Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.6 commercialisti |
Data: | 23/12/1970 |
Numero: | 1140 |
Sommario |
Art. 1. Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di [...] |
Art. 2. Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti [...] |
Art. 3. La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque [...] |
Art. 4. Alla lettera a) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale [...] |
Art. 5. La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali: |
Art. 6. L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul [...] |
Art. 7. La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, e in misura non inferiore al 50 per [...] |
Art. 8. La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato. |
Art. 9. La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della [...] |
Art. 10. Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento [...] |
Art. 11. L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta: |
Art. 12. I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, numero 160, avevano compiuto il 40° anno di età e [...] |
Art. 13. Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi: |
Art. 14. Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della [...] |
Art. 15. I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore [...] |
Art. 16. Oltre a quanto previsto dall'art. 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori [...] |
Art. 17. Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a [...] |
Art. 18. Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti [...] |
Art. 19. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia: |
Art. 20. Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono: |
Art. 21. Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo [...] |
Art. 22. Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, [...] |
Art. 23. Sono abrogati il primo comma dell'art. 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160. |
Art. 24. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 59.6.7 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1140.
Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
(G.U. 15 gennaio 1971, n. 11)
Capo I
AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.
Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente della
Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.
Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di età dell'iscritto.
L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.
In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".
La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.
Alla lettera a) dell'art. 1 della
Alla lettera b) dell'art. 1 della
All'ultimo comma dell'art. 2 della
Al primo comma dell'art. 8 della
La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;
b) al compimento del 70° anno di età purchè abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.
L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.
La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, e in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.
Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.
L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.
La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.
La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.
L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.
La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'art. 5 della
Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.
L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.[Omissis]
L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:
a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente art. 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso art. 7;
b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;
