§ 10.6.16 - L. 22 febbraio 1951, n. 149.
Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi dei sordomuti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:22/02/1951
Numero:149


Sommario
Art. 1.      La tabella n. 37 annessa al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente il ruolo organico del personale degli Istituti governativi per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, è sostituita [...]
Art. 2.      La tabella n. 8 annessa al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, contenente il ruolo organico del personale della Scuola magistrale di metodo per gli educatori dei ciechi e giardini d'infanzia [...]
Art. 3.      I posti di direttore negli Istituti governativi dei sordomuti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli ed esami fra direttori e insegnanti forniti del titolo di [...]
Art. 4.      La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti è conferita per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, [...]
Art. 5.      Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi 10° e 9° hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado 11° e cinque nel grado 10°. Esse [...]
Art. 6.      Le promozioni dei segretari-economi negli Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la [...]
Art. 7.      Le promozione degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi 10°, 9° ed 8° hanno luogo rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado 11°, cinque [...]
Art. 8.      Le promozioni del segretario della Scuola di metodo per educatori dei ciechi hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la [...]
Art. 9.      Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori di ciechi, attualmente in servizio, è collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base [...]
Art. 10.      Alla copertura delle spese di lire 2.004.541 dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 459, concernente il fondo per [...]
Art. 11.      Nulla è innovato, per quanto non previsto, dalle norme contenute nella presente legge.


§ 10.6.16 - L. 22 febbraio 1951, n. 149.

Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi dei sordomuti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi.

(G.U. 20 marzo 1951, n. 65).

 

Art. 1.

     La tabella n. 37 annessa al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente il ruolo organico del personale degli Istituti governativi per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

 

     Art. 2.

     La tabella n. 8 annessa al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, contenente il ruolo organico del personale della Scuola magistrale di metodo per gli educatori dei ciechi e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti, è sostituita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

 

     Art. 3.

     I posti di direttore negli Istituti governativi dei sordomuti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli ed esami fra direttori e insegnanti forniti del titolo di speciale abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri o cumulativamente in entrambi gli uffici.

     E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 493 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

 

     Art. 4.

     La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti è conferita per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 9°.

     Durante la loro permanenza nel grado 9° sarà ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso.

     Le promozioni dei vicedirettori al grado 8° sono conferite per anzianità dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado 9° con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

     Art. 5.

     Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi 10° e 9° hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado 11° e cinque nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

     Art. 6.

     Le promozioni dei segretari-economi negli Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

     Le promozioni degli assistenti negli Istituti governativi dei sordomuti al grado 11° hanno luogo per anzianità dopo tre anni di permanenza nel grado 12° e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

     Art. 7.

     Le promozione degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi 10°, 9° ed 8° hanno luogo rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado 11°, cinque nel grado 10° e otto nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

     Art. 8.

     Le promozioni del segretario della Scuola di metodo per educatori dei ciechi hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

     Le promozioni al grado 12° delle maestre di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge, hanno luogo per anzianità dopo tre anni di permanenza nel grado 13°. Esse sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

     Art. 9.

     Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori di ciechi, attualmente in servizio, è collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base all'anzianità posseduta.

 

     Art. 10.

     Alla copertura delle spese di lire 2.004.541 dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 459, concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

     Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

 

     Art. 11.

     Nulla è innovato, per quanto non previsto, dalle norme contenute nella presente legge.

 

 

Tabelle

(Omissis)