§ 57.7.292 - D.P.R. 3 luglio 1964, n. 784.
Norme per l'applicazione degli articoli 17, 19 e 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sul passaggio a carico dello Stato del personale di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/07/1964
Numero:784


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari ed i ruoli aggiunti del personale di segreteria ed ausiliario della scuola media di cui alla legge 1° luglio 1940, n. 899, e [...]
Art. 2.      Il personale di segreteria ed ausiliario di ruolo che risulti assunto con regolare deliberazione comunale, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente [...]
Art. 3.      Il personale di segreteria ed ausiliario, inquadrato con regolare deliberazione, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente all'entrata in vigore della legge [...]
Art. 4.      I collocamenti di cui al primo comma del precedente articolo sono effettuati tenendo conto dell'anzianità di effettivo servizio posseduta dagli interessati al 30 settembre 1963, nei ruoli [...]
Art. 5.      Il collocamento nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media può essere disposto solo nei confronti di coloro che abbiano prestato lodevole servizio.
Art. 6.      Gli applicati di segreteria, collocati nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con le [...]
Art. 7.      Il personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli transitori e aggiunti delle Amministrazioni comunali, in servizio nelle scuole di cui all'art. 2, deve presentare, a pena di decadenza, [...]
Art. 8.      Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti di collocamento del personale di segreteria ed ausiliario delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale, dipendente dalle [...]


§ 57.7.292 - D.P.R. 3 luglio 1964, n. 784.

Norme per l'applicazione degli articoli 17, 19 e 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sul passaggio a carico dello Stato del personale di segreteria ed ausiliario delle scuole secondarie di avviamento professionale.

(G.U. 28 settembre 1964, n. 239)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari ed i ruoli aggiunti del personale di segreteria ed ausiliario della scuola media di cui alla legge 1° luglio 1940, n. 899, e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale a carico dello Stato.

     Dalla stessa data sono istituiti nella scuola media, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i ruoli ordinari ed i ruoli aggiunti del personale di segreteria ed ausiliario.

     Il personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli aggiunti, di cui al primo comma del presente articolo, viene collocato, con effetto dal 1° ottobre 1963, nei corrispondenti nuovi ruoli della scuola media, in base all'anzianità di iscrizione nel ruolo di provenienza. A parità di anzianità, si applicano i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 2.

     Il personale di segreteria ed ausiliario di ruolo che risulti assunto con regolare deliberazione comunale, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ed in servizio, alla stessa data, nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale statali è, a domanda, collocato nei corrispondenti ruoli ordinari della scuola media.

     I collocamenti di cui al precedente comma, disposti, con decorrenza 1° ottobre 1963, in base all'anzianità di effettivo servizio maturata dagli interessati al 30 settembre 1963 nel ruolo cui appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono effettuati, per il personale di segreteria, nelle qualifiche e con i relativi coefficienti, previsti dalle tabelle A e C, allegate alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e per il personale ausiliario, nelle due prime qualifiche e con i relativi coefficienti previsti dall'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in seguito alla ricostruzione di carriera, sulla base del servizio prestato nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 3.

     Il personale di segreteria ed ausiliario, inquadrato con regolare deliberazione, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni comunali, e in servizio, alla stessa data, nelle scuole di cui all'art. 2, è collocato, a domanda, nei corrispondenti ruoli aggiunti della scuola media, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1963.

     Il collocamento è disposto, per il personale di segreteria, nelle prime due qualifiche e con i relativi coefficienti di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 e, per il personale ausiliario, nella qualifica e con il relativo coefficiente iniziale del corrispondente personale di ruolo ordinario.

 

          Art. 4.

     I collocamenti di cui al primo comma del precedente articolo sono effettuati tenendo conto dell'anzianità di effettivo servizio posseduta dagli interessati al 30 settembre 1963, nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti della carriera cui appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     Negli stessi ruoli è collocato, a domanda, secondo la categoria d'impiego d'appartenenza il personale di segreteria ed ausiliario non di ruolo, a carico delle Amministrazioni comunali, in servizio, alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nelle scuole di cui all'art. 2, che abbia maturato alla data del 30 settembre 1963, o maturi successivamente il periodo continuativo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Il primo quadriennio di effettivo servizio scolastico non di ruolo, eccedente quello richiesto per il collocamento nei ruoli aggiunti, è computato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

     Il rimanente servizio scolastico non di ruolo è computato per metà, ai fini di cui al precedente comma.

     Il servizio di cui sopra, prestato in categorie immediatamente inferiori, è in ogni caso computato per metà.

 

          Art. 5.

     Il collocamento nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media può essere disposto solo nei confronti di coloro che abbiano prestato lodevole servizio.

     Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni e modificazioni.

     I collocamenti di cui ai precedenti commi sono disposti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     A parità di anzianità, la precedenza spetta al personale proveniente dai ruoli statali.

     Con successivo provvedimento sarà stabilito l'ordine di ruolo.

 

          Art. 6.

     Gli applicati di segreteria, collocati nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con le funzioni di segretario, nelle scuole di cui all'art. 2, possono essere mantenuti, se riconosciuti idonei, nelle predette funzioni, continuando, comunque, a far parte della carriera esecutiva, fino a quando alle stesse scuole non venga assegnato un segretario.

 

          Art. 7.

     Il personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli transitori e aggiunti delle Amministrazioni comunali, in servizio nelle scuole di cui all'art. 2, deve presentare, a pena di decadenza, domanda per il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti della scuola media, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

     Entro lo stesso termine deve presentare domanda per l'inquadramento nei ruoli aggiunti il personale non di ruolo, che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale abbia maturato l'anzianità di servizio prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Il personale non di ruolo che maturi anzianità necessaria per l'inquadramento nei ruoli aggiunti successivamente alla data di cui ai precedenti commi, deve presentare domanda al capo d'Istituto, a pena di decadenza, entro due mesi dal compimento di tale anzianità.

     L'accertamento della regolarità dell'assunzione, disposta dall'Amministrazione comunale, viene effettuata d'ufficio.

     Qualora dall'istruttoria compiuta non risultino sufficienti elementi di giudizio ai fini del richiesto collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti, le domande sono sottoposte al parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, che si pronuncerà sulla sussistenza dei requisiti prescritti e del lodevole servizio prestato dall'interessato.

     La relazione concernente l'accertamento della qualità del servizio prestato è compilata sulla base della capacità, della condotta e del rendimento, dal capo d'Istituto.

 

          Art. 8.

     Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti di collocamento del personale di segreteria ed ausiliario delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale, dipendente dalle Amministrazioni comunali, nei ruoli statali, ai sensi delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il trattamento economico spettante a tale personale continuerà, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 20 della legge predetta, ad essere corrisposto dalle rispettive Amministrazioni comunali a proprio carico.

     Successivamente alla emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, l'importo della spesa consolidata a carico dei Comuni, ai sensi del richiamato art. 20 della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sarà corrisposto allo Stato in sede di riscossione da parte dei Comuni medesimi del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica e statale di pertinenza dei Comuni, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

     Nel caso in cui, nella prima applicazione delle norme di cui al presente articolo il contributo previsto dalla citata legge 16 settembre 1960, n. 1014, sia già stato corrisposto ai Comuni, l'importo della spesa consolidata sarà dai Comuni versato mensilmente all'entrata del bilancio dello Stato.