§ 64.1.1b - Legge 22 marzo 1954, n. 80.
Modificazione alla legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente previdenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria carbonifera e zolfifera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:22/03/1954
Numero:80


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 64.1.1b - Legge 22 marzo 1954, n. 80. [1]

Modificazione alla legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente previdenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria carbonifera e zolfifera.

(G.U. 10 aprile 1954, n. 83).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa:

     "Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) una anticipazione di lire 8 miliardi allo scopo:

     a) di provvedere ai lavori per la riorganizzazione tecnico-economica delle miniere carbonifere del Sulcis e di concorrere al fabbisogno finanziario per l'esercizio delle miniere durante il periodo della riorganizzazione;

     b) di provvedere alla costruzione di una centrale termoelettrica destinata alle esigenze delle miniere stesse e, in genere, a quelle dell'industria sarda.

     Le condizioni e le modalità per la restituzione da parte dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.