§ 58.3.21 - Legge 27 febbraio 1958, n. 130.
Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:27/02/1958
Numero:130


Sommario
Art. 1.      I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due [...]
Art. 2.      Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e [...]
Art. 5.      L'opera per l'assistenza provvederà alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per [...]
Art. 6.      Il computo delle nuove assunzioni, ai sensi del precedente art. 2, è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 7.      Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall'art. 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ma derivanti dalla inosservanza della presente legge, [...]
Art. 8.      Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il loro versamento sarà effettuato all'Opera per [...]
Art. 9.      Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 [...]
Art. 10.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del [...]


§ 58.3.21 - Legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi

(G.U. 13 marzo 1958, n. 63)

 

 

     Art. 1.

     I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

     A parità di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.

 

          Art. 2.

     Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'art. 1.

     Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego.

 

          Art. 3. [1]

     I prestatori d'opera assunti in virtù del precedente art. 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

 

          Art. 4.

     I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

     Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

     attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'art. 1, rilasciata dalla competente Prefettura;

     attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo è iscritto.

 

          Art. 5.

     L'opera per l'assistenza provvederà alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.

     Sarà cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.

 

          Art. 6.

     Il computo delle nuove assunzioni, ai sensi del precedente art. 2, è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall'art. 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ma derivanti dalla inosservanza della presente legge, valgono le norme di cui al predetto articolo ed il parere previsto, al successivo art. 23 della citata legge, è richiesto dal prefetto all'Opera per l'assistenza ai profughi.

 

          Art. 8.

     Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il loro versamento sarà effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporrà per i propri fini statutari.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che siano disoccupati.

     Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno computate a copertura della percentuale stabilita dall'art. 2.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà, per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonché alle modalità di iscrizione nei medesimi.

 

          Art. 10.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 10 febbraio 1961, n. 80.