§ 57.2.2 – R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123.
Ordinamento dell'istruzione artistica


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:31/12/1923
Numero:3123


Sommario
Art. 1.      Tutti gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'arte e l'istruzione artistica sono posti sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione
Art. 2.      L'istruzione artistica si impartisce
Art. 3.      I regi istituti di istruzione artistica sono istituiti per decreto reale, su proposta del ministero per la pubblica istruzione di concerto con il ministro per le finanze
Art. 4.      Le scuole ed istituti d'arte hanno il fine di addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie prime della [...]
Art. 5.      La scuola d'arte, o corso inferiore dell'istituto d'arte, fornisce la preparazione tecnica e la cultura necessaria ad un artiere; il corso superiore dell'istituto d'arte [...]
Art. 6.      Le materie d'insegnamento della scuola d'arte o corso inferiore dell'istituto d'arte si dividono in tre gruppi
Art. 7.      Le materie d'insegnamento del corso superiore dell'istituto d'arte si dividono in tre gruppi
Art. 8.      Il personale stabile, direttivo ed insegnante dell'istituto d'arte deve essere in numero non inferiore a tre
Art. 9.      Lo Stato contribuisce all'istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti d'arte, in misura non superiore ai tre quarti della spesa totale, nel limite degli [...]
Art. 10.      Con il concorso degli enti locali il ministro della pubblica istruzione potrà promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche col fine di [...]
Art. 11.      La regia accademia di belle arti di Carrara è conservata, con lo stesso titolo, come "Scuola del marmo", con due corsi, uno per la figura ed uno per l'ornato, della [...]
Art. 12.      La regia scuola di disegno degli operai "Gaetano Chierici" in Reggio Emilia è conservata con l'attuale ordinamento
Art. 13.      L'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni alle industrie, si impartisce nei licei artistici e nelle accademie di belle arti di Bologna, Firenze, [...]
Art. 14.      Il liceo artistico, della durata di quattro anni, è annesso a ciascuna delle accademie di cui al precedente articolo. Esso ha il fine di preparare allo studio [...]
Art. 15.      Nel liceo artistico si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie
Art. 16.      L'insegnamento delle materie del gruppo a) nel liceo artistico è impartito in classi, alle quali non possono essere inscritti più di venticinque alunni
Art. 17.      A ciascun anno del liceo artistico non possono essere inscritti più di cinquanta alunni che vengono prescelti per ordine di merito
Art. 18.      Gli alunni inscritti a ciascun anno del liceo artistico hanno l'obbligo della frequenza per tutte le materie indicate nell'art. 15; possono però, con deliberazione del [...]
Art. 19.      Gli insegnanti di ruolo di materie artistiche del liceo artistico possono ottenere l'uso gratuito di uno studio nei locali dell'istituto, quando, a giudizio del [...]
Art. 20.      Per l'insegnamento delle materie di cultura nel liceo artistico sono messi a disposizione di ciascun istituto professori del ruolo A degli istituti medi, aumentando di [...]
Art. 21.      Le accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte mediante la frequenza e il lavoro nello studio d'un maestro; comprendono i corsi di [...]
Art. 22.      Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione, [...]
Art. 23.      L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo professore [...]
Art. 24.      Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni [...]
Art. 25.      L'insegnamento della pittura, scultura decorazione e scenografia può essere impartito a titolo privato da maestri d'arte, abilitati, con decreto ministeriale, su [...]
Art. 26.      Gli studenti dei corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia dichiarano all'inizio dell'anno scolastico se intendono seguire gli insegnamenti delle materie [...]
Art. 27.      I professori, di ruolo, di materie artistiche dei corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia e del corso speciale di architettura, di cui all'art. 79, hanno [...]
Art. 28.      Nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e architettura, può essere assunto un aiuto od assistente per ciascuna cattedra
Art. 29.      Il governo dell'accademia di belle arti e del liceo artistico è affidato ad un presidente nominato dal ministro ed assistito dal consiglio di amministrazione e dal [...]
Art. 30.      L'insegnamento per le classi e materie dell'accademia e del liceo, per le quali non è assegnato un professore di ruolo, è affidato
Art. 31.      Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo
Art. 32.      Le scuole superiori di architettura hanno il fine di fornire la preparazione artistica e la cultura scientifica necessaria per la professione di architetto
Art. 33.      Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 3, nulla è innovato nelle vigenti norme relative alla regia scuola superiore di architettura in Roma
Art. 34.      I regi conservatori di musica di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Roma hanno per fine l'educazione musicale e sono governati dalle norme in vigore per gli [...]
Art. 35.      Il direttore del conservatorio è assistito nel governo dell'istituto, oltrechè dal consiglio di amministrazione, da un consiglio delle scuole composto di tutti i [...]
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38.      Il ministro ha facoltà di nominare a bibliotecario stabile senza concorso chi sia venuto in meritata fama di storico dell'arte musicale
Art. 39.      Nei regi conservatori può essere istituito un solo corso aggiunto per ogni posto di ruolo assegnato ai singoli insegnamenti
Art. 40.      Alla regia scuola di recitazione in Roma si applicano le disposizioni del primo e del quarto comma dell'articolo precedente
Art. 41.      L'ufficio centrale per la conservazione del corista uniforme è mantenuto presso l'istituto fisico della regia università degli studi di Roma ed è affidato ad un [...]
Art. 42.      Ogni istituto di istruzione artistica ha uno speciale statuto che ne determina il carattere individuale in rapporto alle particolari finalità
Art. 43.      Lo statuto stabilisce il numero degli anni di studio, il numero delle cattedre ed officine e detta ogni altra norma relativa all'ordinamento amministrativo, didattico e [...]
Art. 44.      Il consiglio di amministrazione delle scuole ed istituti di arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche è composto come prescrive il rispettivo statuto
Art. 45.      I fondi stanziati nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di [...]
Art. 46.      L'erogazione dei fondi assegnati a ciascun istituto è fatta dal presidente del consiglio di amministrazione sotto la sua personale responsabilità; le spese eccedenti la [...]
Art. 47.      Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a [...]
