§ 63.1.6 - Legge 25 luglio 1952, n. 998.
Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:25/07/1952
Numero:998


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Le obbligazioni emesse dai predetti Enti sono garantite dallo Stato e le assegnazioni inscritte a favore dei medesimi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni negli stati di previsione delle spese, per l'attuazione della presente legge.


§ 63.1.6 - Legge 25 luglio 1952, n. 998. [1]

Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno)

(G.U. 2 agosto 1952, n. 178)

 

     Art. 1. [2]

     Sul fondo annuale di cui all'art. 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1961-62, incluso, sono assegnate a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, le seguenti somme:

     a) all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino:

     Esercizio 1952-53 L. 5.000.000.000

     Esercizio 1953-54 L. 5.000.000.000

     Esercizio 1954-55 L. 5.000.000.000

     Esercizio 1955-56 L. 5.900.000.000

     Esercizio 1956-57 L. 5.900.000.000

     Esercizio 1957-58 L. 5.900.000.000

     Esercizio 1958-59 L. 5.900.000.000

     Esercizio 1959-60 L. 5.900.000.000

     Esercizio 1960-61 L. 5.000.000.000

     Esercizio 1961-62 L. 4.000.000.000

     b) all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano:

     Esercizio 1952-53 L. 2.000.000.000

     Esercizio 1953-54 L. 2.000.000.000

     Esercizio 1954-55 L. 2.000.000.000

     Esercizio 1955-56 L. 2.300.000.000

     Esercizio 1956-57 L. 2.300.000.000

     Esercizio 1957-58 L. 2.300.000.000

     Esercizio 1958-59 L. 2.300.000.000

     Esercizio 1959-60 L. 2.300.000.000

     Esercizio 1960-61 L. 3.000.000.000

     Esercizio 1961-62 L. 1.000.000.000

 

          Art. 2. [3]

     Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per la esplicazione della propria attività, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente art. 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, di concerto col Ministro del tesoro, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi.

     Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura.

 

          Art. 3.

     Le obbligazioni emesse dai predetti Enti sono garantite dallo Stato e le assegnazioni inscritte a favore dei medesimi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste restano vincolate negli esercizi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura in accordo con il Ministero del tesoro fino all'ammontare delle obbligazioni emesse, a garanzia dell'estinzione delle obbligazioni stesse.

     Tutti gli Istituti di credito e tutte le Banche di qualsiasi natura, le Casse di risparmio, i Monti di pegni, gli Istituti e le Società di previdenza e di assicurazione sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, ad assumere le predette obbligazioni e a valersene agli effetti della costituzione di cauzioni e riserve legali.

     Il ricavato della emissione delle obbligazioni a cura e responsabilità del Consorzio di collocamento è versato alla Banca d'Italia in un conto corrente e i relativi fondi saranno posti a disposizione degli Enti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, osservate le norme di cui all'art. 18 del decreto legislativo Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e all'articolo 17 del decreto legislativo Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

     In caso di cessione da parte degli Enti delle annualità assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della presente legge, il netto ricavato della cessione sarà versato e utilizzato come al comma precedente e le annualità saranno versate direttamente dallo Stato agli Istituti mutuanti.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni negli stati di previsione delle spese, per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 15 luglio 1954, n. 543.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 15 luglio 1954, n. 543.