Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 30/07/1973 |
Numero: | 488 |
Sommario |
Art. 1. La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge. |
Art. 2. Dal 1° ottobre 1973 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed [...] |
Art. 3. Fermo restante il disposto dell'art. 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da [...] |
Art. 4. Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di [...] |
§ 57.7.380 - Legge 30 luglio 1973, n. 488. [1]
Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti.
(G.U. 21 agosto 1973, n. 215)
La tabella n. 1 annessa alla
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.
Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla
Dal 1° ottobre 1973 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici.
Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari.
Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.
Fermo restante il disposto dell'art. 500 del
Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato un triennio di servizio, senza demerito, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alla annessa tabella.
Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'art. 522 del
Ai maestri d'arte, che assumono la qualifica di aiutante tecnico, e agli applicati di segreteria si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dall'annessa tabella.
Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudenti al convitto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudenti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dall'annessa tabella.
Al personale di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella del ruolo organico del personale degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo
Parametri |
Anni di permanenza nella classe di stipendio |
Stipendio annuo lordo |
Qualifica |
Numero di posti |
443 |
- |
3.256.050 |
Direttore |
3 |
430 |
- |
3.160.500 |
Vice-direttore |
6 |
397 |
3 |
2.917.950 |
" |
" |
307 |
- |
2.256.450 |
Insegnate |
75 |
243 |
8 |
1.786.050 |
" |
" |
208 |
6 |
1.528.800 |
" |
" |
165 |
2 |
1.212.750 |
" |
" |
307 |
- |
2.256.450 |
Assistente |
66 |
243 |
8 |
1.786.050 |
" |
" |
208 |
6 |
1.528.800 |
" |
" |
165 |
2 |
1.212.750 |
" |
" |
297 |
- |
2.182.950 |
Segretario |
3 |
255 |
5 |
1.874.250 |
" |
" |
218 |
4 |
1.602.300 |
" |
" |
178 |
4 |
1.308.300 |
" |
" |
160 |
2 |
1.176.000 |
" |
" |
213 |
- |
1.565.550 |
Aiutante tecnico |
18 |
183 |
5 |
1.345.050 |
" |
" |
163 |
4 |
1.198.050 |
" |
" |
143 |
4 |
1.051.050 |
" |
" |
140 |
2 |
1.029.000 |
" |
" |
213 |
- |
1.565.550 |
Applicato di segreteria |
6 |
183 |
5 |
1.345.050 |
" |
" |
163 |
4 |
1.198.050 |
" |
" |
143 |
4 |
1.051.050 |
" |
" |
140 |
2 |
1.029.000 |
" |
" |
178 |
- |
1.308.300 |
Cuoco |
6 |
165 |
6 |
1.212.750 |
" |
" |
143 |
3 |
1.051.050 |
" |
" |
165 |
- |
1.212.750 |
Bidello - Bidello custode |
18 |
143 |
6 |
1.051.050 |
" |
" |
133 |
4 |
977.550 |
" |
" |
143 |
- |
1.051.050 |
Aiutante cuoco di cucina, di mensa |
6 |
133 |
4 |
977.550 |
" |
" |
133 |
- |
977.550 |
Accudente al convitto e guardarobiera |
45 |
115 |
4 |
845.250 |
" |
" |
[1] Abrogata dall'art. 24 del