§ 57.7.130 - Legge 13 giugno 1952, n. 690.
Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/06/1952
Numero:690


Sommario
Art. 1.      A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli assunti o riassunti in ruolo, successivamente, nonché alle loro [...]
Art. 2.      Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, inscritti al Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942, sono soggetti, per i servizi resi a partire [...]
Art. 3.      Per la valutazione dei servizi prestati fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, [...]
Art. 4.      I periodi di servizio militare, anche se prestati anteriormente al 1° ottobre 1948, sono valutati con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che i periodi stessi siano [...]
Art. 5.      Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizi con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla [...]
Art. 6.      Nei riguardi del personale civile e militare dello Stato, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie di cui al primo comma del successivo art. 15 è valutabile in [...]
Art. 7.      Per gli insegnanti elementari che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di Comuni aventi autonomia scolastica, il trattamento di quiescenza è liquidato per [...]
Art. 8.      Nei casi di ricongiunzione di servizi statali e di servizi resi ad enti con iscrizione a regolamento speciale di pensione, qualora gli enti medesimi avessero già risoluto i loro rapporti con [...]
Art. 9.      Agli insegnanti elementari provvisti di pensione diretta a carico dello Stato, anche se originariamente liquidata dal Monte pensioni, i quali siano stati o vengano riassunti in servizio statale [...]
Art. 10.      E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data [...]
Art. 11.      I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari sono emessi dal provveditore agli studi da cui gli insegnanti stessi amministrativamente [...]
Art. 12.      I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza sono trasmessi, insieme con tutti i documenti di rito, al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 13.      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli insegnanti dei giardini d'infanzia all'estero, alle direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia delle ex-colonie [...]
Art. 14.      Nei confronti degli insegnanti che al momento della cessazione dal servizio appartengano al ruolo coloniale istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, nonché delle direttrici e [...]
Art. 15.      A decorrere dal 1° ottobre 1948 è assunto dallo Stato l'onere delle pensioni e delle quote di pensioni già a carico del Monte pensioni liquidate o da liquidarsi a favore delle seguenti categorie [...]
Art. 16.      Nei casi di pensioni ripartite anche con enti diversi dallo Stato, per le quali lo Stato deve, a norma del precedente art. 15, assumere l'onere delle quote già facenti carico al Monte pensioni, [...]
Art. 17.      Per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° ottobre 1948, il diritto a conseguire, l'indennità o la pensione viene stabilito, sia per gli insegnanti, sia per le loro vedove od [...]
Art. 18.      Le domande di riscatto dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del Monte pensioni, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione [...]
Art. 19.      Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1948, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte pensioni, è utile ai fini [...]
Art. 20.      I contributi dovuti e non corrisposti al Monte pensioni dagli insegnanti aventi diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, nonché quelli degli enti dai quali gli insegnanti [...]
Art. 21.      I versamenti volontari effettuati al Monte pensioni sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, su domanda, agli insegnanti od ai loro aventi causa, nell'importo accreditato [...]
Art. 22.      I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione dell'indennità di [...]
Art. 23.      In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª) è soppresso [...]
Art. 24.      I crediti del Monte pensioni verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese [...]
Art. 25.      Entro il 31 dicembre 1952 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministero per il [...]
Art. 26.      Le spese e le entrate della gestione Monte pensioni per gli insegnanti elementari avvenute dal 1° ottobre 1948 in poi si imputano alla gestione della Sezione autonoma per le pensioni agli [...]
Art. 27.      La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente art. 24 viene [...]


§ 57.7.130 - Legge 13 giugno 1952, n. 690. [1]

Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari.

(G.U. 3 luglio 1952, n. 152)

 

     Art. 1.

     A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli assunti o riassunti in ruolo, successivamente, nonché alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Il personale di cui al comma precedente è soggetto, dalla stessa data del 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 2.

     Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, inscritti al Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942, sono soggetti, per i servizi resi a partire dal 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. Detti servizi sono considerati ad ogni effetto utili a pensione.

     Gli insegnanti di cui al precedente comma e le loro famiglie, all'atto della definitiva cessazione dal servizio o della morte, hanno diritto al trattamento di quiescenza in base alle norme vigenti per gli impiegati civili, tenuto anche conto del servizio precedentemente prestato con iscrizione al Monte pensioni.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza non sono valutabili i servizi resi dagli insegnanti di cui al presente articolo posteriormente al 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

     Il trattamento di quiescenza viene liquidato con decorrenza dalla data di cui al precedente comma oppure anche anteriormente, nei casi di comprovata inabilità fisica al servizio o di compimento di quaranta anni di servizio utile, restando esclusa la valutazione degli eventuali servizi resi posteriormente.

     Quando la pensione è liquidata per inabilità fisica o per il compimento dei quaranta anni di servizio, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di liquidazione.

