§ 59.15.11 - Legge 30 dicembre 1991, n. 414.
Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.15 ragionieri
Data:30/12/1991
Numero:414


Sommario
Art. 1.  Prestazioni
Art. 2.  Pensione di vecchiaia
Art. 3.  Pensione di anzianità
Art. 4.  Pensione di inabilità
Art. 5.  Pensione di invalidità
Art. 6.  Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità
Art. 7.  Pensioni di reversibilità ed indirette
Art. 8.  Compatibilità fra trattamenti pensionistici
Art. 9.  Pagamento delle pensioni
Art. 10.  Erogazioni a titolo assistenziale
Art. 11.  Contributo soggettivo
Art. 12.  Contributo integrativo
Art. 13.  Frazionabilità dei contributi
Art. 14.  Reddito professionale
Art. 15.  Variabilità dei contributi
Art. 16.  Soppressione dei contributi
Art. 17.  Rivalutazione dei redditi
Art. 18.  Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Art. 19.  Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni
Art. 20.  Pagamento dei contributi
Art. 21.  Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni
Art. 22.  Controllo delle comunicazioni
Art. 23.  Restituzione dei contributi
Art. 24.  Iscrizione alla Cassa
Art. 25.  Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche
Art. 26.  Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza
Art. 27.  Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 28.  Riduzione dell'anzianità di iscrizione
Art. 29.  Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio
Art. 30.  Pensioni in corso
Art. 31.  Contribuzione integrativa per il periodo pregresso
Art. 32.  Riliquidazione delle pensioni
Art. 33.  Pensionati di altra Cassa di previdenza
Art. 34.  Iscritti in più albi professionali
Art. 35.  Indennità, compensi e rimborsi spese
Art. 36.  Delega di funzioni
Art. 37.  Direttore generale
Art. 38.  Comitato dei delegati
Art. 39.  Consiglio di amministrazione
Art. 40.  Disposizioni finali


§ 59.15.11 - Legge 30 dicembre 1991, n. 414.

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

(G.U. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.)

 

     Art. 1. Prestazioni

     1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di seguito denominata "Cassa", corrisponde le seguenti pensioni:

     a) di vecchiaia;

     b) di anzianità;

     c) di inabilità e di invalidità;

     d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

     2. La Cassa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

     a) indennità una tantum;

     b) provvidenze straordinarie.

     3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

     4. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d).

     5. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali.

     6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, purché l'iscritto non abbia richiesto la restituzione dei contributi prevista dall'art. 23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.

 

          Art. 2. Pensione di vecchiaia

     1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

     2. La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

     3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'art. 11, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo previsto dall'art. 11, comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari a sedici volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'art. 17.

     4. La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'art. 11, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della presente legge, si prende in considerazione a tal fine il contributo soggettivo minimo fissato per lo stesso anno.

     5. Se la media di cui al comma 2 è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta:

     a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;

     b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;

     c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.

     6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

     7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione, che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 17.

     8. Alle scadenze indicate dall'art. 15, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5.

 

          Art. 3. Pensione di anzianità

     1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

     2. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato. [1]

     3. La misura annua della pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5.

     4. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.

 

          Art. 4. Pensione di inabilità

     1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

     b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.

     2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commissionata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui rivalutabili ai sensi dell'art. 17; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

     3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

     4. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

     5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

 

          Art. 5. Pensione di invalidità

     1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

     2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

     3. La misura della pensione di invalidità è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'art. 2, comma 4.

     4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

     5. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

 

          Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

     1. Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla approvazione di tale regolamento, l'accertamento della inabilità e della invalidità si effettua con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

     3. In caso di inabilità o di invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.

     4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'art. 2, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 7. Pensioni di reversibilità ed indirette

     1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

     a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

     b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

     2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.

     3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'art. 2, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo.

     4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

     5. Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

 

          Art. 8. Compatibilità fra trattamenti pensionistici

     1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto erogatore.

 

          Art. 9. Pagamento delle pensioni

     1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.

     2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.

 

          Art. 10. Erogazioni a titolo assistenziale

     1. Il trattamento di assistenza previsto dall'art. 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art. 12; il trattamento può essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.

     2. Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.

     3. Il regolamento per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 è deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, è accertata dalla Giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal comitato dei delegati.

 

          Art. 11. Contributo soggettivo

     1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

     a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento;

     b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento.

     2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

     3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.

     4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trent'anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

     5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

 

          Art. 12. Contributo integrativo

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 20, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

     2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

     3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

     4. Salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

     5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.

