| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 60. Locazione e Affitto | 
| Capitolo: | 60.1 locazioni abitative | 
| Data: | 23/12/1964 | 
| Numero: | 1356 | 
| Sommario | 
| Art. 1. I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 1 della legge 21 [...] | 
| Art. 2. La scadenza dei contratti di locazione di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1716, è prorogata fino al 31 dicembre 1965 | 
| Art. 3. Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente art. 1 stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto | 
| Art. 4. Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni [...] | 
| Art. 5. I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore un'attività artigiana con le caratteristiche [...] | 
| Art. 6. La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307, è estesa agli immobili adibiti alle [...] | 
| Art. 7. Il presente decreto, salve le disposizioni dell'art. 5, entrerà in vigore il 1° gennaio 1965, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso [...] | 
§ 60.1.14 – D.L. 23 dicembre 1964, n. 1356. [1]
Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani.
(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318).
     I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 1 della 
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
     La scadenza dei contratti di locazione di cui all'art. 1 della 
Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente art. 1 stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
     Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della 
     I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla 
     Nei rapporti di cui al comma precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3 e 4 della 
     La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'art. 1 della 
Il presente decreto, salve le disposizioni dell'art. 5, entrerà in vigore il 1° gennaio 1965, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della 
[2] Il termine del 7 novembre 1965 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1968 dall'art. 7 del