Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.7 tutela delle bellezze naturali |
Data: | 08/04/1969 |
Numero: | 161 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole: |
§ 5.7.B - Legge 8 aprile 1969, n. 161.
Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.
(G.U. 5 maggio 1969, n. 114)
Il secondo comma dell'articolo 4 della
"In deroga alle disposizioni della
All'articolo 4 della
"Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della