§ 64.1.15 - L. 12 agosto 1951, n. 748.
Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:12/08/1951
Numero:748


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, è autorizzato a corrispondere un'anticipazione di duecento milioni a favore del [...]
Art. 3.      Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato altresì ad accordare alle imprese minerarie, fino ad una spesa massima complessiva di [...]
Art. 4.      Le istanze per i finanziamenti previsti nell'articolo precedente devono essere presentate al Ministero dell'industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e [...]
Art. 5.      Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, nell'accordare il finanziamento, stabilisce le garanzie che devono essere date e le condizioni e le [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è autorizzato a concedere all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) un contributo di lire 950.000.000 per il [...]
Art. 7.      Il programma dei lavori di cui all'articolo precedente è approvato dal Ministero dell'industria e del commercio
Art. 8.      Alla spesa autorizzata dalla presente legge si provvede
Art. 9.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 10.      La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 64.1.15 - L. 12 agosto 1951, n. 748. [1]

Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera.

(G.U. 7 settembre 1951, n. 205).

 

Art. 1. [2]

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) una anticipazione di lire 8 miliardi allo scopo:

     a) di provvedere ai lavori per la riorganizzazione tecnico-economica delle miniere carbonifere del Sulcis e di concorrere al fabbisogno finanziario per l'esercizio delle miniere durante il periodo della riorganizzazione;

     b) di provvedere alla costruzione di una centrale termoelettrica destinata alle esigenze delle miniere stesse e, in genere, a quelle dell'industria sarda.

     Le condizioni e le modalità per la restituzione da parte dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

 

     Art. 2.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, è autorizzato a corrispondere un'anticipazione di duecento milioni a favore del commissario ministeriale incaricato della gestione delle miniere di lignite denominate "Castelnuovo", "Allori" e "Pianacci", in territorio del comune di Cavriglia (Arezzo).

     La somma predetta sarà destinata anche al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del periodo di gestione successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base ai piani approvati dal Ministro per l'industria e per il commercio.

    Le condizioni e le modalità per la restituzione della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

 

     Art. 3.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato altresì ad accordare alle imprese minerarie, fino ad una spesa massima complessiva di lire nove miliardi, finanziamenti per l'esecuzione dei lavori di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, concesse ai termini del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

 

     Art. 4.

     Le istanze per i finanziamenti previsti nell'articolo precedente devono essere presentate al Ministero dell'industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposte all'esame tecnico-economico di una Commissione nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e composta di un massimo di undici membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Ente Zolfi Italiani, due in rappresentanza dei lavoratori e due dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

     Partecipa alle riunioni di detta Commissione, con diritto di voto, un rappresentante della Regione siciliana quando debbano essere prese in esame istanze concernenti miniere siciliane.

 

     Art. 5.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, nell'accordare il finanziamento, stabilisce le garanzie che devono essere date e le condizioni e le modalità per la restituzione della anticipazione.

     Il programma dei lavori deve essere approvato dal Ministero dell'industria e del commercio.

     Per le operazioni necessarie, il Ministro per l'industria e per il commercio si varrà dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.).

     I rapporti fra l'Ente stesso, il Ministero dell'industria e del commercio e quello del tesoro sono regolati da apposita convenzione, che sarà stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il Ministero dell'industria e del commercio dispone ispezioni e riscontri diretti ad accertare l'effettivo impiego delle somme anticipate e l'esecuzione del programma di lavori.

 

     Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è autorizzato a concedere all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) un contributo di lire 950.000.000 per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi e, in genere, lavori di ricerca concernenti le miniere di zolfo, nonché di studi e impianti sperimentali di estrazione dello zolfo dal minerale o di utilizzazione dell'anidride solforosa ed, in genere, lavori e studi utili all'incremento e al riordinamento dell'industria zolfifera.

     Si applica a favore dell'E.Z.I. l'art. 16, 2° e 3° comma del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1443.

 

     Art. 7.

     Il programma dei lavori di cui all'articolo precedente è approvato dal Ministero dell'industria e del commercio.

     L'Ente Zolfi Italiani renderà conto al Ministero predetto delle somme impiegate.

 

     Art. 8.

     Alla spesa autorizzata dalla presente legge si provvede:

     1) per le anticipazioni previste nell'art. 1 con milioni 8.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-1952;

     2) per le anticipazioni di cui all'art. 2, per i finanziamenti di cui all'art. 3, per le spese della Commissione prevista nell'art. 4, per le ispezioni e i riscontri di cui all'art. 5 e per il contributo di cui all'art. 6, con milioni 10.150 delle maggiori entrate accertate con nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 (4°  provvedimento).

 

     Art. 9.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 10.

     La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 22 marzo 1954, n. 80.