c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.
Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.
I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, numero 160, avevano compiuto il 40° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purchè presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonchè le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza all'età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di età.
Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.
In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.
Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.
In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di RM C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; quest'ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.
Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:
1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;
2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della
3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);
4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).
Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della
Le rimanenti somme sono così ripartite:
il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;
il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;
il 7 per cento al fondo per l'assistenza.
Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.
Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Capo II
ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Oltre a quanto previsto dall'art. 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.
Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.
In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.
Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.
Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonchè i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.
Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.
Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:
1) il coniuge;
2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.
Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.
Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.
Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.
Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:
a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;
b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.
Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.
Capo III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità una tantum a norma dell'art. 29 rispettivamente della
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.
Sono abrogati il primo comma dell'art. 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.
Al primo comma dell'art. 19 rispettivamente della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1
Importo annuo della pensione di vecchiaia per ogni lira di capitale
Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento)
per determinare l'ammontare della pensione annua di vecchiaia
Composizione del nucleo familiare
Età di pensiona- mento |
Iscritto senza moglie |
Iscritto con moglie |
Iscritto con moglie e figlio minorenne |
Iscritto con moglie e 2 figli minorenni |
Iscritto con moglie e 3 figli minorenni |
Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni |
Iscritto con 1 figlio minorenni |
Iscritto con 2 figli minorenni |
Iscritto con 3 figli minorenni |
Iscritto con 4 o più figli minorenni |
65 |
0,09834 |
0,08135 |
0,08094 |
0,08076 |
0,08041 |
0,07976 |
0,09683 |
0,09669 |
0,09628 |
0,09550 |
66 |
0,10188 |
0,08428 |
0,08385 |
0,08366 |
0,08331 |
0,08263 |
0,10032 |
0,10017 |
0,09974 |
0,09893 |
67 |
0,10570 |
0,08743 |
0,08699 |
0,08769 |
0,08642 |
0,08572 |
0,10407 |
0,10392 |
