§ 59.4.2d - Legge 10 aprile 1962, n. 164.
Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:10/04/1962
Numero:164


Sommario
Art. unico.      L'art. 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è sostituito dal seguente


§ 59.4.2d - Legge 10 aprile 1962, n. 164.

Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è sostituito dal seguente:

     "A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'art. 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso art. 42.

     L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti".