§ 60.2.g - Legge 17 dicembre 1965, n. 1395.
Proroga di talune disposizioni in tema di locazione di immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:17/12/1965
Numero:1395


Sommario
Art. 1.      I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 [...]
Art. 2.      Per quanto non previsto dall'articolo precedente, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore [...]
Art. 3.      Il termine del 31 dicembre 1965, di cui alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 1° ottobre 1965, n. 1110, è prorogato al 30 giugno 1966
Art. 4.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966


§ 60.2.g - Legge 17 dicembre 1965, n. 1395. [1]

Proroga di talune disposizioni in tema di locazione di immobili urbani.

(G.U. 27 dicembre 1965, n. 321).

 

 

     Art. 1.

     I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1966.

 

          Art. 2.

     Per quanto non previsto dall'articolo precedente, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni.

 

          Art. 3.

     Il termine del 31 dicembre 1965, di cui alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 1° ottobre 1965, n. 1110, è prorogato al 30 giugno 1966.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.