§ 57.7.55 - D.Lgs.C.P.S. 4 gennaio 1947, n. 22.
Trattenimento in servizio dei professori universitari che abbiano superato il 70° anno di età per l'anno accademico 1946-47.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:04/01/1947
Numero:22


Sommario
Art. unico.      I professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, che abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, possono [...]


§ 57.7.55 - D.Lgs.C.P.S. 4 gennaio 1947, n. 22. [1]

Trattenimento in servizio dei professori universitari che abbiano superato il 70° anno di età per l'anno accademico 1946-47.

(G.U. 21 febbraio 1947, n. 43)

 

     Art. unico.

     I professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, che abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, possono eccezionalmente essere collocati a riposo con decorrenza dal 1° novembre 1947 anziché dal 1° novembre 1946, in rapporto alle esigenze degli studi presso la Facoltà cui essi appartengono.

     Il trattenimento in servizio dei professori stessi, ai sensi del precedente comma, è disposto, ad ogni effetto di legge, dal Ministro per la pubblica istruzione, conformemente a proposta della competente Facoltà.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.