§ 57.7.105 - D.P.R. 14 febbraio 1949, n. 236.
Regolamento per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo transitorio negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistico


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/02/1949
Numero:236


Sommario
Art. 1.      Per i concorsi nazionali per titoli a posti dei ruoli speciali transitori negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento [...]
Art. 2.      Ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale [...]
Art. 3.      Le classi dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, le cattedre a cui tali concorsi danno accesso e i titoli necessari per l'ammissione sono quelli indicati nelle [...]
Art. 4.      Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di nominare le Commissioni giudicatrici, ai sensi del successivo art. 10, prima che siano indetti i concorsi nazionali per titoli a posti di [...]
Art. 5.      Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui al presente decreto si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del bando, il limite di età stabilito dalle norme in [...]
Art. 6.      Il termine per la presentazione della domanda di ammissione non può essere minore di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7.      Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:
Art. 8.      Sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere a), b), d), e) ed f) del precedente art. 7, gli istanti che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza [...]
Art. 9.      Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare altrettante domande, a ognuna delle quali deve essere allegata una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero [...]
Art. 10.      Il numero dei componenti le commissioni giudicatrici è quello stabilito dal regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, e dall'art. 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.
Art. 11.      Nelle tabelle A e B annesse al presente decreto sono fissati i criteri di valutazione in base ai quali le commissioni giudicatrici compilano le graduatorie di cui all'art. 2 del decreto [...]
Art. 12.      Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.
Art. 13.      Le graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono compilate dai capi degli istituti e delle scuole dopo la notificazione da parte [...]
Art. 14.      Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno precisati i documenti da presentare per la inclusione nelle graduatorie di cui al precedente articolo, le modalità e il termine per [...]
Art. 15.      Le graduatorie formate a seguito dei concorsi previsti dal presente decreto non sono esecutive se non siano approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità [...]
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 57.7.105 - D.P.R. 14 febbraio 1949, n. 236.

Regolamento per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo transitorio negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistico

(G.U. 24 maggio 1949, n. 119)

 

     Art. 1.

     Per i concorsi nazionali per titoli a posti dei ruoli speciali transitori negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, si osservano in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 e successive modificazioni.

     Per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica si osservano, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, dei regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924, n. 969, 22 gennaio 1925, n. 58 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

 

          Art. 2.

     Ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale possono essere ammessi gli insegnanti che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) siano in possesso del titolo prescritto per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nei predetti istituti e scuole;

     b) dimostrino di aver insegnato, dopo il conseguimento del titolo, in istituti o scuole secondarie governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e d'avviamento professionale per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio scolastico dal 1943-44 al 1947-48, salvo i casi di riduzione previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;

     c) dimostrino di aver impartito l'insegnamento, in ciascuno dei tre anni di cui alla precedente lettera b), per non meno di sei ore settimanali e per un periodo sufficiente, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

     Per l'ammissione ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica è necessario il possesso del titolo richiesto per l'insegnamento in tale tipo d'istituti e scuole e l'aver insegnato nelle scuole medesime negli anni indicati alla lettera b), per il numero di ore settimanali e per i periodi, in ciascun anno, di cui alla lettera c).

 

          Art. 3.

     Le classi dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, le cattedre a cui tali concorsi danno accesso e i titoli necessari per l'ammissione sono quelli indicati nelle tabelle approvate, per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, con regio decreto 11 febbraio 1941, numero 229 e, per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

     Per i conservatori di musica i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dal regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

     Per le accademie di belle arti, i licei artistici e gli istituti e le scuole d'arte i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924, n. 969, e 29 giugno 1924, n. 1239.

     I titoli di studio per l'ammissione, ove occorrano, ai concorsi di cui al secondo e terzo comma, sono quelli previsti dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 3 giugno 1924, n. 969, e successive modificazioni.

     Per l'ammissione ai concorsi ai posti di ruolo speciale transitorio che potranno essere istituiti alle condizioni nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1127, per i sotto indicati insegnamenti, sono validi i titoli per ciascun insegnamento appresso specificati:

     a) per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi di collegamento annesse ai licei scientifici e agli istituti magistrali, valgono i titoli di categoria a) e di categoria b) indicati dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le classi di concorso: I - ordine medio (italiano, latino, storia e geografia) e I - ordine superiore classico (italiano, latino, greco, storia e geografia);

     b) per l'insegnamento delle materie letterarie nella prima classe degli istituti tecnici valgono, oltre ai titoli indicati nella precedente lettera, anche quelli di categoria a) e di categoria b) richiesti dalla tabella A - classe I (cultura generale nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili) e dalla tabella M - classe I (italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna), approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

     c) per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti magistrali, nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici, nella prima classe degli istituti tecnici agrari e per geometri, nella scuola media, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, sono validi i titoli di categoria a) e b) indicati nelle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria;

