Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 23/12/1966 |
Numero: | 1123 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze [...] |
Art. 2. Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni |
Art. 3. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 60.2.i - Legge 23 dicembre 1966, n. 1123. [1]
Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane.
(G.U. 28 dicembre 1966, n. 326).
Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della
Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della
Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della
Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del