Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 04/01/1947 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. unico. I professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, che abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, possono [...] |
§ 57.7.55 - D.Lgs.C.P.S. 4 gennaio 1947, n. 22. [1]
Trattenimento in servizio dei professori universitari che abbiano superato il 70° anno di età per l'anno accademico 1946-47.
(G.U. 21 febbraio 1947, n. 43)
I professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, che abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 1 del regio
Il trattenimento in servizio dei professori stessi, ai sensi del precedente comma, è disposto, ad ogni effetto di legge, dal Ministro per la pubblica istruzione, conformemente a proposta della competente Facoltà.
[1] Ratificato dalla