Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 21/05/1951 |
Numero: | 498 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione |
Art. 2. A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto [...] |
Art. 3. All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma |
Art. 4. Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati |
§ 58.8.a - Legge 21 maggio 1951, n. 498.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.
(G.U. 10 luglio 1951, n. 155).
Il
L'art. 4 è abrogato.
A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel
Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle compagnie e gruppi portuali.
All'art. 8 del
"Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonchè lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno".
Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del