Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 64. Miniere cave e torbiere |
Capitolo: | 64.1 miniere cave e torbiere |
Data: | 26/01/1958 |
Numero: | 413 |
Sommario |
Art. 1. Il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi istituito ai sensi dall'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inquadrato nel ruolo del Corpo delle miniere, di cui [...] |
Art. 2. I quadri D-16/a, C-34/a, E-54 e P.A.-74, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, limitatamente alle parti concernenti i ruoli organici del Corpo delle [...] |
Art. 3. La nomina in prova a ispettore aggiunto del ruolo minerario ispettivo di cui all'annesso quadro 5, si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i [...] |
Art. 4. Gli ispettori generali del ruolo tecnico del Corpo delle miniere possono essere destinati ad una sede periferica con incarichi ispettivi |
Art. 5. Nella prima attuazione del presente decreto, le promozioni da conferire per merito comparativo alle qualifiche di ingegnere capo od equiparato sono effettuate entro tre mesi dalla data [...] |
Art. 6. Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, due posti di ispettore capo e due posti di ispettore superiore del ruolo [...] |
Art. 7. Nella prima attuazione del presente decreto, tre posti di agente tecnico preparatore della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, di cui all'allegato quadro 10, possono essere conferiti, [...] |
Art. 8. La pianta organica del personale salariato di ruolo del Corpo delle miniere è fissata, per ciascun gruppo e categoria, con il quadro 11 allegato al presente decreto |
Art. 9. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono composte dal direttore generale delle Miniere e da due ispettori generali del Ministero [...] |
Art. 10. Le promozioni conferite in dipendenza dell'attuazione del presente decreto non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1958 |
Art. 11. Per quanto non è disposto nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel regio decreto 10 maggio 1943, n. 482 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 |
Art. 12. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 64.1.16 - D.P.R. 26 gennaio 1958, n. 413. [1]
Norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere.
(G.U. 29 aprile 1958, n. 103).
Il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi istituito ai sensi dall'art. 40 della
I quadri D-16/a, C-34/a, E-54 e P.A.-74, allegati al
La nomina in prova a ispettore aggiunto del ruolo minerario ispettivo di cui all'annesso quadro 5, si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani provvisti della laurea in legge o in economia e commercio e degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del
Gli ispettori generali del ruolo tecnico del Corpo delle miniere possono essere destinati ad una sede periferica con incarichi ispettivi.
Nella prima attuazione del presente decreto, le promozioni da conferire per merito comparativo alle qualifiche di ingegnere capo od equiparato sono effettuate entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo.
Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, due posti di ispettore capo e due posti di ispettore superiore del ruolo ispettivo minerario, di cui all'allegato quadro 5, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli. A detti concorsi possono partecipare rispettivamente i direttori di divisione ed i direttori di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.
Gli impiegati della carriera direttiva di cui al precedente comma, che verranno collocati nel predetto ruolo ispettivo minerario, conservano l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Nella prima attuazione del presente decreto, tre posti di agente tecnico preparatore della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, di cui all'allegato quadro 10, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, agli appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti del personale degli agenti tecnici delle carriere ausiliarie dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, che abbiano almeno un'anzianità complessiva di anni sei.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 194 del
La pianta organica del personale salariato di ruolo del Corpo delle miniere è fissata, per ciascun gruppo e categoria, con il quadro 11 allegato al presente decreto.
Al personale salariato di ruolo si applicano le norme previste sullo stato giuridico e sul trattamento economico per i salariati dello Stato.
L'assunzione dei salariati di ruolo, il passaggio dei medesimi alla categoria superiore, la nomina dei capi operai, l'importo e le relative variazioni del salario o della paga, nonché la cessazione dal servizio sono disposti con decreto Ministeriale, con l'osservanza delle norme contenute nella
Le Commissioni esaminatrici, di cui alla citata legge n. 67, sono composte da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe o di segretario.
Nel bando di concorso saranno stabiliti i criteri di valutazione e le sedi alle quali verranno assegnati i vincitori.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono composte dal direttore generale delle Miniere e da due ispettori generali del Ministero dell'industria e commercio.