     d) per l'insegnamento dell'economia domestica nella scuola media sono validi i titoli di categoria a) e b) indicati nella tabella L - classe III (economia domestica, esercitazioni e igiene nella scuola professionale femminile), dalla tabella M - classe IV (economia domestica e igiene nella scuola di magistero professionale per la donna) approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e dalla tabella B - classe III (contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale) approvata con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

     e) per l'insegnamento della stenografia, della calligrafia e della dattilografia nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e d'avviamento professionale, valgono i titoli di abilitazione conseguiti in base alle speciali norme che regolano i relativi esami di Stato e i titoli di studio validi per I titoli di abilitazione all'insegnamento della stenografia per uno o due soltanto dei tre sistemi prescritti sono valutati come abilitazioni parziali;l'ammissione a tali esami.

     f) per l'insegnamento di materie tecniche del tipo agrario, industriale, commerciale e marinaro nelle scuole di avviamento professionale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella B - classi IV, V, VI e VII (direzione con insegnamento di materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale) approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

     g) per l'insegnamento della matematica nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso II - ordine medio (matematica negli istituti medi inferiori);

     h) per l'insegnamento del disegno nella scuola media e nella scuola di avviamento professionale sono validi i titoli di categoria a) e b) richiesti, per la classe XI - ordine superiore classico (disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali) e per la classe X - tabella A ordine superiore tecnico (disegno negli istituti tecnici per geometri), dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

     i) per l'insegnamento della pedagogia nella scuola di magistero professionale per la donna valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso V - ordine superiore classico (filosofia e pedagogia negli istituti magistrali);

     l) per l'insegnamento della prima lingua straniera nell'istituto tecnico commerciale valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria;

     m) per l'insegnamento del canto corale nella scuola di avviamento professionale valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, numero 229, per la classe di concorso XII - ordine superiore classico (musica e canto nell'istituto magistrale);

     n) per l'insegnamento della matematica e fisica nell'istituto tecnico agrario valgono i titoli di categoria a) e b) indicati nella tabella A - classe VII (matematica e fisica nell'istituto tecnico commerciale e per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

     o) per l'insegnamento del disegno nella prima classe dell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella A - classe X (disegno negli istituti tecnici per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

     p) per l'insegnamento delle scienze naturali, della geografia generale ed economica nell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella G - classe I (scienze naturali, geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

     q) per l'insegnamento dell'educazione fisica valgono i diplomi rilasciati dai cessati Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli, dalla ex scuola di educazione fisica annessa all'Università di Bologna, purché quest'ultimo titolo sia stato convalidato dall'esame integrativo sostenuto, nell'anno 1929, presso l'ex Accademia di educazione fisica di Roma, dalle cessate Accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto, nonché i diplomi rilasciati dalla cessata Accademia di scherma di Roma, ai quali è attribuito valore di abilitazione agli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1127.

     È altresì titolo valido la frequenza di corsi speciali che, pur non comportando il conseguimento di uno dei predetti diplomi, costituirono titolo sufficiente per l'immissione nei ruoli di gruppo A della cessata GIL.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di nominare le Commissioni giudicatrici, ai sensi del successivo art. 10, prima che siano indetti i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, allo scopo di predisporre, con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori preparatori per la formazione delle graduatorie.

 

          Art. 5.

     Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui al presente decreto si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del bando, il limite di età stabilito dalle norme in vigore per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario.

 

          Art. 6.

     Il termine per la presentazione della domanda di ammissione non può essere minore di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 7.

     Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

     a) atto di nascita;

     b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

     c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

     d) certificato generale del casellario giudiziario;

     e) certificato di regolare condotta civile e morale. La condotta civile e militare dell'istante è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione dal concorso può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

     f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

     g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento;

     h) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale l'istante chiede l'ammissione al concorso, secondo le tabelle di cui all'art. 3 del presente decreto;

     i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di cui alla precedente lettera h), se essi non risultano dal titolo stesso o se il titolo non sia presentato a norma del successivo art. 8;

     l) stato di famiglia per i coniugati con prole o senza prole e per i vedovi con prole;

     m) certificato o, se del caso, più certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, lettere b) e c);

     n) tutti i titoli e pubblicazioni che l'istante ritiene opportuno produrre nel proprio interesse;

     o) la scheda di cui al successivo art. 9.

     I professori di ruolo devono presentare uno speciale certificato di servizio da rilasciarsi su loro richiesta dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato dalle quali temporaneamente dipendano. Essi inoltre devono produrre un certificato rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio da cui temporaneamente dipendono, comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48.

     I documenti specificati con le lettere da a) ad l) devono essere legalizzati. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'ordinanza ministeriale, che potrà essere emanata per l'attuazione dell'art. 4, o a quella del bando di concorso.

