§ 57.7.17a - Legge 1 febbraio 1956, n. 34.
Nuove norme in tema di esami universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:01/02/1956
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, numero 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite la parole: "quale [...]
Art. 2.      L'art. 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 57.7.17a - Legge 1 febbraio 1956, n. 34.

Nuove norme in tema di esami universitari.

(G.U. 16 febbraio 1956, n. 39).

 

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, numero 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite la parole: "quale prolungamento delle due sessioni".

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta è soppresso.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Nell'appello di cui all'art. 1 gli studenti non potranno sostenere più di due esami di profitto, oltre a quello di laurea o di diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso ai sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e agli studenti iscritti fino a tutto l'anno 1953-54. Potranno essere ripetuti anche esami antecedentemente sostenuti con esito negativo nella stessa sessione autunnale, purchè non si tratti di esami falliti anche nella precedente sessione estiva.

     Gli esami sostenuti favorevolmente nell'appello predetto sono validi ai fini del superamento delle limitazioni previste per il passaggio ad anni di corso successivi".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.