Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 17/12/1965 |
Numero: | 1395 |
Sommario |
Art. 1. I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 [...] |
Art. 2. Per quanto non previsto dall'articolo precedente, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore [...] |
Art. 3. Il termine del 31 dicembre 1965, di cui alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 1° ottobre 1965, n. 1110, è prorogato al 30 giugno 1966 |
Art. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966 |
§ 60.2.g - Legge 17 dicembre 1965, n. 1395. [1]
Proroga di talune disposizioni in tema di locazione di immobili urbani.
(G.U. 27 dicembre 1965, n. 321).
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dagli articoli 1 e 2 del
Per quanto non previsto dall'articolo precedente, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della
Il termine del 31 dicembre 1965, di cui alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 1 della
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966.
[1] Abrogata dall'art. 1 del