Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 20/05/1966 |
Numero: | 335 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 57.7.312 - Legge 20 maggio 1966, n. 335.
Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica.
(G.U. 6 giugno 1966, n. 138)
Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'art. 1 della
Per i componenti le commissioni per gli esami di maturità dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della
La propina per ogni candidato esaminato è elevata da lire 40 a lire 80.
E' abrogato l'art. 1 del
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 2.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggiore gettito conseguente dal
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del