Art. 48.      I lavori eseguiti nelle officine delle scuole ed istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio della scuola o dell'istituto
Art. 49.      Il personale di segreteria e d'ordine e il personale subalterno destinati a ciascun istituto sono posti alla immediata dipendenza del direttore della segreteria o, in [...]
Art. 50.      E' ammesso il ricorso al ministro per la pubblica istruzione contro i provvedimenti adottati dai consiglii o dai capi degli istituti, entro 30 giorni dalla pubblicazione [...]
Art. 51.      Le disposizioni relative all'amministrazione dei regi licei artistici e accademie di belle arti valgono anche per gli istituti di cui agli articoli 11 e 12
Art. 52.      Nelle scuole ed istituti d'arte e negli istituti superiori per le industrie artistiche il personale insegnante stabile è nominato, con deliberazione dell'amministrazione [...]
Art. 53.      I posti vacanti nel ruolo del personale insegnante possono essere conferiti, mediante promozione dal grado immediatamente inferiore, non oltre la metà per i licei [...]
Art. 54.      Per i direttori e i professori di ruolo degli istituti di istruzione artistica, eccettuata la scuola superiore di architettura, valgono le norme sullo stato giuridico [...]
Art. 55.      Il ministro ha facoltà di accordare al personale suddetto congedi, per ragioni d'arte, della durata massima complessiva di quarantacinque giorni per ogni anno scolastico
Art. 56.      Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d'insegnamento di qualunque specie, negli istituti di istruzione artistica, eccettuata la scuola superiore d'architettura, [...]
Art. 57.      La retribuzione ai supplenti o incaricati, nei regi licei artistici e accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella scuola di recitazione, è [...]
Art. 58.      Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o aiuto o assistente in regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa [...]
Art. 59.      E' fatto divieto agli insegnanti di impartire lezioni private, a titolo oneroso, ai propri alunni
Art. 60.      La frequenza nella scuola d'arte o corso inferiore dell'istituto d'arte e nei conservatori di musica è valida per l'adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 61.      Gli alunni sono puniti per le loro mancanze in scuola e fuori di scuola secondo le norme che saranno dettate dal regolamento
Art. 62.      Nel liceo artistico e nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso
Art. 63.      Gli stranieri sono inscritti nelle regie accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella regia scuola di recitazione a quell'anno di corso pel quale [...]
Art. 64.      Gli esami negli istituti d'istruzione artistica sono di ammissione, promozione e idoneità, licenza, maturità
Art. 65.      Alla scuola d'arte o al corso inferiore dell'istituto d'arte si accede con il certificato di promozione alla sesta elementare o di ammissione a scuola media di primo [...]
Art. 66.      Non può presentarsi all'esame di licenza dall'istituto d'arte chi non abbia conseguito uno dei titoli di ammissione tanti anni prima quanti sono gli anni del corso [...]
Art. 67.      Chi nella prima sessione dell'anno scolastico non superi, o non compia, l'esame è ammesso a sostenerle, o a ripetere, le prove solo nella sessione autunnale dello stesso [...]
Art. 68.      I diplomi di licenza dai corsi della accademia di belle arti hanno esclusivamente valore di qualifica accademica
Art. 69.      Vale per gli studenti del liceo artistico la norma sancita dall'art. 75 dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
Art. 70.      Gli orari d'insegnamento del liceo artistico e quelli delle materie di cultura per gli altri istituti, fatta eccezione della scuola superiore di architettura, sono [...]
Art. 71.      La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto d'arte, al liceo artistico, all'accademia di belle arti, al conservatorio di musica [...]
Art. 72.      Negli istituti di cui al secondo e terzo alinea dell'art. 2 le opere degli alunni debbono essere esposte al pubblico alla fine dell'anno scolastico almeno per una [...]
Art. 73.      Le tasse scolastiche negli istituti di cui agli art. 11 e 12, sono determinate dallo statuto
Art. 74. 
Art. 75.      Sono istituite borse di studio dell'ammontare annuo di lire 3000 da conferirsi, secondo le norme del regolamento, nei regi licei artistici e accademie di belle arti, nei [...]
Art. 76.      L'assegno annuo del pensionato artistico nazionale è di lire 10.000
Art. 77.      Il pensionato per l'arte musicale è un premio annuo di lire 10.000, da conferirsi mediante concorso all'autore di una composizione sinfonica
Art. 78.      La villa nazionale di Stra può essere adibita per soggiorno temporaneo di artista e di studenti di accademia che intendano ritirarvisi per il compimento d'opere d'arte
Art. 79.      A decorrere dal 1° novembre 1924 i regi istituti di belle arti di Lucca, Modena, Parma e il regio stabilimento teorico pratico di belle arti di Massa saranno mantenuti [...]
Art. 80.      Il contributo annuo dello Stato a favore del regio istituto di belle arti delle Marche, in Urbino, sarà soppresso dal 1° gennaio 1925 se entro quella data gli enti [...]
Art. 81.      Nelle regie accademie di belle arti, il corso speciale di architettura continuerà a funzionare ridotto a due anni sino a che non venga istituita nella stessa sede una [...]
Art. 82.      Una commissione composta di tutti i professori determinerà entro il 15 luglio 1924, in ciascuna accademia od istituto, a quale corso ed anno del nuovo ordinamento [...]
Art. 83.      I presidenti e direttori di regie accademie e istituti di belle arti, attualmente in carica, cesseranno dall'ufficio a decorrere dal 1° marzo 1924, fatta eccezione per i [...]
Art. 84.      Entro tre anni dall'applicazione del nuovo ordinamento degli studi il ministro per la pubblica istruzione, udito il parere di un'apposita commissione tecnica, dispenserà [...]
Art. 85.      Sino a sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il governo del Re è autorizzato a derogare dalle norme degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 6 luglio 1912, n. [...]
Art. 86.      Nella prima applicazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (1), i posti del grado 9° del ruolo del personale d'ordine [...]
Art. 87.      Sino al 30 settembre 1924, i posti che rimarranno vacanti nei gradi inferiori al decimo del ruolo del personale di ordine degli istituti di belle arti, di musica e [...]
Art. 88.      Salvo le disposizioni del secondo comma dell'art. 86, per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, [...]
Art. 89.      Le disposizioni relative alla distribuzione degl'insegnanti negli istituti, alle tasse e al nuovo ordinamento degli studi, salvo che per gli esami di ammissione, avranno [...]
Art. 90.      Sono abrogati gli art. 4 e 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2211
Art. 91.      Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre vigenti disposizioni di legge relative allo stesso oggetto


