§ 57.7.158 - Legge 5 gennaio 1955, n. 8.
Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:05/01/1955
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1° e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli [...]
Art. 2. 


§ 57.7.158 - Legge 5 gennaio 1955, n. 8.

Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.

(G.U. 26 gennaio 1955, n. 20)

 

     Art. 1.

     Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1° e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento delle due sessioni [1] .

     (Omissis) [2]

 

          Art. 2. [3]

     Nell'appello di cui all'art. 1 gli studenti non potranno sostenere più di due esami di profitto, oltre a quello di laurea o di diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso ai sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e agli studenti iscritti fino a tutto l'anno 1953-54. Potranno essere ripetuti anche esami antecedentemente sostenuti con esito negativo nella stessa sessione autunnale, purché non si tratti di esami falliti anche nella precedente sessione estiva.

     Gli esami sostenuti favorevolmente nell'appello predetto sono validi ai fini del superamento delle limitazioni previste per il passaggio ad anni di corso successivi.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 1 febbraio 1956, n. 34.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 1 febbraio 1956, n. 34.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 1 febbraio 1956, n. 34.