§ 58.3.60 - Legge 9 febbraio 1968, n. 83.
Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:09/02/1968
Numero:83


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle [...]


§ 58.3.60 - Legge 9 febbraio 1968, n. 83. [1]

Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.

(G.U. 1 marzo 1968, n. 57)

 

     Art. unico.

     Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono richiamate in vigore per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.