§ 57.2.2 – R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123. [1]

Ordinamento dell'istruzione artistica

(G.U. 7 febbraio 1924, n. 32)

 

 

Dell'istruzione artistica in genere

 

     Art. 1.

     Tutti gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'arte e l'istruzione artistica sono posti sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     L'istruzione artistica si impartisce:

     nelle scuole ed istituti d'arte e negli istituti superiori per le industrie artistiche;

     nei licei artistici, nelle accademie di belle arti e nelle scuole superiori di architettura;

     nei conservatori di musica e nella scuola di recitazione.

 

          Art. 3.

     I regi istituti di istruzione artistica sono istituiti per decreto reale, su proposta del ministero per la pubblica istruzione di concerto con il ministro per le finanze.

     Essi sono governati per mezzo della direzione generale per le antichità e belle arti.

     Delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche

 

Delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche.

 

          Art. 4.

     Le scuole ed istituti d'arte hanno il fine di addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie prime della regione.

     Le scuole ed istituti d'arte hanno almeno un'officina.

     Quando in una scuola od istituto d'arte si insegnano più di una lavorazione, la scuola od istituto è diviso in tante sezioni quante sono le specie di lavorazione.

 

          Art. 5.

     La scuola d'arte, o corso inferiore dell'istituto d'arte, fornisce la preparazione tecnica e la cultura necessaria ad un artiere; il corso superiore dell'istituto d'arte esercita i giovani, già addestrati nell'officina al lavoro esecutivo, in lavori originali di arte applicata e li fornisce della cultura necessaria a formare capi d'arte.

     Il corso superiore dell'istituto d'arte può essere istituito solo nelle sedi in cui esista una scuola d'arte. I locali e le officine dei due corsi sono comuni.

 

          Art. 6.

     Le materie d'insegnamento della scuola d'arte o corso inferiore dell'istituto d'arte si dividono in tre gruppi:

     a) lavoro d'officina, sotto la guida d'un capo d'arte, che la dirige;

     b) disegno applicato, e plastica nelle sezioni in cui occorra, che possono essere insegnati dallo stesso capo d'arte;

     c) materie di cultura generale, che possono essere affidate a un abilitato all'insegnamento elementare.

 

          Art. 7.

     Le materie d'insegnamento del corso superiore dell'istituto d'arte si dividono in tre gruppi:

     a) lavoro d'officina, esercitazioni ed applicazioni delle forme naturali e delle forme storiche dell'arte;

     b) disegno, plastica, pittura applicate, architettura domestica;

     c) materie tecnologiche e di cultura generale.

 

          Art. 8.

     Il personale stabile, direttivo ed insegnante dell'istituto d'arte deve essere in numero non inferiore a tre.

 

          Art. 9.

     Lo Stato contribuisce all'istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti d'arte, in misura non superiore ai tre quarti della spesa totale, nel limite degli appositi stanziamenti del bilancio del ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 10.

     Con il concorso degli enti locali il ministro della pubblica istruzione potrà promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche col fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di un'industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche direttive in un'industria artistica.

     A tali istituti saranno ammessi per concorso, in numero da stabilirsi, alunni licenziati dall'istituto d'arte.

     Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.

 

          Art. 11.

     La regia accademia di belle arti di Carrara è conservata, con lo stesso titolo, come "Scuola del marmo", con due corsi, uno per la figura ed uno per l'ornato, della durata di quattro anni ciascuno.

     Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

     a) comuni ad ambedue i corsi: figura disegnata, figura modellata, ornato disegnato, ornato modellato, disegno geometrico, tecnica del marmo, prospettiva, elementi di architettura, aritmetica, storia dell'arte e del costume, storia generale, lingua italiana, storia naturale;

     b) per il solo corso di figura: anatomia artistica;

     c) per il solo corso di ornato: modellazione degli animali, anatomia degli animali.

 

          Art. 12.

     La regia scuola di disegno degli operai "Gaetano Chierici" in Reggio Emilia è conservata con l'attuale ordinamento.

     Dei regi licei artistici e delle regie accademie di belle arti

 

Dei regi licei artistici e delle accademie di belle arti.

 

          Art. 13.

     L'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni alle industrie, si impartisce nei licei artistici e nelle accademie di belle arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

 

          Art. 14.

     Il liceo artistico, della durata di quattro anni, è annesso a ciascuna delle accademie di cui al precedente articolo. Esso ha il fine di preparare allo studio specializzato della pittura, scultura, decorazione, scenografia ed architettura, mediante insegnamenti di materie artistiche e di cultura generale.