 

          Art. 3.

     Per la valutazione dei servizi prestati fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e successive modificazioni, semprechè non sia diversamente disposto dalla presente legge.

 

          Art. 4.

     I periodi di servizio militare, anche se prestati anteriormente al 1° ottobre 1948, sono valutati con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che i periodi stessi siano stati riconosciuti utili in misura più favorevole con provvedimento degli Istituti di previdenza e siano stati versati per intero i contributi dovuti.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di applicazione della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributo di riconoscimento e di riscatto del servizio militare, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizi con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonché di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme stabilite per i dipendenti dello Stato ed è posto a totale carico dello Stato.

     Gli iscritti agli Istituti di previdenza di cui al primo comma i quali, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione al Monte pensioni, conseguono il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati, considerando i servizi con iscrizione al Monte pensioni come resi con iscrizione alla Sezione autonoma per gli insegnanti istituita con l'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914. L'onere relativo ai servizi resi con iscrizione al Monte pensioni è posto a carico dell'Istituto liquidatore.

 

          Art. 6.

     Nei riguardi del personale civile e militare dello Stato, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie di cui al primo comma del successivo art. 15 è valutabile in pensione a carico dello Stato, qualora non sia produttivo di trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza o di altri enti.

 

          Art. 7.

     Per gli insegnanti elementari che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di Comuni aventi autonomia scolastica, il trattamento di quiescenza è liquidato per tutto il servizio utile con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e l'onere relativo è ripartito tra lo Stato e i Comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi. A tali effetti il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni è considerato come servizio di Stato.

     La valutazione dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti comunali si effettua in ogni caso in base alle norme dei regolamenti medesimi.

     Resta in facoltà dei detti insegnanti di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del Comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato.

     Il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni delle quote posto a loro carico.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti elementari ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione posteriormente al 31 dicembre 1933, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione ai regolamenti stessi a decorrere dal 1° ottobre 1948.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano pure ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, agli ispettori centrali ed in genere al personale di cui all'art. 59 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in servizio di Stato successivamente al 30 settembre 1948.

 

          Art. 8.

     Nei casi di ricongiunzione di servizi statali e di servizi resi ad enti con iscrizione a regolamento speciale di pensione, qualora gli enti medesimi avessero già risoluto i loro rapporti con l'insegnante mediante la concessione del trattamento di quiescenza spettante a norma dei propri regolamenti, oppure mediante la restituzione dei contributi versati, i servizi resi agli enti stessi e allo Stato possono essere cumulati purché l'interessato ne faccia domanda entro novanta giorni dalla definitiva cessazione dal servizio, impegnandosi a rimborsare all'ente l'importo dei contributi o dell'indennità ovvero quello delle rate di pensione riscosse contemporaneamente alla percezione di stipendi pensionabili, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può effettuarsi in unica soluzione ovvero ratealmente, nel periodo che l'ente caso per caso riterrà di stabilire.

     Per coloro che sono stati già collocati a riposo la detta facoltà può esercitarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Agli insegnanti elementari provvisti di pensione diretta a carico dello Stato, anche se originariamente liquidata dal Monte pensioni, i quali siano stati o vengano riassunti in servizio statale con percezione di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, si applicano le disposizioni contenute nei primi tre articoli della legge 11 aprile 1938, n. 420.

     Il pagamento della pensione, ove non sia stato già sospeso, cessa a partire dalla prima rata con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della successiva riassunzione.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge sono sospesi i recuperi in corso di quote di pensione, disposti ai sensi dell'art. 69 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, si computano i versamenti già effettuati al Monte pensioni ai sensi del citato art. 69.

 

          Art. 10.

     E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata.

 

          Art. 11.

     I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari sono emessi dal provveditore agli studi da cui gli insegnanti stessi amministrativamente dipendono.

     Il provveditore agli studi, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio dell'insegnante, liquida, in via provvisoria, il trattamento di cui all'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

 

          Art. 12.

     I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza sono trasmessi, insieme con tutti i documenti di rito, al Ministero della pubblica istruzione.

     Il Ministero provvede alla liquidazione delle pensioni definitive e trasmette gli atti alla Corte dei conti, per la registrazione dei decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione della pensione.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli insegnanti dei giardini d'infanzia all'estero, alle direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia delle ex-colonie italiane, mantenuti dallo Stato.

 

          Art. 14.

     Nei confronti degli insegnanti che al momento della cessazione dal servizio appartengano al ruolo coloniale istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, nonché delle direttrici e delle ex insegnanti dei giardini d'infanzia delle ex colonie italiane di cui all'articolo precedente, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero dell'Africa Italiana.

     In corrispondenza alla valutazione, ai fini di pensione, dei servizi resi dagli insegnanti di cui al comma precedente con assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni a termini dell'art. 11 del regio decreto 4 gennaio 1920, n. 68, il Ministero dell'Africa Italiana è sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'Istituto predetto.

