§ 57.11.11A - Legge 14 ottobre 1974, n. 525.
Modifiche all'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:14/10/1974
Numero:525


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      L'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è così modificato:
Art. 3.      Il personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione superiore, per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea ai fini sindacali e interessanti la vita [...]
Art. 4.      Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee in locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'università fermo restando il regolare funzionamento delle attività [...]


§ 57.11.11A - Legge 14 ottobre 1974, n. 525.

Modifiche all'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università.

(G.U. 7 novembre 1974, n. 290)

 

     Art. 1.

     (Omissis) [1]

     Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato art. 9 devono prevedere:

     a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;

     b) la durata in carica per un periodo di due anni [2] ;

     c) le modalità di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualità di elettore.

 

          Art. 2.

     L'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è così modificato:

     1) al decimo comma, lettera h), le parole "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti "sei rappresentanti";

     2) il tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

     "Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle università, nei consigli di facoltà, quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:

     a) università fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;

     b) università da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;

     c) università con oltre 50.000 studenti iscritti: 10 per cento.

     Per i consigli di facoltà le percentuali sono riferite agli studenti iscritti alle facoltà stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.

     La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso è propozionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'università e, per i consigli di facoltà, di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.

     La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo".

 

          Art. 3.

     Il personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione superiore, per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea ai fini sindacali e interessanti la vita universitaria, si avvale delle disposizioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

 

          Art. 4.

     Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee in locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'università fermo restando il regolare funzionamento delle attività didattiche e scientifiche, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico utile allo svolgimento delle assemblee stesse.

     Gli organi accademici regolano, secondo criteri generali e oggettivi, l'uso di tali locali in caso di concorso di più richieste.

     Gli studenti eletti nei consigli di facoltà, di amministrazione delle università e delle opere universitarie, decidono a maggioranza circa la data e le modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea destinata a formulare il regolamento, che deve essere reso pubblico.

     Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validità di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la democraticità del dibattito e delle conclusioni.

     Il consiglio di amministrazione accerta la conformità del regolamento alle norme di cui al comma precedente.

     Le assemblee possono sollecitare la presa di posizione degli organi accademici, per quanto di competenza di questi ultimi, sulle proprie richieste.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 gennaio 1978, n. 10.

[2] Lettera modificata dall'art. 1 del L. 24 dicembre 1976, n. 888.