 

          Art. 13. Frazionabilità dei contributi

     1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa.

 

          Art. 14. Reddito professionale

     1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

          Art. 15. Variabilità dei contributi

     1. Le percentuali di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), e la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variate ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     2. La percentuale di cui all'art. 12 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e sull'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

     5. Le percentuali e la misura del contributo minimo, di cui ai commi 1 e 2, devono essere aumentati, in misura percentuale uguale, quando l'importo delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza di cui all'art. 26, che non deve essere inferiore a tre volte l'importo complessivo delle pensioni erogate nell'ultimo anno. Le percentuali possono essere diminuite sempre in misura percentuale uguale, quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

     6. Alla Cassa si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

 

          Art. 16. Soppressione dei contributi

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'art. 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni.

     2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, sono soppressi per la quota spettante alla

     Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza dal primo giorno, rispettivamente, del secondo, del quinto e del settimo anno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

     3. Fino alla soppressione dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, la vendita delle relative marche ai rivenditori di valori bollati può essere affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alle federazioni dei rivenditori stessi, ad enti, società ed altre organizzazioni che possono operare su tutto il territorio nazionale. Nella cessione dei valori assicurativi è da intendersi aggio lo sconto sul prezzo facciale riconosciuto sia ai distributori primari che ai rivenditori di valori bollati, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni.

     4. I consigli di amministrazione delle Casse emittenti hanno facoltà di adeguare l'aggio riconosciuto ai rivenditori di marche assicurative a quello fissato per le marche da bollo, al regime fiscale delle quali l'aggio medesimo è assimilato.

 

          Art. 17. Rivalutazione dei redditi

     1. L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

     2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.

     3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.

 

          Art. 18. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

     1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati con delibera del consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 17, comma 1.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

     3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

     4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, comma 5, all'art. 4, comma 2, e all'art. 11, comma 1, nonché il contributo minimo di cui all'art. 11, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila lire superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo minimo.

     5. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi 1, 2, 3 e 4, la variazione percentuale viene determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 19. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni

     1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari, di cui all'art. 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

     2. Per il volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 12, comma 2.

     3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

     4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

     5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.

     6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

     7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.

     8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.

     9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27.

     10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi professionali devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini difformi per le comunicazioni di cui al presente comma, purché nel rispetto della normativa generale.

 

          Art. 20. Pagamento dei contributi

     1. I contributi minimi di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

     2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 19 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.

     3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale.

     4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

     5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

     6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 19, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in discussione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

     7. La Cassa ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e i periti commerciali nonché i pensionati della categoria.

     8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa.

     9. Il termine per il ricorso avverso l'iscrizione nei ruoli per la riscossione dei contributi, previsto dal terzo comma dell'art. 40 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è elevato da trenta a sessanta giorni.

 

          Art. 21. Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

     1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

     2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 19.

     3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.

 

          Art. 22. Controllo delle comunicazioni

     1. La Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume d'affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

 

          Art. 23. Restituzione dei contributi

     1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei cotributi di cui all'art. 11, nonché del contributo soggettivo convenzionale di cui all'art. 29.

     2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 7 che non hanno titolo alla pensione indiretta.

     3. Sulle somme da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

     4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'art. 17, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.

 

          Art. 24. Iscrizione alla Cassa

     1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

     2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alla tabella di cui all'art. 17, comma 2, una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.

     3. La Cassa accerta periodicamente, e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati.

     4. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo e i periodi stessi siano dovuti a:

     a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

     b) permanenza all'estero per motivi di studio;

     c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.

     5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 4, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 11 e 12. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'art. 17, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 11, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 12, rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

 

          Art. 25. Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

     1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

     2. Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.

     3. Il consiglio di amministrazione deve consegnare al collegio dei sindaci il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

     4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve deliberare le proposte da presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'art. 15.

     5. Quando si ravvisi l'urgenza di un accertamento in ordine all'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre la verifica tecnica prima della scadenza del quadriennio di cui al comma 4.

 

          Art. 26. Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza

     1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

     a) il fondo per la previdenza;

     b) il fondo per l'assistenza.

     2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, è così ripartito:

     a) il 5 per mille dell'importo residuo è assegnato al fondo per l'assistenza;

     b) la parte rimanente è assegnata al fondo per la previdenza.

     3. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'art. 1 e per la restituzione dei contributi prevista dall'art. 23.