0,10347 |
0,10264 |
68 |
0,10991 |
0,09092 |
0,09046 |
0,09025 |
0,08987 |
0,08914 |
0,10822 |
0,10806 |
0,10760 |
0,10673 |
69 |
0,11460 |
0,09480 |
0,09432 |
0,09411 |
0,09371 |
0,09295 |
0,11284 |
0,11268 |
0,11219 |
0,11129 |
70 |
0,11975 |
0,09906 |
0,09855 |
0,09834 |
0,09792 |
0,09712 |
0,11791 |
0,11774 |
0,11723 |
0,11629 |
71 |
0,12517 |
0,10354 |
0,10301 |
0,10279 |
0,10235 |
0,10152 |
0,12325 |
0,12307 |
0,12254 |
0,12155 |
72 |
0,13094 |
0,10831 |
0,10776 |
0,10752 |
0,10706 |
0,10620 |
0,12893 |
0,12874 |
0,12818 |
0,12715 |
73 |
0,13765 |
0,11386 |
0,11328 |
0,11303 |
0,11255 |
0,11164 |
0,13553 |
0,13533 |
0,13475 |
0,13366 |
74 |
0,14507 |
0,12000 |
0,11939 |
0,11913 |
0,11862 |
0,11766 |
0,14284 |
0,14263 |
0,14202 |
0,14087 |
75 |
0,15302 |
0,12657 |
0,10593 |
0,12565 |
0,12511 |
0,12410 |
0,15066 |
0,15044 |
0,14979 |
0,14859 |
76 |
0,16130 |
0,13343 |
0,13274 |
0,13245 |
0,13189 |
0,13082 |
0,15882 |
0,15859 |
0,15790 |
0,15663 |
77 |
0,17053 |
0,14107 |
0,14035 |
0,14003 |
0,13944 |
0,13831 |
0,16791 |
0,16767 |
0,16694 |
0,16560 |
78 |
0,18050 |
0,14931 |
0,14855 |
0,14822 |
0,14759 |
0,14639 |
0,17773 |
0,17747 |
0,17670 |
0,17528 |
79 |
0,19175 |
0,15862 |
0,15781 |
0,15746 |
0,15679 |
0,15552 |
0,18880 |
0,18853 |
0,18772 |
0,18620 |
80 |
0,20455 |
0,16921 |
0,16834 |
0,16797 |
0,16725 |
0,16590 |
0,20141 |
0,20111 |
0,20025 |
0,19863 |
N.B. - Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.
Tabella 2
Importo annuo della pensione di invalidità per ogni lira di capitale
Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento)
per determinare l'ammontare della pensione annua di invalidità
Composizione del nucleo familiare
Età di pensiona- mento |
Iscritto senza moglie |
Iscritto con moglie |
Iscritto con moglie e figlio minorenne |
Iscritto con moglie e 2 figli minorenni |
Iscritto con moglie e 3 figli minorenni |
Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni |
Iscritto con 1 figlio minorenni |
Iscritto con 2 figli minorenni |
Iscritto con 3 figli minorenni |
Iscritto con 4 o più figli minorenni |
30 |
0,07392 |
0,06736 |
0,06711 |
0,06704 |
0,06675 |
0,06621 |
0,08039 |
0,08027 |
0,07992 |
0,07928 |
31 |
0,07321 |
0,06671 |
0,06647 |
0,06640 |
0,06611 |
0,06558 |
0,07961 |
0,07950 |
0,07915 |
0,07852 |
32 |
0,07259 |
0,06615 |
0,06591 |
0,06584 |
0,06556 |
0,06503 |
0,07895 |
0,07883 |
0,07849 |
0,07486 |
33 |
0,07210 |
0,06570 |
0,06546 |
0,06539 |
0,06511 |
0,06458 |
0,07481 |
0,07829 |
0,07796 |
0,07733 |
34 |
0,07170 |
0,06534 |
0,06510 |
0,06503 |
0,06475 |
0,06423 |
0,07798 |
0,07786 |
0,07753 |
0,07690 |
35 |
0,07137 |
0,06504 |
0,06480 |
0,06473 |
0,06446 |
0,06394 |
0,07762 |
0,07751 |
0,07717 |
0,07655 |
36 |
0,07114 |
0,06483 |
0,06459 |
0,06452 |
0,06425 |
0,06373 |
0,07737 |
0,07725 |
0,07962 |
0,07630 |
37 |
0,07099 |
0,06469 |
0,06445 |
0,06439 |
0,06411 |
0,06359 |
0,07720 |
0,07709 |
0,07676 |
0,07614 |
38 |
0,07074 |
0,06447 |
0,06423 |
0,06416 |
0,06389 |
0,06337 |
0,07693 |
0,07682 |
0,07649 |
0,07587 |
39 |
0,07043 |
0,06418 |
0,06395 |
0,06388 |
0,06361 |
0,06309 |
0,07660 |
0,07648 |
0,07615 |
0,07554 |
40 |
0,07016 |
0,06394 |
0,06341 |
0,06334 |
0,06307 |
0,06256 |
0,07595 |
0,07584 |
0,07551 |
0,07490 |
41 |
0,06985 |
0,06308 |
0,06284 |
0,06278 |
0,06251 |
0,06200 |
0,07527 |
0,07516 |
0,07484 |
0,07424 |
42 |
0,06934 |
0,06215 |
0,06584 |
0,06175 |
0,06149 |
0,06099 |
0,07405 |
0,07394 |
0,07362 |
0,07303 |
43 |
0,06868 |
0,06070 |
0,06043 |
0,06032 |
0,06006 |
0,05959 |
0,07232 |
0,07222 |
0,07191 |
0,07133 |
44 |
0,06857 |
0,05981 |
0,05951 |
0,05937 |
0,05912 |
0,05864 |
0,07119 |
0,07109 |
0,07078 |
0,07121 |
45 |
0,06840 |
0,05938 |
0,05908 |
0,05895 |
0,05870 |
0,05822 |
0,07068 |
0,07058 |
0,07027 |