 

          Art. 15.

     Nel liceo artistico si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie:

     a) materie artistiche: figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura, anatomia artistica;

     b) materie di cultura: letteratura italiana e straniera, storia e storia dell'arte, matematica, fisica, storia naturale, chimica e geografia.

 

          Art. 16.

     L'insegnamento delle materie del gruppo a) nel liceo artistico è impartito in classi, alle quali non possono essere inscritti più di venticinque alunni.

     Per la parte teorica delle materie artistiche e per le materie di cultura l'insegnamento è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno.

 

          Art. 17.

     A ciascun anno del liceo artistico non possono essere inscritti più di cinquanta alunni che vengono prescelti per ordine di merito.

     A parità di merito è preferito il più giovane.

 

          Art. 18.

     Gli alunni inscritti a ciascun anno del liceo artistico hanno l'obbligo della frequenza per tutte le materie indicate nell'art. 15; possono però, con deliberazione del consiglio delle scuole, essere esentati dall'obbligo della frequenza e degli esami per non più di tre insegnamenti di materie di cultura ed obbligati, per il numero di ore settimanali corrispondenti a una maggiore frequenza ad uno o due fra gli insegnamenti di materie artistiche.

 

          Art. 19.

     Gli insegnanti di ruolo di materie artistiche del liceo artistico possono ottenere l'uso gratuito di uno studio nei locali dell'istituto, quando, a giudizio del consiglio di amministrazione, ciò sia compatibile con le necessità dell'insegnamento dei professori di materie artistiche e dei maestri d'arte dei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e del corso speciale di architettura dell'accademia.

 

          Art. 20.

     Per l'insegnamento delle materie di cultura nel liceo artistico sono messi a disposizione di ciascun istituto professori del ruolo A degli istituti medi, aumentando di altrettanti posti il ruolo medesimo.

     Tali professori sono prescelti soltanto tra coloro che abbiano vinto un concorso speciale per una delle materie per le quali sono messi a disposizione.

 

          Art. 21.

     Le accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte mediante la frequenza e il lavoro nello studio d'un maestro; comprendono i corsi di pittura, scultura e decorazione, i quali hanno la durata di quattro anni ciascuno.

     Un corso di scenografia, della durata di quattro anni, è istituito nelle regie accademie di belle arti di Milano, Bologna e Roma.

 

          Art. 22.

     Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.

     Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, anatomia artistica, storia d'arte e del costume.

     Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell'arte e del costume.

     Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti di scenografia, di stile, di storia dell'arte e storia del costume.

 

          Art. 23.

     L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo professore di ruolo.

     Gli alunni sono ammessi a lavorare nei locali adiacenti e nello stesso studio del professore, il quale ha facoltà di avvalersi, anche senza compensarli, dell'opera degli alunni, per la esecuzione dei lavori dell'arte sua.

     Quando a tal fine sia necessario che gli alunni si rechino a lavorare fuori del locale dell'accademia, il professore ne richiede apposita autorizzazione al presidente, il quale determina le condizioni e modalità da osservarsi per conciliare queste speciali esigenze dell'insegnamento con le norme sulla frequenza e sulla disciplina degli alunni.

 

          Art. 24.

     Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

     Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia.

 

          Art. 25.

     L'insegnamento della pittura, scultura decorazione e scenografia può essere impartito a titolo privato da maestri d'arte, abilitati, con decreto ministeriale, su conforme parere di una commissione di cinque membri nominata ogni tre anni, per ciascuna delle arti suddette, dal ministro per la pubblica istruzione.

     I maestri d'arte hanno diritto all'uso gratuito di uno studio.

     Il numero massimo dei maestri d'arte per ciascuna materia ed accademia è determinato dal ministro per la pubblica istruzione, udito il parere dei consigli di amministrazione, in relazione alla disponibilità di locali, all'importanza e alle esigenze di ciascuna accademia.

     Nessuno degli insegnanti di ruolo può impartire insegnamenti a titolo privato nell'istituto al quale appartiene.

 

          Art. 26.

     Gli studenti dei corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia dichiarano all'inizio dell'anno scolastico se intendono seguire gli insegnamenti delle materie artistiche nella scuola del professore di ruolo o in quella di uno dei maestri d'arte insegnanti a titolo privato.

     L'insegnamento impartito a titolo privato ha, per gli studenti che vi si iscrivono, valore legale uguale a quello del corrispondente insegnamento impartito a titolo ufficiale.

 

          Art. 27.

     I professori, di ruolo, di materie artistiche dei corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia e del corso speciale di architettura, di cui all'art. 79, hanno diritto all'uso gratuito di uno studio, per l'insegnamento e l'esercizio dell'arte loro, nei locali dell'accademia.

 

          Art. 28.

     Nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e architettura, può essere assunto un aiuto od assistente per ciascuna cattedra.

     La proposta è fatta dal titolare della cattedra ed è sottoposta all'approvazione del ministro, che stabilisce la misura della retribuzione.

 

          Art. 29.

     Il governo dell'accademia di belle arti e del liceo artistico è affidato ad un presidente nominato dal ministro ed assistito dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle scuole , del quale fanno parte tutti gli insegnanti di ruolo e privati dell'accademia e del liceo.

     Nelle accademie presso le quali sono costituiti collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al consiglio delle scuole ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma degli statuti e regolamenti in vigore.

     Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

 

          Art. 30.

     L'insegnamento per le classi e materie dell'accademia e del liceo, per le quali non è assegnato un professore di ruolo, è affidato:

     a) a professori di ruolo del liceo artistico della stessa materia o di materia affine;

     b) a estranei al ruolo del personale insegnante dell'istituto con preferenza a coloro che conseguirono idoneità nei concorsi a cattedre della stessa materia o di materie affini nelle accademie di belle arti e nei licei artistici.

