§ 57.7.380 - Legge 30 luglio 1973, n. 488.
Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/07/1973
Numero:488


Sommario
Art. 1.      La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.
Art. 2.      Dal 1° ottobre 1973 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed [...]
Art. 3.      Fermo restante il disposto dell'art. 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da [...]
Art. 4.      Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di [...]


§ 57.7.380 - Legge 30 luglio 1973, n. 488. [1]

Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti.

(G.U. 21 agosto 1973, n. 215)

 

     Art. 1.

     La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.

     Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.

     Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.

 

          Art. 2.

     Dal 1° ottobre 1973 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici.

     Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari.

     Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Fermo restante il disposto dell'art. 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

     Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.

 

          Art. 4.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato un triennio di servizio, senza demerito, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alla annessa tabella.

     Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'art. 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'art. 16, lettera b), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'art. 528 del sopracitato regio decreto.

     Ai maestri d'arte, che assumono la qualifica di aiutante tecnico, e agli applicati di segreteria si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

     Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudenti al convitto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudenti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

     Al personale di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella del ruolo organico del personale degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo

 

Parametri

Anni di permanenza nella classe di stipendio

Stipendio annuo lordo

Qualifica

Numero di posti

443

-

3.256.050

Direttore

3

430

-

3.160.500

Vice-direttore

6

397

3

2.917.950

"

"

307

-

2.256.450

Insegnate

75

243

8

1.786.050

"

"

208

6

1.528.800

"

"

165

2

1.212.750

"

"

307

-

2.256.450

Assistente

66

243

8

1.786.050

"

"

208

6

1.528.800

"

"

165

2

1.212.750

"

"

297

-

2.182.950

Segretario

3

255

5

1.874.250

"

"

218

4

1.602.300

"

"

178

4

1.308.300

"

"

160

2

1.176.000

"

"

213

-

1.565.550

Aiutante tecnico

18

183

5

1.345.050

"

"

163

4

1.198.050

"

"

143

4

1.051.050

"

"

140

2

1.029.000

"

"

213

-

1.565.550

Applicato di segreteria

6

183

5

1.345.050

"

"

163

4

1.198.050

"

"

143

4

1.051.050

"

"

140

2

1.029.000

"

"

178

-

1.308.300

Cuoco

6

165

6

1.212.750

"

"

143

3

1.051.050

"

"

165

-

1.212.750

Bidello - Bidello custode

18

143

6

1.051.050

"

"

133

4

977.550

"

"

143

-

1.051.050

Aiutante cuoco di cucina, di mensa

6

133

4

977.550

"

"

133

-

977.550

Accudente al convitto e guardarobiera

45

115

4

845.250

"

"

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.