0,06971 |
46 |
0,07287 |
0,06028 |
0,05997 |
0,05984 |
0,05958 |
0,05910 |
0,07175 |
0,07165 |
0,07134 |
0,07076 |
47 |
0,07413 |
0,06128 |
0,06101 |
0,06084 |
0,06058 |
0,06009 |
0,07300 |
0,07284 |
0,07253 |
0,07194 |
48 |
0,07543 |
0,06239 |
0,06207 |
0,06194 |
0,06167 |
0,06117 |
0,07427 |
0,07416 |
0,07384 |
0,07324 |
49 |
0,07681 |
0,06354 |
0,06321 |
0,06307 |
0,06280 |
0,06229 |
0,07563 |
0,07552 |
0,07519 |
0,07459 |
50 |
0,07826 |
0,06474 |
0,06441 |
0,06427 |
0,06399 |
0,06347 |
0,07706 |
0,07695 |
0,07662 |
0,07600 |
51 |
0,07982 |
0,06603 |
0,06569 |
0,06555 |
0,06527 |
0,06474 |
0,07860 |
0,07848 |
0,07814 |
0,07751 |
52 |
0,08149 |
0,06741 |
0,06707 |
0,06692 |
0,06663 |
0,06609 |
0,08024 |
0,08012 |
0,07977 |
0,07913 |
53 |
0,08328 |
0,06889 |
0,06854 |
0,06839 |
0,06814 |
0,06754 |
0,08200 |
0,08188 |
0,08153 |
0,08087 |
54 |
0,08520 |
0,07048 |
0,07012 |
0,06996 |
0,06996 |
0,06910 |
0,08389 |
0,08377 |
0,08340 |
0,08273 |
55 |
0,08725 |
0,07218 |
0,07181 |
0,07165 |
0,07134 |
0,07077 |
0,08591 |
0,08579 |
0,08542 |
0,08473 |
56 |
0,08946 |
0,07400 |
0,07362 |
0,07346 |
0,07315 |
0,07256 |
0,08809 |
0,08796 |
0,08758 |
0,08687 |
57 |
0,09182 |
0,07595 |
0,07556 |
0,07540 |
0,07507 |
0,07447 |
0,08041 |
0,09027 |
0,08988 |
0,08916 |
58 |
0,09434 |
0,07804 |
0,07764 |
0,07747 |
0,07714 |
0,07652 |
0,09289 |
0,09276 |
0,09236 |
0,09161 |
59 |
0,09709 |
0,08031 |
0,07990 |
0,07972 |
0,07938 |
0,07874 |
0,09560 |
0,09546 |
0,09504 |
0,09428 |
60 |
0,09998 |
0,08271 |
0,08228 |
0,08210 |
0,08175 |
0,08109 |
0,09845 |
0,09830 |
0,09788 |
0,09709 |
61 |
0,10312 |
0,08530 |
0,08486 |
0,08467 |
0,08431 |
0,08363 |
0,10153 |
0,10138 |
0,10094 |
0,10013 |
62 |
0,10636 |
0,08798 |
0,08754 |
0,08734 |
0,08697 |
0,08626 |
0,10473 |
0,10458 |
0,10413 |
0,10329 |
63 |
0,11016 |
0,09112 |
0,09066 |
0,09046 |
0,09007 |
0,08934 |
0,10847 |
0,10831 |
0,10784 |
0,10697 |
64 |
0,11415 |
0,09443 |
0,09394 |
0,09373 |
0,09334 |
0,09258 |
0,11240 |
0,11223 |
0,11175 |
0,11085 |
65 |
0,11847 |
0,09800 |
0,09750 |
0,09729 |
0,09687 |
0,09609 |
0,11666 |
0,11648 |
0,11598 |
0,11505 |
66 |
0,12314 |
0,10186 |
0,10134 |
0,10111 |
0,10068 |
0,09987 |
0,12125 |
0,12107 |
0,12069 |
0,11957 |
67 |
0,12817 |
0,10602 |
0,10548 |
0,10525 |
0,10480 |
0,10395 |
0,12620 |
0,12602 |
0,12547 |
0,12446 |
68 |
0,13363 |
0,11055 |
0,10997 |
0,10973 |
0,10926 |
0,10838 |
0,13158 |
0,13138 |
0,13082 |
0,12976 |
69 |
0,13953 |
0,11542 |
0,11483 |
0,11458 |
0,11409 |
0,11317 |
0,13739 |
0,13719 |
0,13660 |
0,13550 |
70 |
0,14594 |
0,12072 |
0,12011 |
0,11984 |
0,11933 |
0,11837 |
0,14370 |
0,14349 |
0,14287 |
0,14172 |
71 |
0,15289 |
0,12647 |
0,12582 |
0,12554 |
0,12501 |
0,12400 |
0,15054 |
0,15032 |
0,14967 |
0,14846 |
72 |
0,16043 |
0,13270 |
0,13203 |
0,13173 |
0,13118 |
0,13032 |
0,15796 |
0,15773 |
0,15705 |
0,15578 |
73 |
0,16851 |
0,13939 |
0,13868 |
0,13837 |
0,13779 |
0,13667 |
0,16592 |
0,16568 |
0,16496 |
0,16364 |
74 |
0,17716 |
0,14654 |
0,14580 |
0,14547 |
0,14485 |
0,14368 |
0,17443 |
0,17418 |
0,17343 |
0,17203 |
75 |
0,18635 |
0,15415 |
0,15336 |
0,15302 |
0,15237 |
0,15114 |
0,18349 |
0,18321 |
0,18243 |
0,18096 |
76 |
0,19622 |
0,16232 |
0,16149 |
0,16113 |
0,16044 |
0,15914 |
0,19321 |
0,19293 |
0,19209 |
0,19055 |
77 |
0,20678 |
0,17105 |
0,17018 |
0,16980 |
0,16908 |
0,16771 |
0,20361 |
0,20331 |
0,20243 |
0,20080 |
78 |
0,21821 |
0,18050 |
0,17958 |
0,17518 |
0,17842 |
0,17697 |
0,21486 |
0,21454 |
0,21362 |
0,21189 |
79 |
0,23047 |
0,19065 |
0,18967 |
0,18925 |
0,18845 |
0,18692 |
0,22693 |
0,22660 |
0,22562 |
0,22380 |
80 |
0,24359 |
0,20150 |
0,20047 |
0,20003 |
0,19918 |
0,19756 |
0,23985 |
0,23950 |
0,23846 |
0,23655 |
N.B. - Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.