     I professori di ruolo del liceo artistico e quelli di storia dell'arte e anatomia artistica possono assumere insegnamento retribuito, a norma dei commi precedenti, purchè non superino le ventiquattro ore settimanali.

 

          Art. 31.

     Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.

     Nelle dette scuole gl'insegnamenti sono impartiti del professori di ruolo delle accademie e dei licei, o, in mancanza, da incaricati retribuiti nella misura indicata nell'art. 57.

     Delle regie scuole superiori di architettura

 

Delle regie scuole superiori di architettura.

 

          Art. 32.

     Le scuole superiori di architettura hanno il fine di fornire la preparazione artistica e la cultura scientifica necessaria per la professione di architetto.

     Esse possono essere istituite per convenzione tra lo Stato ed enti che intendano contribuire al loro mantenimento.

     La convenzione è approvata con decreto reale promosso dal ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 33.

     Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 3, nulla è innovato nelle vigenti norme relative alla regia scuola superiore di architettura in Roma.

     Dei regi conservatori di musica e della regia scuola di recitazione

 

Dei regie conservatori di musica e della regia scuola di recitazione.

 

          Art. 34.

     I regi conservatori di musica di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Roma hanno per fine l'educazione musicale e sono governati dalle norme in vigore per gli istituti governativi esistenti, con lo stesso fine, nelle dette città, salvo le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 35.

     Il direttore del conservatorio è assistito nel governo dell'istituto, oltrechè dal consiglio di amministrazione, da un consiglio delle scuole composto di tutti i professori.

 

          Art. 36. [2]

 

          Art. 37. [3]

 

          Art. 38.

     Il ministro ha facoltà di nominare a bibliotecario stabile senza concorso chi sia venuto in meritata fama di storico dell'arte musicale.

 

          Art. 39.

     Nei regi conservatori può essere istituito un solo corso aggiunto per ogni posto di ruolo assegnato ai singoli insegnamenti.

     Gli alunni inscritti solo al corso fondamentale non possono eccedere il numero di trenta.

     Possono essere istituiti corsi aggiunti di teoria, solfeggio e dettato musicale, e di materie complementari, anche oltre il limite di cui al primo comma, quando ciò sia richiesto a causa del numero degli alunni inscritti ai corsi principali.

     I professori di ruolo possono assumere un solo insegnamento retribuito per supplenza o incarico.

 

          Art. 40.

     Alla regia scuola di recitazione in Roma si applicano le disposizioni del primo e del quarto comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 41.

     L'ufficio centrale per la conservazione del corista uniforme è mantenuto presso l'istituto fisico della regia università degli studi di Roma ed è affidato ad un assistente dell'istituto stesso, che godrà di una retribuzione annua di lire 1000 a carico dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione.

 

Disposizioni comuni

 

Sezione I

Dell'ordinamento amministrativo

 

          Art. 42.

     Ogni istituto di istruzione artistica ha uno speciale statuto che ne determina il carattere individuale in rapporto alle particolari finalità.

     Lo statuto è approvato con decreto reale promosso dal ministro per la pubblica istruzione.

     Per gli istituti di cui al secondo alinea dell'art. 2 la proposta è fatta di concerto con il ministro per le finanze.

 

          Art. 43.

     Lo statuto stabilisce il numero degli anni di studio, il numero delle cattedre ed officine e detta ogni altra norma relativa all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare dell'istituto in armonia con le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 44.

     Il consiglio di amministrazione delle scuole ed istituti di arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche è composto come prescrive il rispettivo statuto.

     Per tutti gli altri istituti contemplati dall'art. 2, eccettuate le scuole superiori di architettura e gli istituti di cui al comma seguente, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente o direttore, che lo presiede di diritto, di due impiegati di ruolo dell'istituto stesso, designati dal consiglio delle scuole, di due rappresentanti del ministro per la pubblica istruzione, il quale potrà anche ammettervi rappresentanti di altri enti che concorrano, in maniera continuativa, al mantenimento dell'istituto. Il capo dell'ufficio di segreteria assiste alle sedute con voto consultivo.

     Il consiglio per l'amministrazione del patrimonio, istituito nel regio conservatorio di musica San Pietro a Maiella in Napoli con il decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, n. 716, e la commissione amministrativa del regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, di cui all'art. 5 della convenzione approvata con regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, mantengono la presente costituzione.

 

          Art. 45.

     I fondi stanziati nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico, e ogni altro fine inerente ai singoli istituti e per sussidi ad alunni poveri annualmente ripartiti tra i vari istituti a cura del ministero, tenendo presenti i bilanci approvati dai consigli di amministrazione non più tardi del 31 marzo, tolta una parte riservata al ministero per far fronte alle spese di carattere straordinario che si verifichino nel corso dell'esercizio e per le quali vengano fatte apposite proposte dagli istituti.

     Il pagamento dei fondi sopra descritti è disposto dal ministero sotto forma di assegno, in due rate semestrali anticipate.

 

          Art. 46.

     L'erogazione dei fondi assegnati a ciascun istituto è fatta dal presidente del consiglio di amministrazione sotto la sua personale responsabilità; le spese eccedenti la somma di lire 3000 sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

     I conti consuntivi saranno presentati al ministero, per la approvazione, entro il 30 settembre.

 

          Art. 47.

     Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.

     Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dello istituto per l'esercizio seguente.

 

          Art. 48.

     I lavori eseguiti nelle officine delle scuole ed istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio della scuola o dell'istituto.

 

          Art. 49.

