Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 01/02/1956 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, numero 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite la parole: "quale [...] |
Art. 2. L'art. 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, è sostituito dal seguente |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 57.7.17a - Legge 1 febbraio 1956, n. 34.
Nuove norme in tema di esami universitari.
(G.U. 16 febbraio 1956, n. 39).
Al primo comma dell'art. 1 della
Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta è soppresso.
L'art. 2 della
"Nell'appello di cui all'art. 1 gli studenti non potranno sostenere più di due esami di profitto, oltre a quello di laurea o di diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso ai sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
Gli esami sostenuti favorevolmente nell'appello predetto sono validi ai fini del superamento delle limitazioni previste per il passaggio ad anni di corso successivi".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.