     4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'art. 10 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

     5. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

 

          Art. 27. Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

     a) data di inizio dell'attività professionale;

     b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

     c) per ciascun anno del decennio precedente all'entrata in vigore della legge:

     1) reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

     2) volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

 

          Art. 28. Riduzione dell'anzianità di iscrizione

     1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il quinto anno successivo, l'anzianità trentennale di cui all'art. 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianità venticinquennale di cui all'art. 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra l'anno di compimento del settantesimo anno di età e l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'art. 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità venticinquennale di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge è ridotta a quella ivi prevista.

     3. La riduzione di anzianità di cui ai commi 1 e 2 è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che costoro possano far valere dopo il compimento dell'età pensionabile un'anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

     4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

     5. Per coloro che abbiano prodotto domanda di pensione di invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), è ridotto a cinque anni.

     6. Le iscrizioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

 

          Art. 29. Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio

     1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base di calcolo, per ciascuno dei quindici anni anteriori alla data predetta, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo anno della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento della data di entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'art. 31 della presente legge, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui all'art. 2, comma 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi dell'art. 17 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30. Pensioni in corso

     1. I titolari di pensioni liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'art. 32 della presente legge, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla stessa, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'art. 12, e continuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, rivalutabile ai sensi dell'art. 18.

     2. La misura del trattamento di pensione non può comunque essere inferiore a quella determinata a norma dell'art. 2, comma 4.

 

          Art. 31. Contribuzione integrativa per il periodo pregresso

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'art. 29, in relazione ad un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge.

     2. La somma del contributo convenzionale e del contributo integrativo non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'art. 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il contributo integrativo può essere rateizzato a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica il primo comma dell'art. 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

     4. Ai fini del calcolo di cui all'art. 2, comma 2, il reddito annuo professionale è pari per ogni anno al decuplo della somma del contributo soggettivo convenzionale e del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo.

     5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevole agli iscritti.

 

          Art. 32. Riliquidazione delle pensioni

     1. I titolari di pensioni erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo integrativo di cui all'art. 31 e con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento di tale contributo integrativo del contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'art. 29.

     2. L'integrazione contributiva è ammessa per i dieci anni anteriori all'anno di decorrenza del pensionamento ed all'anno di entrata in vigore della presente legge. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'art. 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1, devono corrispondere il contributo integrativo nelle stesse percentuali previste per le pensioni ai sensi dell'art. 7. In tal caso, i versamenti integrativi possono essere effettuati con riferimento ad un periodo massimo di dieci anni anteriori all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, o anteriori all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette, e comunque per il periodo compreso nel decennio anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

     4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità maturata all'anno del pensionamento. Ai fini del calcolo della media decennale prevista dall'art. 2, comma 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31.

     5. Al pensionato che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3. In tal caso, se il pensionato ha continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 7, purché il medesimo ne faccia domanda e versi per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i contributi integrativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, restando assoggettato per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

     6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b).

 

          Art. 33. Pensionati di altra Cassa di previdenza

     1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'art. 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

 

          Art. 34. Iscritti in più albi professionali

     1. L'iscritto alla Cassa, che sia iscritto o che si iscriva anche ad albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni al cui albo è iscritto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data della nuova iscrizione.

     2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

     3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa e la restituzione d'ufficio dei contributi a norma dell'art. 23, comma 1.

     4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'esercizio della professione alla cui Cassa il ragioniere o il perito commerciale mantiene l'iscrizione.

     5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per la quale il professionista ha optato, nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

 

          Art. 35. Indennità, compensi e rimborsi spese

     1. L'art. 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15.

     1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".

     2. Il consiglio di amministrazione può autorizzare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.

 

          Art. 36. Delega di funzioni

     1. All'art. 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".

     2. All'art. 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "g) esercita le funzioni eventualmente ad esse delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".

 

          Art. 37. Direttore generale

     1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

     a) coordina il funzionamento degli uffici della Cassa;

     b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

     c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

     2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

     3. Salvo diversa disposizione legislativa di carattere generale, le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i direttori generali degli enti di secondo livello della stessa categoria soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 38. Comitato dei delegati

     1. L'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5.

     1. Il comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.

     2. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione".

 

          Art. 39. Consiglio di amministrazione

     1. L'art. 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8.

     1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

     a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'art. 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

     b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purché in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.

     3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta.

     4. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti".

 

          Art. 40. Disposizioni finali

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

 


[1]  La Corte Costituzionale con sentenza del 24 ottobre 2002 n. 437 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.