Le promozioni conferite in dipendenza dell'attuazione del presente decreto non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1958.
I posti che dopo la prima attuazione del presente decreto risultino vacanti nella qualifica iniziale delle singole carriere, potranno essere ricoperti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, posteriormente al 30 giugno 1958.
Per quanto non è disposto nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quadro 1
Corpo delle miniere - Ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi - Carriera direttiva [2].
Ex coefficiente di Qualifica Organico |
stipendio |
670 Direttore 1 |
Quadro 2
Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo tecnico. [3]
Coefficiente Qualifica Organico |
670 Ispettori generali 8 |
500 Ingegneri capi 28 |
402 Ingegneri superiori 49 |
325 Ingegneri principali | 73 |
271 Ingegneri |
158 |
Quadro 3
Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo tecnico del Servizio geologico. [4]
Coefficiente Qualifica Organico |
670 Ispettori generali 2 |
500 Geologi capi 6 |
402 Geologi superiori 10 |
325 Geologi principali | 15 |
271 Geologi |
229 Vice geologi |
33 |
Quadro 4
Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo tecnico del Servizio chimico. [5]
Coefficiente Qualifica Organico |
670 Ispettori generali 1 |
500 Chimici capi 3 |
402 Chimici superiori 6 |
325 Chimici principali | 9 |
271 Chimici |
19 |
Quadro 5
Corpo delle miniere - Carriera direttiva - Ruolo ispettivo minerario
Qualifica Numero dei |
posti |
Ispettori generali (coeff. 670) 2 |
Ispettori capi (coeff. 500) 4 |
Ispettori superiori (coeff. 402) 6 |
Ispettori principali (coeff. 325). 8 |
|
Ispettori (coeff. 271) | 12 |
Ispettori aggiunti (coeff. 229). |
32 |
Quadro 6
Corpo delle miniere - Carriera di concetto - Ruolo tecnico. [6]
Ex coefficiente di Qualifica Organico |
stipendio |
|
500 Periti capi 7 |
402 Periti superiori 20 |
325 Periti principali 32 |
271 Periti |
229 Periti aggiunti | 97 |
202 Vice Periti |
156 |
Quadro 7
Corpo delle miniere - Carriera di concetto - Ruolo amministrativo [1]
Qualifica Numero dei posti |
Segretari capi (coeff. 500) 4 |
Segretari superiori (coeff. 6 |
402) |
Primi segretari (coeff. 325) 9 |
Segretari (coeff. 271) 10 |
|
Segretari aggiunti (coeff. 29) | 18 |
|
Vice segretari (coeff. 202) |
47 |
Quadro 8
Ruolo del personale della carriera esecutiva. [7]
Coefficiente Qualifica Organico |
271 Assistenti capi 18 |
229 Primi assistenti 20 |
202 Assistenti |
180 Assistenti aggiunti | 67 |
157 Aiuto assistenti |
105 |
Quadro 9
Corpo delle miniere - Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici. [8]
Coefficiente Qualifica Organico |
173 Commessi 7 |
159 Uscieri capi |
151 Uscieri | 52 |
142 Inservienti |
59 |
Quadro 10
Corpo delle miniere - Ruolo del personale degli agenti tecnici preparatori della carriera ausiliaria
Qualifica Numero dei |
posti |
Agenti tecnici preparatori capi 2 |
(coefficiente 173) |
Agenti tecnici preparatori (coeff. 159) 8 |
10 |
Quadro 11 - Corpo delle miniere - Operai permanenti - Ruolo dei salariati.
Qualifica Numero dei |
posti |
Capi operai (coeff. 193) 5 |
Operai specializzati 1a categoria 10 |
(coefficiente 167) |
Operai qualificati (coeff. 157). 11 |
26 |
[1] Abrogato dall'art. 24 del
[2] Tabella così sostituita dall'art. 51 della
[3] Tabella così sostituita dall'art. 3 del
[4] Tabella così sostituita dall'art. 3 del
[5] Tabella così sostituita dall'art. 3 del
[6] Tabella già sostituita dall'art. 3 del
[7] Tabella così sostituita dall'art. 3 del
[8] Tabella così sostituita dall'art. 3 del