Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.3 personale |
Data: | 23/12/1980 |
Numero: | 910 |
Sommario |
Art. 1. Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a [...] |
Art. 2. Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione [...] |
Art. 3. Con decorrenza dal 1° luglio 1980, per il personale contemplato nella legge 14 dicembre 1978, n. 798, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono [...] |
Art. 4. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 873 |
§ 66.3.44 – D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 910.
Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici.
(G.U. 3 gennaio 1981, n. 2).
Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Esse sono corrisposte ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del
Gli importi di L. 10.000 e L. 40.000 di cui al primo comma sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del
Con decorrenza dal 1° luglio 1980, per il personale contemplato nella
un centosettantacinquesimo della retribuzione mensile lorda - comprensiva del rateo della 13a mensilità e tenuto conto della classe in godimento - maggiorato del quindici per cento; per il lavoro notturno o festivo la maggiorazione è del trenta per cento e per quello notturno-festivo è del cinquanta per cento. Le misure orarie come sopra determinate saranno integrate con un coefficiente pari a 1/2.100 della indennità integrativa speciale annuale maturata nell'anno precedente a quello di riferimento delle prestazioni straordinarie rese.
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della