     I certificati rilasciati da autorità scolastiche che non siano i provveditori agli studi, i direttori dei conservatori di musica o i presidenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, devono essere legalizzati.

     Sono escluse da ogni valutazione le opere manoscritte o dattilografate.

 

          Art. 8.

     Sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere a), b), d), e) ed f) del precedente art. 7, gli istanti che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza per l'attuazione dell'art. 4, o a quella di pubblicazione del bando di concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti e nelle scuole governative d'istruzione secondaria o artistica. I professori di ruolo sono altresì dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere c) ed m).

     I professori non di ruolo, in luogo dei documenti indicati nel primo comma del presente articolo, devono presentare un certificato, rilasciato dal capo d'istituto, dal quale risulti la data di nascita e il possesso degli altri requisiti a cui si riferiscono i predetti documenti.

     Gli istanti che abbiano presentato domanda di partecipazione agli esami di abilitazione e ai concorsi per cattedre di ruolo ordinario negli istituti e scuole d'istruzione secondaria, indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947 e successivi, sono esonerati dal presentare il titolo di cui alla lettera h) del precedente art. 7, ma devono indicare esattamente e sotto la propria responsabilità l'esame di abilitazione o il concorso per il quale hanno prodotto il titolo originale o la copia autentica di esso.

 

          Art. 9.

     Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare altrettante domande, a ognuna delle quali deve essere allegata una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

     Una sola domanda deve essere documentata in modo completo; nelle altre domande deve essere indicata quella a cui è allegata la documentazione.

 

          Art. 10.

     Il numero dei componenti le commissioni giudicatrici è quello stabilito dal regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, e dall'art. 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

     I commissari possono essere scelti fra i professori ufficiali o liberi docenti delle università e degli istituti superiori, prescindendo dagli appositi elenchi compilati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, o anche soltanto fra i presidi, i direttori e i professori ordinari degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria. Di ognuna delle commissioni può essere chiamato a far parte un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione.

     Per quanto si riferisce agli istituti d'istruzione artistica, le commissioni sono costituite di tre membri da scegliersi fra i direttori e i professori ordinari degli istituti stessi.

 

          Art. 11.

     Nelle tabelle A e B annesse al presente decreto sono fissati i criteri di valutazione in base ai quali le commissioni giudicatrici compilano le graduatorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

     Qualunque servizio scolastico, per il quale non siano prodotte dai candidati le qualifiche di merito, non è valutabile se i relativi certificati non rechino la dichiarazione del capo d'istituto che esso sia stato Prestato >.

 

          Art. 12.

     Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.

     Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio si osservano le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, in favore dei candidati mutilati o invalidi di guerra.

     A parità di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

 

          Art. 13.

     Le graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono compilate dai capi degli istituti e delle scuole dopo la notificazione da parte del Ministero della pubblica istruzione del numero dei posti di ruolo speciale transitorio istituiti, nei modi indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, per il personale insegnante tecnico-pratico.

     Negli istituti e nelle scuole in cui il personale anzidetto, munito dei titoli e dei requisiti necessari per la inscrizione nei ruoli speciali transitori non superi il numero dei posti di ruolo speciale transitorio, i capi d'istituto, compilata la graduatoria del personale dipendente, gradueranno coloro che avranno fatta la richiesta di cui al terzo comma del citato art. 9 e li inseriranno nella graduatoria del personale dipendente, in base al punteggio ad essi spettante ed in numero corrispondente a quello dei posti risultanti in eccedenza rispetto al personale dipendente.

     Valgono, per la compilazione delle predette graduatorie, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni dei regolamenti approvati, per l'assunzione degli istruttori pratici, con regio decreto 27 gennaio 1933, numero 153, e, per l'assunzione del personale tecnico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

     Si osservano, altresì, in quanto applicabili, i criteri di valutazione stabiliti con la tabella A annessa al presente decreto. I servizi scolastici sono valutabili, agli effetti previsti dal presente articolo, in quanto abbiano attinenza con le mansioni proprie del personale tecnico e degli istruttori pratici.

     Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, per i quali si osservano i criteri di valutazione di cui al n. III dell'annessa tabella B.

 

          Art. 14.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno precisati i documenti da presentare per la inclusione nelle graduatorie di cui al precedente articolo, le modalità e il termine per tale presentazione. Il termine non può essere, in ogni caso, minore di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

     Con lo stesso decreto saranno indicati i titoli di studio e di preparazione professionale necessari e sufficienti per l'inscrizione nel ruolo speciale transitorio degli istruttori e delle istruttrici pratiche delle scuole e dei corsi di avviamento professionale, per i quali non è prevista la formazione delle graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

 

          Art. 15.

     Le graduatorie formate a seguito dei concorsi previsti dal presente decreto non sono esecutive se non siano approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.