     Il personale di segreteria e d'ordine e il personale subalterno destinati a ciascun istituto sono posti alla immediata dipendenza del direttore della segreteria o, in mancanza di esso, del funzionario amministrativo di grado più elevato.

     Il direttore della segreteria risponde al capo dell'istituto di tutti i servizi affidati al personale dipendente.

 

          Art. 50.

     E' ammesso il ricorso al ministro per la pubblica istruzione contro i provvedimenti adottati dai consiglii o dai capi degli istituti, entro 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione.

     Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 51.

     Le disposizioni relative all'amministrazione dei regi licei artistici e accademie di belle arti valgono anche per gli istituti di cui agli articoli 11 e 12.

 

Sezione II

Dello stato dei direttori e dei professori

 

          Art. 52.

     Nelle scuole ed istituti d'arte e negli istituti superiori per le industrie artistiche il personale insegnante stabile è nominato, con deliberazione dell'amministrazione al cui bilancio fa carico la spesa relativa, in seguito a concorso bandito dal ministero, il quale forma la commissione giudicatrice e promuove gli atti del giudizio.

     Nei licei artistici, nelle accademie di belle arti, nei conservatori di musica e nella scuola di recitazione il personale insegnante di ruolo è nominato giusta la legge 6 luglio 1912, n. 734, salvo il disposto dell'art. 20.

     I posti di ruolo del personale insegnante indicati nella tabella 38 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono distribuiti con decreto ministeriale fra gli istituti di cui agli articoli 11, 12, 13, 34 e 40 del presente decreto.

     L'insegnante può essere destinato a insegnare materie diverse da quelle per il cui insegnamento è stato nominato.

     Il numero dei professori di regi istituti d'istruzione media di cui all'art. 20 è determinato annualmente per decreto ministeriale entro il mese di maggio.

 

          Art. 53.

     I posti vacanti nel ruolo del personale insegnante possono essere conferiti, mediante promozione dal grado immediatamente inferiore, non oltre la metà per i licei artistici e le accademie, e non oltre il quarto per i conservatori di musica e la scuola di recitazione.

     In questi ultimi istituti la disposizione di cui al comma precedente non si applica per i posti vacanti nei gradi superiori al decimo.

     La promozione è conferita per merito assoluto su designazione del consiglio di amministrazione del ministero.

     Allo stesso insegnante non possono essere conferite più di due promozioni di grado a norma dei commi precedenti.

 

          Art. 54.

     Per i direttori e i professori di ruolo degli istituti di istruzione artistica, eccettuata la scuola superiore di architettura, valgono le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto non siano in contrasto con quelle della legge 6 luglio 1912, n. 731, e salve le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 55.

     Il ministro ha facoltà di accordare al personale suddetto congedi, per ragioni d'arte, della durata massima complessiva di quarantacinque giorni per ogni anno scolastico.

     I direttori e i professori sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.

 

          Art. 56.

     Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d'insegnamento di qualunque specie, negli istituti di istruzione artistica, eccettuata la scuola superiore d'architettura, sono conferiti dai capi degli istituti, in base a un giudizio di merito comparativo fra i vari aspiranti.

 

          Art. 57.

     La retribuzione ai supplenti o incaricati, nei regi licei artistici e accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella scuola di recitazione, è corrisposta nei mesi di lezione e di esami, per il servizio effettivamente prestato, in ragione di annue lire 350, per ogni ora settimanale di lezione.

     Alle retribuzioni e indennità suddette si provvede con aperture di credito a favore degli economi degli istituti, mediante ordini di pagamento firmati dai capi degli istituti medesimi.

     Nello stesso modo si provvede al pagamento delle retribuzioni e indennità spettanti agli aiuti ed assistenti di cui all'art. 28.

 

          Art. 58.

     Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o aiuto o assistente in regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai concorsi a posti di ruolo nei regi istituti d'istruzione artistica in deroga al limite di età fissato dalla legge, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni.

 

          Art. 59.

     E' fatto divieto agli insegnanti di impartire lezioni private, a titolo oneroso, ai propri alunni.

 

Sezione III

Degli studenti, degli esami e delle tasse

 

          Art. 60.

     La frequenza nella scuola d'arte o corso inferiore dell'istituto d'arte e nei conservatori di musica è valida per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

 

          Art. 61.

     Gli alunni sono puniti per le loro mancanze in scuola e fuori di scuola secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.

 

          Art. 62.

     Nel liceo artistico e nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso.

     Allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si può essere inscritti per più di cinque anni.

 

          Art. 63.

     Gli stranieri sono inscritti nelle regie accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella regia scuola di recitazione a quell'anno di corso pel quale siano ritenuti idonei, a giudizio del consiglio delle scuole.

 

          Art. 64.

     Gli esami negli istituti d'istruzione artistica sono di ammissione, promozione e idoneità, licenza, maturità.

     Con l'esame d' ammissione si accede al corso superiore dell'istituto d'arte, al liceo artistico, all'accademia di belle arti, al conservatorio di musica ed alla scuola di recitazione.

     Con l'esame di maturità si accede all'accademia di belle arti e alla scuola superiore d'architettura.

     Alle classi di ciascun istituto, per le quali non è prescritto esame di ammissione, si accede dagli alunni interni con esame di promozione, dagli esterni con esame di idoneità.

     L'esame di licenza è sostenuto al compimento degli studi nella scuola d'arte o corso inferiore dell'istituto d'arte, nell'istituto superiore per le industrie artistiche, nei singoli corsi dell'accademia di belle arti e dei conservatori di musica, e nella scuola di recitazione.

     La scuola superiore d'architettura conferisce la laurea, ai sensi degli art. 4 e 5 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

 

          Art. 65.

     Alla scuola d'arte o al corso inferiore dell'istituto d'arte si accede con il certificato di promozione alla sesta elementare o di ammissione a scuola media di primo grado.

