Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 31/03/1998 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Sanatoria degli effetti |
Art. 2. Norme accelerative del programma di metanizzazione |
Art. 3. Interventi urgenti tramite commissario ad acta |
Art. 4. Proroga di termine |
Art. 5. Procedure di spesa per i progetti FIO |
Art. 6. Programma di metanizzazione della Sardegna |
Art. 7. Comunicazione al Parlamento |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 63.1.52 - Legge 31 marzo 1998, n. 73.
Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO.
(G.U. 7 aprile 1998, n. 81)
Art. 1. Sanatoria degli effetti
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Art. 2. Norme accelerative del programma di metanizzazione
1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, già avviati sulla base delle disposizioni dei decreti-
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.
3. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della
5. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997.
6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del
7. [2]
8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.
9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.
Art. 3. Interventi urgenti tramite commissario ad acta
1. All'articolo 5, comma 2, del
Art. 4. Proroga di termine
1. Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del
Art. 5. Procedure di spesa per i progetti FIO
1. In relazione alla
Art. 6. Programma di metanizzazione della Sardegna
1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.
2. A favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di cui al comma 1, è concesso, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, un credito d'imposta a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fissati la misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Comunicazione al Parlamento
1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio dell'obiettivo n. 1, di cui al
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della