[2] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 maggio 1984, n. 125.

[3] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 maggio 1984, n. 125.