§ 60.2.15 - D.L. 24 giugno 1978, n. 298 .
Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:24/06/1978
Numero:298


Sommario
Art. 1.      I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1978 sono prorogati fino al 31 luglio 1978
Art. 2.      L'art. 2 del D.L. 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 60.2.15 - D.L. 24 giugno 1978, n. 298 [1] .

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

(G.U. 27 giugno 1978, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1978 sono prorogati fino al 31 luglio 1978.

     Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

     Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1978 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.

     Sino alla predetta data del 31 luglio 1978 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L. 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del D.L. 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, è sostituito dal seguente:

     «Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data dell'esecuzione non prima del 1° settembre 1978, nel seguente ordine:

     per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1975, entro e non oltre il 30 novembre 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 dicembre 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 28 febbraio 1979;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1977 ed il 31 gennaio 1978, entro e non oltre il 30 aprile 1979.

     L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

     Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.La disposizione di cui al primo comma non si applica:

     1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

     2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

     3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso Comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

     4) per quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

     5) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

     6) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1° febbraio ed il 31 luglio 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 30 aprile 1979. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833».

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 28 luglio 1978, n. 395.