Tabella 3
Importo annuo della pensione ai superstiti di attivo per ogni lira di capitale
Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale dell'iscritto deceduto
per determinare l'ammontare della pensione annua ai superstiti
(L'età indicata si riferisce all'iscritto deceduto)
Età |
Coeffincienti |
Età |
Coefficienti |
25 |
0,0470 |
48 |
0,0568 |
26 |
0,0472 |
49 |
0,0576 |
27 |
0,0474 |
50 |
0,0584 |
28 |
0,0477 |
51 |
0,0593 |
29 |
0,0480 |
52 |
0,0602 |
30 |
0,0483 |
53 |
0,0612 |
31 |
0,0486 |
54 |
0,0622 |
32 |
0,0489 |
55 |
0,0633 |
33 |
0,0492 |
56 |
0,0645 |
34 |
0,0495 |
57 |
0,0657 |
35 |
0,0499 |
58 |
0,0670 |
36 |
0,0503 |
59 |
0,0685 |
37 |
0,0507 |
60 |
0,0701 |
38 |
0,0511 |
61 |
0,0716 |
38 |
0,0516 |
62 |
0,0734 |
40 |
0,0520 |
63 |
0,0753 |
41 |
0,0525 |
64 |
0,0772 |
42 |
0,0531 |
65 |
0,0794 |
43 |
0,0536 |
66 |
0,0818 |
44 |
0,0542 |
67 |
0,0842 |
45 |
0,0548 |
68 |
0,0869 |
46 |
0,0554 |
69 |
0,0899 |
47 |
0,0561 |
|
|
Tabella 4
Quote suppletive di riscatto annue anticipate a carico dell'iscritto
Età |
Per conseguire la pensione all'età di anni |
|||||
|
70 |
69 |
68 |
67 |
66 |
65 |
47 |
- |
9.400 |
14.113 |
22.194 |
31.265 |
42.662 |
48 |
- |
13.176 |
18.589 |
28.134 |
38.636 |
51.814 |
49 |
- |
17.354 |
23.565 |
34.768 |
46.924 |
62.155 |
50 |
- |
22.000 |
29.121 |
42.226 |
56.290 |
73.926 |
51 |
6.341 |
27.187 |
35.368 |
50.653 |
66.950 |
87.439 |
52 |
13.415 |
33.018 |
42.427 |
60.246 |
79.188 |
109.585 |
53 |
21.369 |
39.608 |
50.461 |
71.259 |
99.245 |
121.436 |
54 |
30.367 |
47.109 |
59.686 |
89.307 |
109.977 |
143.176 |
55 |
40.602 |
55.767 |
74.820 |
98.940 |
129.693 |
169.302 |
56 |
52.363 |
70.254 |
92.902 |
121.777 |
158.969 |
170.367 |
57 |
65.966 |
87.232 |
114.345 |
149.267 |
194.856 |
255.420 |
58 |
81.908 |
107.366 |
140.157 |
182.964 |
239.831 |
317.147 |
59 |
100.813 |
131.603 |
171.797 |
225.194 |
297.791 |
399.615 |
60 |
123.571 |
161.312 |
211.450 |
279.616 |
375.225 |
515.267 |
61 |
151.467 |
198.544 |
262.550 |
352.324 |
483.819 |
689.002 |
62 |
186.427 |
246.526 |
330.821 |
454.290 |
646.950 |
978.890 |
63 |
231.480 |
310.630 |
426.564 |
607.465 |
919.146 |
1.559.164 |
64 |
291.671 |
400.530 |
570.390 |
863.048 |
1.464.004 |
3.301.010 |
65 |
376.085 |
535.577 |
810.374 |
1.374.652 |
3.099.540 |
|
66 |
502.889 |
760.915 |
1.290.753 |
2.910.366 |
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67 |
714.474 |
1.211.975 |
2.732.738 |
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68 |
1.138.005 |
2.565.951 |
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69 |
2.409.344 |
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