     Al corso superiore dell'istituto d'arte si accede, altresì, o con la licenza da scuola d'arte o corso inferiore dell'istituto d'arte, ovvero con la licenza da scuola complementare o con certificato di ammissione o promozione alla quarta classe d'una scuola media di primo grado. L'esame di ammissione al liceo artistico per i candidati forniti di licenza da scuola complementare o di ammissione o promozione alla quarta classe di altra scuola media è limitato alle sole prove artistiche.

     All'accademia di belle arti si accede, altresì, con la licenza da istituto d'arte.

     Alla scuola superiore d'architettura si accede, altresì, con esame d'ammissione per le materie artistiche, da chi abbia conseguito la maturità propria del liceo classico o quella propria del liceo scientifico.

 

          Art. 66.

     Non può presentarsi all'esame di licenza dall'istituto d'arte chi non abbia conseguito uno dei titoli di ammissione tanti anni prima quanti sono gli anni del corso superiore dell'istituto stesso.

     Non può presentarsi all'esame di maturità, di cui al terzo comma dell'articolo 64, o all'esame di ammissione all'accademia, chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima uno dei titoli d'ammissione al liceo artistico.

     Il regolamento determina quali periodi di tempo debbano intercedere fra gli esami che si danno nei conservatori di musica.

     Le limitazioni di cui ai commi precedenti non valgono per i candidati che si trovano nel ventiduesimo anno di età.

     All'esame di licenza dall'accademia non sono ammessi privatisti.

     La dispensa di cui all'art. 18 non esenta dagli esami per le materie non frequentate chi si presenti all'esame di maturità.

 

          Art. 67.

     Chi nella prima sessione dell'anno scolastico non superi, o non compia, l'esame è ammesso a sostenerle, o a ripetere, le prove solo nella sessione autunnale dello stesso anno.

 

          Art. 68.

     I diplomi di licenza dai corsi della accademia di belle arti hanno esclusivamente valore di qualifica accademica.

     Non si possono più conferire diplomi di professore di disegno architettonico.

     L'abilitazione all'insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media si consegue per esame di Stato al quale è ammesso chi abbia superato l'esame di maturità propria dal liceo artistico o sia provveduto della licenza da istituto d'arte o da liceo femminile.

 

          Art. 69.

     Vale per gli studenti del liceo artistico la norma sancita dall'art. 75 dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

 

          Art. 70.

     Gli orari d'insegnamento del liceo artistico e quelli delle materie di cultura per gli altri istituti, fatta eccezione della scuola superiore di architettura, sono determinati per decreto reale.

     Pure con decreto reale sono approvati i programmi degli esami di ammissione al liceo artistico e ai singoli corsi dell'accademia di belle arti e di maturità.

     Tutti gli altri orari e programmi sono determinati per decreto ministeriale.

 

          Art. 71.

     La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto d'arte, al liceo artistico, all'accademia di belle arti, al conservatorio di musica e alla scuola di recitazione è composta di professori dell'istituto e di uno o due membri estranei. Allo stesso modo è composta la commissione degli esami di promozione o idoneità e di licenza.

     La commissione dell'esame di maturità è composta di tre professori dell'accademia di belle arti, di un professore universitario e di due professori di istituto medio di secondo grado.

     Le commissioni degli esami di ammissione, di promozione o idoneità e di licenza sono nominate dal presidente o direttore dell'istituto: la commissione dell'esame di maturità è nominata dal ministro.

 

          Art. 72.

     Negli istituti di cui al secondo e terzo alinea dell'art. 2 le opere degli alunni debbono essere esposte al pubblico alla fine dell'anno scolastico almeno per una settimana.

     Negli istituti di cui al quarto alinea dello stesso articolo almeno una parte dei saggi deve essere pubblica.

 

          Art. 73.

     Le tasse scolastiche negli istituti di cui agli art. 11 e 12, sono determinate dallo statuto.

     Per tutti gli altri istituti sono stabilite dall'annessa tabella, salvo il disposto dell'art. 33.

     Le tasse di frequenza possono essere pagate in quattro rate bimestrali anticipate a decorrere dal 1° novembre.

 

          Art. 74. [4]

 

          Art. 75.

     Sono istituite borse di studio dell'ammontare annuo di lire 3000 da conferirsi, secondo le norme del regolamento, nei regi licei artistici e accademie di belle arti, nei regi conservatori di musica e nella scuola di recitazione, ad alunni di condizione disagiata.

     I fondi destinati a tal fine sono compresi negli assegni di cui all'art. 45.

 

          Art. 76.

     L'assegno annuo del pensionato artistico nazionale è di lire 10.000.

     L'indennità per il viaggio all'estero del pensionato di architettura è di lire 12.000.

 

          Art. 77.

     Il pensionato per l'arte musicale è un premio annuo di lire 10.000, da conferirsi mediante concorso all'autore di una composizione sinfonica.

     Tale premio non può esser conferito alla stessa persona per più di due volte.

 

          Art. 78.

     La villa nazionale di Stra può essere adibita per soggiorno temporaneo di artista e di studenti di accademia che intendano ritirarvisi per il compimento d'opere d'arte.

     La concessione è fatta dal ministro.

     Un maestro d'arte della regia accademia di belle arti di Venezia è incaricato della vigilanza, con una retribuzione annua da fissarsi nel decreto di nomina.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 79.

     A decorrere dal 1° novembre 1924 i regi istituti di belle arti di Lucca, Modena, Parma e il regio stabilimento teorico pratico di belle arti di Massa saranno mantenuti come istituti d'arte a condizione che gli enti locali convengano di concorrere al loro mantenimento nella misura che sarà determinata, caso per caso, dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze.