     Nei confronti degli insegnanti che dal ruolo coloniale siano stati o vengano trasferiti in altro ruolo statale e nei confronti dei direttori centrali, il Ministero competente alla liquidazione del trattamento di quiescenza subentra nei diritti di cui al precedente comma presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     Per gli insegnanti dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 15.

     A decorrere dal 1° ottobre 1948 è assunto dallo Stato l'onere delle pensioni e delle quote di pensioni già a carico del Monte pensioni liquidate o da liquidarsi a favore delle seguenti categorie di personali cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta, nonché a favore delle loro vedove ed orfani:

     1° insegnanti delle scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dallo Stato;

     2° insegnanti delle scuole elementari e dei giardini di infanzia, mantenuti all'estero dallo Stato;

     3° insegnanti delle scuole elementari, direttrici ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex colonie italiane.

     La spesa relativa grava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

     L'onere delle pensioni e delle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi al Monte pensioni a favore di titolari diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo è assunto, a decorrere dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 16.

     Nei casi di pensioni ripartite anche con enti diversi dallo Stato, per le quali lo Stato deve, a norma del precedente art. 15, assumere l'onere delle quote già facenti carico al Monte pensioni, il pagamento integrale della pensione e dell'assegno di caroviveri viene effettuato dallo Stato salvo rivalsa verso gli enti debitori delle quote a loro carico. Tali quote sono anticipate nell'ammontare che risulta corrisposto al 30 settembre 1948.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Stato, Monte pensioni ed altri enti per le quali il pagamento della Pensione originaria viene effettuato per intero dallo Stato, a norma dell'art. 64 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

 

          Art. 17.

     Per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° ottobre 1948, il diritto a conseguire, l'indennità o la pensione viene stabilito, sia per gli insegnanti, sia per le loro vedove od orfani, in base alle norme che regolavano il trattamento di quiescenza dell'insegnante alla data della sua cessazione dal servizio. Nei casi anzidetti, qualora il diritto a trattamento di quiescenza sorga in data posteriore al 1° ottobre 1948, la liquidazione viene effettuata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 18.

     Le domande di riscatto dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del Monte pensioni, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Al riscatto dei servizi suddetti sarà provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso, vigenti alla data del 30 settembre 1948.

     I contributi ancora dovuti od in corso di pagamento alla data del 1° ottobre 1948; anche per i riscatti disposti dal Monte pensioni, sono versati allo Stato.

 

          Art. 19.

     Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1948, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte pensioni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità si detrae una quota proporzionale al maggior numero di anni di cui l'interessato beneficia per effetto del servizio prestato in detti asili.

 

          Art. 20.

     I contributi dovuti e non corrisposti al Monte pensioni dagli insegnanti aventi diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, nonché quelli degli enti dai quali gli insegnanti stessi dipendevano, sono dovuti allo Stato.

 

          Art. 21.

     I versamenti volontari effettuati al Monte pensioni sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, su domanda, agli insegnanti od ai loro aventi causa, nell'importo accreditato al 30 settembre 1948. In mancanza della domanda detto rimborso viene eseguito all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 22.

     I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dipendenti Statali (E.N.P.A.S.), sono riconosciuti:

     per intero, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

     per il 70 per cento, per i casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952.

 

          Art. 23.

     In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª) è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1948.

 

          Art. 24.

     I crediti del Monte pensioni verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri e indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per le quote di pensioni e indennità si considerano estinti.

     L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948 dal Monte pensioni, di cui al precedente art. 21, è versato allo Stato.

 

          Art. 25.

     Entro il 31 dicembre 1952 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministero per il tesoro, al fine di accertare il valore delle riserve matematiche per gli oneri latenti e maturati relative agli insegnanti in servizio ed ai titolari di pensioni passati, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dal Monte pensioni alla Sezione predetta.

 

          Art. 26.

     Le spese e le entrate della gestione Monte pensioni per gli insegnanti elementari avvenute dal 1° ottobre 1948 in poi si imputano alla gestione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, la quale subentra a quella del Monte pensioni con effetto dalla data predetta. Le Amministrazioni competenti sono all'uopo autorizzate, su richiesta della Sezione, ad eseguire il trasferimento a nome della medesima dei titoli di proprietà del Monte pensioni.

 

          Art. 27.

     La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente art. 24 viene ripartita come segue:

     a) all'E.N.P.A.S., per lire 3300 milioni per soddisfare ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'applicazione del precedente art. 22;

     b) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'art. 25;

     c) allo Stato, per l'eventuale importo rimanente.

     Il versamento di cui alla lettera a) sarà effettuato dalla Sezione autonoma all'E.N.P.A.S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.