Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.6 tutela della flora e della fauna |
Data: | 05/07/2019 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 3. Termine per l'adozione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 5.6.94 - D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.
Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.
(G.U. 5 settembre 2019, n. 208)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019 e del 1° luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
«r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 12 del
1. L'articolo 12 del
«Art. 12 (Immissioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.
3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale nè alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della
Art. 3. Termine per l'adozione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, del
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i criteri di cui all'articolo 12, comma 1, del
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1786