§ 57.11.121 - Legge 28 giugno 1977, n. 394.
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:28/06/1977
Numero:394


Sommario
Art. 1.      Presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai [...]
Art. 2.      Il comitato è composto
Art. 3.      Alle spese relative ai programmi di sviluppo previsti dal precedente art. 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione [...]


§ 57.11.121 - Legge 28 giugno 1977, n. 394.

Potenziamento dell'attività sportiva universitaria.

(G.U. 13 luglio 1977, n. 189)

 

 

     Art. 1.

     Presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

 

          Art. 2.

     Il comitato è composto:

     a) dal rettore dell'università o direttore dell'Istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;

     b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

     c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

     d) dal direttore amministrativo dell'università o dell'istituto universitario, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

     Nei centri in cui abbiano sede più università, i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà emanato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per il funzionamento dei comitati.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rettore dell'università provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del comitato di cui al presente articolo.

 

          Art. 3.

     Alle spese relative ai programmi di sviluppo previsti dal precedente art. 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potrà essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo all'attività dei comitati di cui alla presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.