     Il personale governativo, appartenente al ruolo degli insegnanti o agli uffici degli istituti indicati nel primo comma, potrà essere mantenuto in servizio presso i nuovi istituti d'arte; in questo caso continuerà a percepire lo stipendio e ogni altra indennità a carico del bilancio dello Stato, continuerà la sua carriera alla pari degli altri insegnanti e impiegati dello stesso grado appartenenti ai ruoli governativi, nei quali sarà considerato in soprannumero, e avrà diritto all'eventuale trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

     La spesa derivante dal mantenimento in servizio del personale predetto sarà detratta dal contributo annuo assunto dallo Stato a norma della convenzione; nel caso che l'ammontare totale di dette spese superi quello del contributo statale, la differenza sarà rimborsata allo Stato dall'ente a cui favore sarà istituito il contributo statale.

     Il personale che non potrà essere conservato presso tali istituti d'arte sarà destinato ai regi licei artistici e accademie di belle arti.

 

          Art. 80.

     Il contributo annuo dello Stato a favore del regio istituto di belle arti delle Marche, in Urbino, sarà soppresso dal 1° gennaio 1925 se entro quella data gli enti locali non avranno compiuti gli atti necessari per la trasformazione in istituto d'arte.

 

          Art. 81.

     Nelle regie accademie di belle arti, il corso speciale di architettura continuerà a funzionare ridotto a due anni sino a che non venga istituita nella stessa sede una scuola superiore di architettura, nel qual caso il professore di architettura sarà assegnato alla nuova scuola superiore.

     Coloro che aspirano all'ammissione al detto corso debbono possedere i requisiti prescritti per l'ammissione alla scuola superiore di architettura.

     Chi abbia superato gli esami finali del biennio del corso speciale predetto ha diritto all'inscrizione al terzo corso della scuola superiore d'architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del primo biennio.

     Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto siano già inscritti al corso speciale di architettura presso una regia accademia o istituto di belle arti potranno conseguire il diploma di professore di disegno architettonico secondo le norme presentemente in vigore.

 

          Art. 82.

     Una commissione composta di tutti i professori determinerà entro il 15 luglio 1924, in ciascuna accademia od istituto, a quale corso ed anno del nuovo ordinamento possano essere ammessi gli alunni inscritti per l'anno scolastico 1923-1924.

 

          Art. 83.

     I presidenti e direttori di regie accademie e istituti di belle arti, attualmente in carica, cesseranno dall'ufficio a decorrere dal 1° marzo 1924, fatta eccezione per i direttori degli istituti di cui all'art. 79.

     Gli artisti che siano stati maestri nei corsi liberi superiori del regio istituto di belle arti di Roma, avranno la precedenza nella nomina a maestri d'arte presso la regia accademia di belle arti di Roma.

 

          Art. 84.

     Entro tre anni dall'applicazione del nuovo ordinamento degli studi il ministro per la pubblica istruzione, udito il parere di un'apposita commissione tecnica, dispenserà dal servizio gli insegnanti dei regi licei artistici e accademie di belle arti che non siano riconosciuti idonei.

     La commissione di cui al precedente comma sarà composta di un professore appartenente ai ruoli del personale insegnante dei regi licei artistici e accademie di belle arti e di due cultori d'arte estranei ai ruoli, e pronuncerà il suo giudizio dopo accertamenti fatti presso ciascun istituto.

 

          Art. 85.

     Sino a sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il governo del Re è autorizzato a derogare dalle norme degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 6 luglio 1912, n. 734, rispetto alla nomina del personale straordinario del regio liceo musicale di Santa Cecilia che all'inizio dell'anno scolastico 1918-1919 trovavasi in servizio militare.

 

          Art. 86.

     Nella prima applicazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (1), i posti del grado 9° del ruolo del personale d'ordine degli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili impiegati aventi i requisiti di cui all'art. 10 del regio decreto predetto, potranno essere conferiti per merito comparativo ad altri impiegati del grado 10° che abbiano complessivamente, nei gradi 10°, 11° e 12°, tredici anni di anzianità.

     Per coloro che furono nominati archivisti dal 1° maggio 1919, il servizio di ruolo prestato anteriormente sarà considerato per intero come servizio effettivo nel grado di applicato, tolto il servizio prestato in posti di custode ed equivalenti.

 

          Art. 87.

     Sino al 30 settembre 1924, i posti che rimarranno vacanti nei gradi inferiori al decimo del ruolo del personale di ordine degli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica dopo l'applicazione delle disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, potranno essere conferiti su parere del consiglio di amministrazione ad impiegati dei ruoli dipendenti dal ministero della pubblica istruzione e ad avventizi e salariati in servizio a qualsiasi titolo e con funzioni d'ordine nei regi istituti d'arte e di musica e nella regia scuola di recitazione e negli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

 

          Art. 88.

     Salvo le disposizioni del secondo comma dell'art. 86, per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale d'ordine degli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, è considerata come servizio effettivo nel grado l'anzianità riconosciuta al personale predetto agli effetti del collocamento nelle tabelle approvate con il regio decreto 13 maggio 1920, n. 715(2).

 

Disposizioni finali

 

          Art. 89.

     Le disposizioni relative alla distribuzione degl'insegnanti negli istituti, alle tasse e al nuovo ordinamento degli studi, salvo che per gli esami di ammissione, avranno effetto dal 1° novembre 1924.

 

          Art. 90.

     Sono abrogati gli art. 4 e 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2211.

 

          Art. 91.

     Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre vigenti disposizioni di legge relative allo stesso oggetto.

 

 

Tabella

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del R.D. 28 aprile 1927, n. 801.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del R.D. 28 aprile 1927, n. 801.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 20 maggio 1966, n. 335.