§ 57.7.583 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119.
Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/06/2009
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche
Art. 2.  Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto
Art. 3.  Efficacia ed efficienza dei servizi
Art. 4.  Servizi terziarizzati
Art. 5.  Stabilità dell'organico di diritto
Art. 6.  Attribuzione temporanea di compiti e funzioni
Art. 7.  Norme finali e abrogazioni
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 57.7.583 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119.

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 17 agosto 2009, n. 189)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonchè, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visto l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

     Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

     Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata disciplinata l'attribuzione della autonomia didattica e amministrativa alle istituzioni scolastiche;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, commi 411 e 412, per effetto dei quali la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a quella determinata per l'anno scolastico 2007/2008 con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ragione di 1000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011;

     Visto l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

     Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 2008 relativo ai criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2007-2008;

     Visto il decreto interministeriale 21 novembre 2008, n. 97 relativo alla determinazione degli organici del personale ATA del comparto scuola e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2008-2009;

     Visti il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e la sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

     Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 aprile 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto del regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche

     1. Il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative, ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e dal piano programmatico di interventi adottato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.

     2. La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è definita a livello nazionale in base ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle annesse tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.

     3. Per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 le dotazioni regionali sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da realizzare complessivamente le riduzioni di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 2. Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto

     1. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonchè delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dirigente regionale» e per «dirigente scolastico», rispettivamente, il dirigente con incarico di livello dirigenziale generale preposto all'ufficio scolastico regionale e il dirigente preposto ad una istituzione scolastica o educativa.

     3. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali, con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalità di cui al comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresì, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.

     4. Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle esigenze risultanti dal piano dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell'istituzione scolastica.

     5. Il dirigente regionale assicura comunque il rispetto del limite della dotazione organica regionale, anche, ove necessario, mediante deroga ai criteri ed ai parametri di calcolo stabiliti per la determinazione degli organici di istituto. Il medesimo dirigente assegna le risorse di personale alle province di competenza in modo da assicurare altresì, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e di efficacia ed efficienza del servizio erogato. La quota di posti accantonati di cui al comma 3 è assegnata in sede di determinazione dell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed è utilizzata, essenzialmente per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità.

     6. Le disposizioni del presente articolo, al fine di garantire la continuità del servizio, restano efficaci fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

 

     Art. 3. Efficacia ed efficienza dei servizi

     1. Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attività di interesse comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni.

     2. L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, può riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo.

     3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.

     4. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

 

     Art. 4. Servizi terziarizzati

     1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale.

     2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati.

     3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti.

     4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.

     5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.

 

     Art. 5. Stabilità dell'organico di diritto

     1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale.

 

     Art. 6. Attribuzione temporanea di compiti e funzioni

     1. In presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 può essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l'attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso.

     2. L'importo corrispondente al 50 per cento delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all'effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui al comma 1, secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto.

 

     Art. 7. Norme finali e abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 548 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.

     2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 279

 

 

Tabella «1» (prevista dall'articolo 1, comma 2)

Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

 

 

Numero alunni

Assistenti amministrativi

fino a

300

1

 

500

2

 

700

3

 

900

4

 

1.100

5

 

1.300

6

 

1.500

7

 

1.700

8

 

1.900

9

 

 

 

Numero alunni

Collaboratori scolastici

Fino a

200

3

 

300

4

 

400

5

 

500

6

 

600

7

 

700

8

 

800

9

 

900

10

 

1.000

11

 

1.100

12

 

1.200

13

oltre

1.200

13

 

 

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (1) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioé: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Per le scuole dell'istruzione scolastica di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

(1) Che saranno sostituiti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

 

 

Tabella «2» (prevista dall'articolo 1, comma 2)

Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

 

 

Numero alunni

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

fino a

300

3

5

 

400

3

6

 

500

4

7

 

600

4

8

 

700

5

9

 

800

5

10

 

900

6

11

 

1.000

6

11

 

 

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con il decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2009/2010 e comunque nel limite del contingente provinciale assegnato.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

 

 

Tabella «3/A» (prevista dall'articolo 1, comma 2)

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

 

 

Numero convittori

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Guardarobieri

Cuochi

Infermiere

 

 

(a)

(b)

 

 

 

 

fino a

30

2

1

11

2

3

1

 

50

2

1

14

2

3

1

 

75

2

1

16

2

3

1

 

100

3

1

18

3

3

1

 

125

3

2

21

3

4

1

 

150

3

2

23

3

4

1

 

175

4

2

25

3

4

1

 

200

4

2

27

3

4

1

 

 

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuola speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

 

 

Tabella «3/B» (prevista dall'articolo 1, comma 2)

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli semiconvittori

 

 

Numero semi convittori

Assistenti amministrativi (a)

Collaboratori scolastici

Guardarobieri

Cuochi

Infermiere

fino a

30

1

7

1

2

0

 

50

1

7

1

2

0

 

75

1

8

1

2

0

 

100

1

9

1

2

0

 

125

2

10

1

2

0

 

150

2

11

1

2

0

 

175

2

12

1

3

0

 

200

2

13

1

3

0

 

 

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

 

 

Tabella «3/C» (prevista dall'articolo 1, comma 2)

Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

 

 

Numero semi convittori

Assistenti amministrativi (a)

Collaboratori scolastici

Guardarobieri

Cuochi

Infermiere

fino a

30

0

3

0

0

0

 

50

0

4

0

0

0

 

75

0

5

0

0

0

 

100

1

6

0

0

0

 

125

1

7

1

1

0

 

150

1

8

1

1

0

 

175

1

9

1

1

0

 

200

2

10

1

1

0

 

 

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.